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Scheda Appunto MP3

  • I beni culturali di proprieta di enti ecclesiastici

  • Abstract:I beni appartenenti ad enti ecclesiastici sono generalmente beni che hanno la caratteristica di essere ispirati a soggetti religiosi. Il fenomeno religioso è preso in considerazione in modo diretto, dalla nostra Costituzione, in quattro articoli: art. 7, 8, 19, 20.
  • Tipologia:universita'
  • Durata:6 min 26 sec
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  • Descrizione:I beni appartenenti ad enti ecclesiastici sono generalmente beni che hanno la caratteristica di essere ispirati a soggetti religiosi. Il fenomeno religioso è preso in considerazione in modo diretto, dalla nostra Costituzione, in quattro articoli: art. 7, 8, 19, 20.
    L’art. 7 è interamente dedicato alla Chiesa cattolica. L’art. 8 è composto da tre commi: il primo comma si riferisce a tutte le confessioni religiose, compresa la Chiesa cattolica, e stabilisce un principio di uguale libertà: tutte le confessioni religiose sono libere nel nostro ordinamento; gli altri due commi sono dedicati, invece, alle confessioni religiose diverse da quella cattolica. L’art. 19 è dedicato alla libertà religiosa, garantita a tutti gli individui indifferentemente; questo diritto ha un unico limite, cioè che il culto non sia contrario al buon costume. L’art. 20 precisa che, per “beni della Chiesa”, si indica che questi beni appartengono ad enti esponenziali delle diverse Chiese.
    Il nostro ordinamento ha scelto, fra i vari sistemi di relazione fra Stato e Chiese, un sistema di coordinamento: l’ordinamento italiano, per dettato costituzionale, prevede che le materie di comune interesse per lo Stato e la Chiesa vengano disciplinate attraverso degli accordi.
    Già prima della Costituzione esisteva l’accordo del 1929, conosciuto con il nome di Patti Lateranensi, formato da tre parti: un trattato internazionale, con cui si delinearono i confini dell’attuale Stato Città del Vaticano; un accordo finanziario, in cui lo Stato italiano regolava i rapporti economici fra l’Italia e il Vaticano; un concordato, cioè un particolare patto fra la Chiesa e lo Stato italiano che regolamentava la condizione dei cittadini fedeli in Italia e la posizione della Chiesa cattolica, ad esempio, il matrimonio in Chiesa assume anche valore civile. Il tema dei beni culturali è strettamente legato, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, al concordato; in realtà, il concordato del 1929 non prendeva in considerazione la materia dei beni culturali di proprietà di enti ecclesiastici. Il concordato del 1929 è stato sostituito dall’accordo del 1984, stipulato dal governo Craxi. Questo accordo prende in diretta considerazione i beni culturali di proprietà di enti ecclesiastici; esso è un accordo aperto: qualora in futuro ci sia la necessità di regolare altre materie, non c’è bisogno di rifare tutto il concordato, ma si possono fare delle specifiche intese per regolare la materia di cui si sente necessità. La legge 121 del 1985 rende esecutivo il concordato del 1984, cioè l’intesa fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza Episcopale Italiana.
    Il Testo Unico prevede un articolo specifico per i beni culturali d’interesse religioso: l’art. 19 afferma che, quando si trattano i beni culturali d’interesse religioso, appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, le Regioni devono provvedere alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità (primo comma). Il Testo Unico prevede necessariamente una disciplina concordata fra il Ministero o l’autorità statale e la rispettiva autorità ecclesiastica competente, per quanto riguarda la salvaguardia delle esigenze di culto. Il principio fissato dall’art. 19 del Testo Unico è quello per cui, per quanto riguarda le esigenze di culto, ci vuole un accordo con l’autorità ecclesiastica. Il secondo comma afferma che, nella regolamentazione dei beni culturali appartenenti alle istituzioni ecclesiastiche, si devono osservare le norme contenute nell’intesa fatta fra la Conferenza Episcopale Italiana ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, resa esecutiva con il d.p.r. 571 del 1996; per quanto riguarda i beni culturali appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica, rinvia alle singole intese, stipulate dal Governo Italiano e le diverse Chiese.
    Nel Testo Unico ci sono comunque delle norme in materia: in particolare, l’art. 5, che prevede l’obbligo da parte delle Chiese di presentare l’elenco dei beni di loro proprietà; l’art. 21, che prescrive il divieto di demolizione, rimozione e restauro senza autorizzazione; l’art. 55, che prevede i divieti alla libera alienazione dei beni culturali.
    L’intesa del 1996 prevede due livelli di collaborazione: uno a livello centrale, fra il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana; uno a livello locale, che prevede degli accordi tra i sovrintendenti e i vescovi diocesani. Quest’intesa ha voluto che si creassero numerosi canali di comunicazione tra Chiesa e Sovrintendenze: infatti, uno dei maggiori problemi della tutela dei beni culturali è l’individuazione dei beni culturali stessi. Per cercare di avere il maggior numero di informazioni, è stato istituito l’Osservatorio centrale per i beni religiosi di proprietà ecclesiastica, un organismo paritetico alla presidenza congiunta: è un organismo stabile con il fine di verificare la reale attuazione degli accordi, l’efficacia delle forme di collaborazione adottate e proporre eventuali correzioni in merito. Dal vescovo devono provenire le richieste di intervento, di restauro e di conservazione, e sarà lo stesso vescovo a presentarle ai sovrintendenti; questo sistema semplifica molto le cose, perché individua un solo responsabile. Inoltre, esiste un accordo tra il vescovo e le Sovrintendenze per quanto riguarda la tutela delle esigenze di culto.