Controllo utente in corso...

Scheda Appunto MP3

I beni culturali di proprieta pubblica

Appunto Audio

Share 6 min 47 sec
  • Descrizione: I beni culturali di proprietà pubblica comprendono i beni di proprietà dello Stato ma anche quelli appartenenti agli enti territoriali ed agli enti statali non territoriali. La tutela dei beni culturali di proprietà pubblica era già prevista nella legislazione del 1929, ma successivamente, essa viene sostituita dal Codice Civile: in particolare, l’art. 822 del Codice Civile si riferisce al demanio, cioè quel complesso di beni di proprietà pubblica destinati alla soddisfazione di un interesse pubblico.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: I beni culturali di proprietà pubblica comprendono i beni di proprietà dello Stato ma anche quelli appartenenti agli enti territoriali ed agli enti statali non territoriali.
    La tutela dei beni culturali di proprietà pubblica era già prevista nella legislazione del 1929, ma successivamente, essa viene sostituita dal Codice Civile: in particolare, l’art. 822 del Codice Civile si riferisce al demanio, cioè quel complesso di beni di proprietà pubblica destinati alla soddisfazione di un interesse pubblico. Con l’art. 822, i beni appartenenti allo Stato, alle Province, ai Comuni, costituiscono il demanio, che viene definito demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico; secondo quest’articolo del Codice Civile, questi beni vengono sottoposti ad un regime di incommerciabilità e inalienabilità. Gli enti pubblici non possono quindi vendere e commercializzare liberamente i beni che appartengono al demanio.
    L’art. 5 del Testo Unico prescrive che gli enti pubblici debbano presentare un elenco descrittivo dei beni culturali di loro proprietà: è un obbligo di catalogazione molto importante perché ha permesso di individuare una serie di beni che erano sconosciuti e tutti fuorché all’ente proprietario. Questo elenco, presentato al Ministero, deve essere continuamente aggiornato perché il patrimonio culturale è dinamico, non solo per la scoperta di altri beni, ma anche per l’identificazione di essi come beni culturali.
    La tutela “pubblica” accordata ai beni culturali di proprietà privata deriva dal procedimento di apposizione del vincolo, facendo sì che l’autorità competente venga a conoscenza della presenza di un bene culturale in possesso di un privato; il bene culturale, quindi, “nasce”, per l’ordinamento, nel momento in cui scatta la disciplina vincolistica.
    Invece, i beni di proprietà dello Stato e di enti pubblici non abbisognano di nessun procedimento di notifica, perché questo procedimento non ha nessuna ragione d’esistere per i beni di proprietà pubblica. Poiché non esiste l’apposizione del vincolo, la tutela dei beni appartenenti allo Stato o ad enti pubblici non avviene nel momento di iscrizione negli elenchi, che ha solo funzione dichiarativa.
    I beni culturali di proprietà pubblica sono sottoposti al regime di inalienabilità: essi, infatti, non possono essere venduti liberamente, ma le singole amministrazioni possono decidere di alienarli, avendo prima ottenuto le necessarie autorizzazioni, e comunque a condizione che non derivi danno al bene culturale e che sia garantita la fruizione da parte del pubblico. Questa disciplina è la stessa che si applica ai beni appartenenti ad enti pubblici non territoriali.
    Nel concetto di fruibilità per quanto riguarda i beni culturali di proprietà pubblica, è compreso l’uso collettivo dei beni culturali demaniali: per “uso collettivo” bisogna intendere il godimento, in generale, dei beni culturali, che prevede non solo la fruizione da parte del pubblico, ma anche l’uso da parte del privato.
    Il Testo Unico prevede due usi, suddivisibili, a loro volta, in due categorie principali: uso comune, che può essere generale o particolare; uso individuale, che può essere speciale o eccezionale. L’uso comune generale implica il godimento dei beni culturali da parte della collettività in generale, che avviene dietro pagamento di un biglietto, che si configura come contributo alla conservazione ed alla manutenzione di quel bene. L’uso comune particolare avviene quando è consentita un’utilizzazione particolare del bene, purché essa sia conforme alla destinazione primaria del bene e purché l’uso comune particolare sia compatibile con la fruizione pubblica. L’uso comune particolare richiede la presenza di un’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente. L’uso individuale speciale avviene quando l’utilizzazione del bene viene consentita ad un privato per un periodo temporaneo, distogliendo il bene dall’uso comune o limitandolo fortemente. Lo stesso è l’uso individuale eccezionale, ma l’utilizzo del bene da parte di un privato viene concesso per un periodo più lungo; in questo caso, è possibile che non venga rispettata la destinazione primaria del bene.
    La disciplina dei beni culturali di proprietà pubblica si lega a quella relativa agli archivi: gli archivi sono delle raccolte di atti o documenti, in genere cartacei, che hanno particolare importanza perché costituiscono la memoria storica del nostro Paese. Molti archivi sono protetti dalla legge sulla privacy, che dovrebbe impedire che una raccolta di atti o documenti venga resa nota. L’art. 107 del Testo Unico indica quali atti debbano essere riservati: restano riservati gli atti e i documenti relativi alla politica interna o estera dello Stato; quelli che si attengono alla sfera puramente privata delle persone; quelli che riguardano i processi penali. Gli atti relativi alla politica interna o estera restano riservati fino a 50 anni dalla data di creazione; gli atti privati rimangono riservati fino a 60 anni dopo la loro formazione; infine, gli atti processuali rimangono riservati fino a 60 anni dopo la conclusione del processo. La riservatezza viene dichiarata dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; è possibile comunque che la riservatezza venga sciolta sulla base di presupposti specifici, a prescindere dal decorso del tempo: fra questi, l’autorizzazione dei Ministeri interessati; il consenso degli aventi diritto; motivi d’istruzione.
    Per quanto riguarda i beni culturali appartenenti allo Stato o ad enti pubblici, importanti sono i servizi aggiuntivi: si tratta di quei servizi riguardanti l’ospitalità, la cui funzione è quella di migliorare la fruizione dei beni. La normativa vigente prevede la possibilità che i servizi aggiuntivi vengano affidati ai privati o direttamente alla pubblica amministrazione; i servizi aggiuntivi devono comunque garantire un incremento della fruizione del bene culturale.
Carica un appunto Home Appunti
Pagina eseguita in 0.0667819976807 secondi