Descrizione:I dirigenti fanno parte di una categoria di formazione relativamente recente. In un primo momento vennero considerati “impiegati superiori”, ma con l’introduzione dell’ordinamento corporativo, divennero figure autonome. La contrattazione collettiva li qualifica come: “I lavoratori che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di personalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa”. Essi hanno, dunque, un’organizzazione sindacale, una contrattazione collettiva ed un trattamento previdenziale, diverso da quello degli altri lavoratori (:direttori tecnici o amministrativi; i capi-ufficio; ecc.). I quadri sono prestatori di lavoro subordinato che, pur non essendo dirigenti, svolgono funzioni di grande importanza, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli scopi dell’impresa. E’ stata la Legge n. 190/85 a riconoscere i quadri come figure autonome e a ri
Tipologia:Università
Testo completo:I dirigenti fanno parte di una categoria di formazione relativamente recente. In un primo momento vennero considerati “impiegati superiori”, ma con l’introduzione dell’ordinamento corporativo, divennero figure autonome. La contrattazione collettiva li qualifica come: “I lavoratori che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di personalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa”. Essi hanno, dunque, un’organizzazione sindacale, una contrattazione collettiva ed un trattamento previdenziale, diverso da quello degli altri lavoratori (:direttori tecnici o amministrativi; i capi-ufficio; ecc.). I quadri sono prestatori di lavoro subordinato che, pur non essendo dirigenti, svolgono funzioni di grande importanza, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli scopi dell’impresa. E’ stata la Legge n. 190/85 a riconoscere i quadri come figure autonome e a rinviare alla contrattazione collettiva, i requisiti che li caratterizzano. La legge li ha definiti come “lavoratori che svolgono funzioni, in modo continuativo, di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”. Nel contratto di lavoro, il contenuto delle obbligazioni (la prestazione di lavoro, in particolare), a differenza di altri contratti, presenta un andamento dinamico, che può rendere la prestazione differente, rispetto a come stabiliti inizialmente. Questo per due ragioni:
mutamenti indotti dall’innovazione tecnologica o di tipo organizzativo;
per volontà del datore di lavoro, che organizza la produzione (in altri contratti, invece, solo per mutuo consenso).
il potere di modificare unilateralmente la prestazione di lavoro è detto “ius variandi”, sancito dall’art. 2103 c.c. del 1942, modificato in seguito all’emanazione dello Statuto dei lavoratori (art. 13). L’art. 2103 c.c. dispone che: “il prestatore di lavoro dev’essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione di retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore a tre mesi”. Dalla norma emerge, quindi, la cosiddetta mobilità orizzontale cioè la possibilità, del datore di lavoro, di assegnare al lavoratore delle mansioni “equivalenti” alle ultime effettivamente svolte. Sul termine “equivalente” sono state introdotte diverse opinioni; in particolare, quella della Corte di Cassazione, per la quale, sono da ritenere tali le mansioni il cui espletamento consente l’utilizzazione del patrimonio professionale, cioè le nozioni ed esperienze, acquisite nella fase precedente del rapporto; è, invece, da escludere l’opinione per cui l’equivalenza sia relativa al semplice livello retributivo, sostenuta da parte della giurisprudenza. Dalla norma emerge anche la cosiddetta mobilità verso l’alto cioè, la possibilità, del debitore di lavoro, di assegnare al lavoratore delle mansioni superiori alle ultime effettivamente svolte. In tal caso, però, il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e, in più, che l’assegnazione divenga definitiva, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore ai tre mesi. Tale assegnazione rimane provvisoria, invece se dovuta ad una sostituzione di un altro dipendente assente, ma con diritto alla conservazione del posto; tali ragioni giustificative sono la malattia o l’infortunio; la gravidanza; il servizio militare, ecc. L’ultimo comma dell’art. stabilisce che: “ogni patto contrario è nullo”. È solitamente esclusa, invece, la cosiddetta mobilità verso il basso, salvo delle tassative ipotesi previste dalla legge: lavoratrici madri che, durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, devono essere adibite a mansioni non pregiudizievoli alla salute di questa o del bambino, per sopravvenuta inabilità allo svolgimento delle mansioni; o per un accordo sindacale che la richiede per il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori, ecc. Nel caso di illegittima adibizione a mansioni inferiori, la giurisprudenza riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno patrimoniale (per es. mancato sviluppo della carriera); sia non patrimoniale (per il pregiudizio arrecato alla capacità professionale). L’art. 2103 c.c. disciplina anche il trasferimento del lavoratore per cui: “il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”. L’onere di provare tali ragioni ricade sull’imprenditore, che dovrà comunicarla al lavoratore; qualora il trasferimento sia disposto, in assenza di presupposti legali, dev’essere considerato illegittimo, ed il lavoratore può domandare in giudizio l’accertamento della nullità e rifiutarsi di eseguire il provvedimento del datore di lavoro. È, comunque, vietato il trasferimento dettato per motivi di discriminazione (sindacale, politica, religiosa, ecc.) o non consensuale, nel caso di lavoratore che assista con continuità un familiare disabile convivente. Diversa dalla mobilità verso l’alto, è il diritto alla promozione (automatica), prevista dall’art, 13 SDL, per il quale il prestatore di lavoro, dopo un certo periodo di permanenza nelle mansioni del livello più basso, automaticamente acquisisce la qualifica corrispondente al livello superiore.