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I principi del giusto processo

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  • Descrizione: Con la riforma della legge 2/1999 dell’art.111 si pone fine al contenzioso tra legislatore e Corte costituzionale e si dettano vari principi, criticati per l’estremo dettaglio delle disposizioni e per l’espressione “giusto processo” ritenuta poco chiara. Più che giusto il processo deve essere legale, non è detto che un processo rispettoso delle regole del codice arrivi ad una giusta decisione, e viceversa. Quando si parla di giusto processo ci si riferisce ad una giustizia ideale.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: Con la riforma della legge 2/1999 dell’art.111 si pone fine al contenzioso tra legislatore e Corte costituzionale e si dettano vari principi, criticati per l’estremo dettaglio delle disposizioni e per l’espressione “giusto processo” ritenuta poco chiara. Più che giusto il processo deve essere legale, non è detto che un processo rispettoso delle regole del codice arrivi ad una giusta decisione, e viceversa. Quando si parla di giusto processo ci si riferisce ad una giustizia ideale.
    Per l'Art.111 - I comma, il giusto processo è regolato dalla legge. Si intende quindi tutto l’arco del procedimento penale. Il contraddittorio è più facile da assicurare in dibattimento che nelle indagini, così come per la parità che però è parità tendenziale e non assoluta.
    Il giudice terzo ed imparziale è garanzia assicurata in tutti i processi; il giudice non deve essere pregiudicato e terzo perché è al di sopra delle parti. Per questo un giudice che ha già partecipato alle indagini, non può partecipare anche all'udienza.
    La ragionevole durata nasce da una serie di condanne per violazione di disposizione europea di diritti dell’uomo: per l'art.6, il tempo deve essere ragionevole per l’esame della causa; oggi non si parla di un diritto di ogni persona, ma nel complesso è necessario far si che il processo possa avere una durata ragionevole; non è più un diritto soggettivo del singolo, ma un vincolo oggettivo per il legislatore. L’interpretazione data è che la ragionevole durata si bilancia con l’esigenza del diritto di difesa che è più importante e prevale sull’esigenza della ragionevole durata. Ragionevole durata si, ma compatibilmente e subordinatamente al diritto di difesa; del resto si chiede che sia ragionevole, non velocissimo.
    In base al III comma, i diritti riconosciuti all’accusato sono: di essere informato riservatamente nel più breve tempo possibile dell’accusa rilevata a suo carico. Riservatamente, cioè senza che la notizia si divulghi a mezzo stampa; nel più breve tempo, c’è scontro con esigenza di segreto delle indagini e la legge contempera prevedendo “non appena sia possibile”.
    Poi deve disporre del tempo necessario per preparare la difesa e condizioni necessarie; deve avere facoltà poi di confrontarsi con l’accusatore (persone che rendono dichiarazioni a suo carico); quindi si sancisce il diritto alla prova che incontra limiti di ammissibilità previsti all’art.190; infine deve  essere assistito da un interprete.
    Il IV comma è regolato dal contraddittorio nella formazione della prova e consiste nel saggiare nel miglior modo possibile la credibilità del teste e l’attendibilità delle dichiarazioni. Il contraddittorio viene inteso in senso oggettivo, come miglior metodo per l’accertamento dei fatti e per la conoscenza. Il legislatore prevede che il contraddittorio è un principio importante, ma è un metodo che ha costi elevati e non sempre può essere applicato. Il V comma stabilisce una eccezione al contraddittorio, per consenso dell’imputato: cioè l'acquisizione concordata di atti di indagine al fascicolo del dibattimento rinunciando al contraddittorio. Poi l’imputato può consentire che la decisione sulla sua responsabilità sia presa sulla base di atti di indagine: giudizio abbreviato o patteggiamento. Questo avviene anche quando la prova non si può formare in contraddittorio per accertata impossibilità di natura oggettiva, ad esempio se il testimone è morto; per effetto di provata condotta illecita, solitamente nei confronti del dichiarante, ad esempio se il testimone è minacciato o gli si promette denaro per non deporre o deporre il falso.
    Altre disposizioni individuano il contraddittorio come un diritto soggettivo dell’indagato, ad esempio il diritto a confrontarsi con l’accusatore o all'inutilizzabilità di dichiarazioni rese da chi si è sottratto al confronto o del dichiarante che si sottrae volutamente alle domande del difensore. In questo caso le dichiarazione non possono essere poste a fondamento di una sentenza di condanna. Mentre può essere utilizzata la dichiarazione precedentemente resa da parte di chi non risponde alle domande, non per libera scelta, ma per impossibilità oggettiva.
    Da un lato si sanziona la violazione del diritto al confronto con l’accusatore, dall’altro si inserisce la figura del testimone assistito, cioè obbligato a rispondere e a farlo secondo verità. Le sue dichiarazioni però devono avere un confronto, cioè essere confermate da altri elementi.
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