Descrizione:Anche il difensore e il consulente tecnico possono svolgere investigazioni penali; questa è una novità sorta con il nuovo codice penale che accoglie il principio dispositivo (art.180). Esame incrociato delle parti: nel codice si dava per scontato che la possibilità per il difensore di svolgere le indagini è un corollario del nuovo sistema processuale, pertanto prima nel codice non c'era nessuna disciplina delle indagini del difensore, ma solo l'art.38 delle disposizioni di attuazione, oggi abrogato.
Tipologia:Università
Testo completo:Anche il difensore e il consulente tecnico possono svolgere investigazioni penali; questa è una novità sorta con il nuovo codice penale che accoglie il principio dispositivo (art.180). Esame incrociato delle parti: nel codice si dava per scontato che la possibilità per il difensore di svolgere le indagini è un corollario del nuovo sistema processuale, pertanto prima nel codice non c'era nessuna disciplina delle indagini del difensore, ma solo l'art.38 delle disposizioni di attuazione, oggi abrogato. L'impostazione originaria del codice presupponeva infatti un'irrilevanza degli atti di indagine visto che la prova si formava in dibattimento. Nell'art.38 si dice che i difensori possono fare investigazioni, ma nulla si dice su come farle. Gli atti di indagine servono solo per assumere decisioni di carattere cautelare, e quindi si pone il problema per i difensori di agire su questo punto, apportando prove per ottenere se non la revoca, almeno l'attenuazione della misura cautelare. Come è possibile fare questo?
L'art.38 non dice nulla di come fare; si ritiene che si possono documentare le dichiarazioni rese dalla persona informata a sostegno della difesa. Questo principio però si scontra con la cassazione del 2002 che fissa il principio della canalizzazione dicendo che il difensore può conferire con le persone, ma non può documentare le dichiarazioni rese e deve segnalarle al PM che le sentirà e così le dichiarazioni potranno entrare nel procedimento; è questa una negazione del diritto alla prova, o meglio si tratta di un diritto alla prova condizionato.
Oggi la situazione è cambiata perché il legislatore ha previsto nel codice la regolamentazione delle attività di investigazione del difensore, con l'art.327 bis sulla facoltà di svolgere investigazioni per ricercare elementi di prova a favore dell'assistito. Con la legge 397/2000 il difensore viene riconosciuto come soggetto titolare dell'investigazione difensiva.
Ci sono varie differenze tra l'attività svolta dal PM, cioè le indagini preliminari, e quella svolta dal difensore, cioè le investigazioni difensive.
Il PM è una parte pubblica e le indagini che svolge (art.358) prevedono di svolgere accertamenti anche a favore dell'indagato; deve fare una ricostruzione oggettiva dei fatti.
Il difensore invece è un esercente un servizio di pubblica necessità sulla base di un contratto d'opera con il proprio cliente; la sua finalità è di natura privata e quindi ha lo scopo non di accertare la verità, ma di cercare elementi a favore solo del proprio assistito cercando di dimostrare che lui non ha commesso quel fatto.
Il PM ha poteri coercitivi sui beni, può disporre un sequestro probatorio, mentre il difensore non ha questi poteri.
Quando viene convocato il possibile testimone dal PM, c'è obbligo di presentarsi, di rispondere e di rispondere secondo verità; se è convocato dal difensore non ci sono obblighi immediati, non è tenuto a presentarsi e se si presenta può decidere di non rispondere; ma se decide di rispondere allora dovrà farlo secondo verità, altrimenti si configura il reato sancito dall'art.371 ter di false informazioni al difensore.
Il PM ha obbligo di accertare la verità e quindi di redigere il verbale delle dichiarazioni rese, inserito nel fascicolo delle indagini e messo a disposizione dei difensori per vederlo e prenderne copia al momento della fine delle indagini; per il difensore invece non c'è obbligo di redigere il verbale e anche se redatto, potrà decidere di presentarlo o meno.
La titolarità dell'investigazione difensiva spetta al difensore che però può avvalersi di altri soggetti:
1)un collega di studio
2)un investigatore privato autorizzato
3)un consulente tecnico, se sono richieste specifiche competenze tecniche.
Non tutte le modalità di contatto con le persone possono essere svolte da questi soggetti. Come entra in contatto la difesa con queste persone da sentire? L'Art. 327 bis parla di facoltà di svolgere investigazioni, che è una scelta del difensore nel rapporto con il cliente; questa attività però può divenire doverosa e si trova nel codice deontologico forense o nelle regolamentazioni redatte dalle Camere penali. L'art.3 prevede che il difensore ha il dovere di valutare la necessità di svolgere investigazioni difensive ai fini della difesa del proprio assistito. E' questa una regola di comportamento la cui violazione non ha conseguenze penali; invece secondo il codice deontologico se c'è una violazione si può aprire un procedimento disciplinare per l'avvocato. L'art.152 del codice che disciplina i rapporti con i testimoni, stabilisce che il difensore ha il dovere di valutare la necessità di effettuare investigazioni penali. Quindi l'investigazione da un punto di vista processuale è una facoltà, mentre da un punto di vista deontologico è un dovere se è necessaria e opportuna.
Svolgere attività di investigazione difensiva comporta dei costi che gravano sul cliente e che quindi dovrà essere avvertito sul necessario espletamento dell'attività. Nel caso dei non abbienti che necessitino di investigazioni difensive si parla invece di Patrocinio dello Stato. Mentre l'attività investigativa di PM e polizia sono pagate dallo Stato.