Descrizione:Il giudicato è legato a due elementi fondamentali: l’irrevocabilità e l’esecutività della sentenza. L’impugnazione ha un effetto sospensivo sulla sentenza, cioè non si esegue. È eseguita solo quando diviene irrevocabile, cioè quando non viene impugnata e nessuna parte presenta l'impugnazione entro i termini, o quando si va in appello, poi in Cassazione e si sono esauriti tutti i mezzi di impugnazione.
Tipologia:Università
Testo completo:Il giudicato è legato a due elementi fondamentali: l’irrevocabilità e l’esecutività della sentenza.
L’impugnazione ha un effetto sospensivo sulla sentenza, cioè non si esegue. È eseguita solo quando diviene irrevocabile, cioè quando non viene impugnata e nessuna parte presenta l'impugnazione entro i termini, o quando si va in appello, poi in Cassazione e si sono esauriti tutti i mezzi di impugnazione. Anche il decreto penale di condanna può divenire irrevocabile quando decorre il termine per presentare opposizione o se si propone un’opposizione inammissibile, cioè un'opposizione presentata tardivamente o se non si indica il provvedimento che viene impugnato o se non si riesce a capire qual è il provvedimento impugnato.
L’esecuzione della sentenza può essere anticipata quando si tratta di una sentenza di proscioglimento per cui è eseguita immediatamente e non c’è più bisogno di custodia cautelare.
E’ importante stabilire quando una sentenza è irrevocabile e quali sono gli effetti di ciò perché vi è un effetto preclusivo e un effetto vincolante.
L’effetto preclusivo è quello del “ne bis in idem”, come divieto di un giudizio identico, che vale sia in caso di condanna che di assoluzione; o come divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto nei confronti del medesimo imputato. C’è però un caso in cui la sentenza di condanna può essere rimessa in discussione e cioè si può usare la revisione in caso di prove scoperte e sopravvenute che dimostrano che il condannato deve essere prosciolto. Allora in questo caso l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici deve soccombere rispetto all’esigenza di giustizia di non tenere un innocente in carcere. L'inverso invece non può avvenire, perché quando è stato assolto è definitivo.
Può accadere invece che venga processato e assolto un imputato per un delitto e che poi vengano processate persone diverse per quello stesso delitto; occorre l’identità del fatto storico per poter applicare il “ne bis in idem” e non lo si può processare di nuovo nemmeno quando si considera il fatto per il suo grado di gravità o per circostanze diverse oppure se si processa prima per colpa e poi dopo lo si vuole fare per dolo.
Alcune volte può accadere comunque che si processi per il medesimo fatto la stessa persona senza accorgersene subito. Allora qui quando ci si rende conto del fatto si può rimettere il procedimento chiedendo archiviazione, se siamo ancora nella fase delle indagini; o sentenza di non luogo a procedere se siamo in udienza; o di non dover procedere se siamo già nella fase del dibattimento.
A volte si può anche verificare un contrasto effettivo di giudicati, cioè più sentenze per il medesimo fatto di reato contro la stessa persona e non ci si accorge del fatto; L'art.669 prevede che in caso di più sentenze di condanna si applica quella più favorevole con la pena più bassa; quindi si applica un principio di favor rei.
Il giudicato ha anche un effetto vincolante, cioè vincola altri giudici diversi da quello penale. Nel giudizio amministrativo civile di danno ciò che vincola è l’accertamento contenuto nella sentenza circa la responsabilità dell’imputato per sussistenza del fatto, illiceità del fatto stesso e responsabilità dell’imputato. Si parte da questi 3 dati certi che il giudice civile non può contestare.
Quando invece si parla di assoluzione, il vincolante deve riguardare l’accertamento che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che è stato commesso in adempimento di un dovere o in esercizio di una facoltà legittima. Se però ci si accorge che l’assoluzione è stata data perché manca la prova, o questa è contraddittoria o insufficiente, o c’è un dubbio sulla legittima difesa, allora il giudice civile non è vincolato alla decisione penale e può valutare autonomamente gli elementi di prova.
Quindi, ricapitolando, è vincolante solo se c’è accertamento; se invece c’è una situazione di dubbio allora non è vincolante.
Per valutare l’efficacia vincolante in questo caso si deve dare lettura della motivazione e capire se l’assoluzione dipende dalla certezza oppure da una situazione di dubbio.