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Il giudizio abbreviato

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  • Descrizione: Il meccanismo dialettico del contraddittorio è visto come il miglior metodo per l’accertamento dei fatti. L'assunzione della prova in contraddittorio è una procedura che richiede tempi e dispendio di energie notevoli e maggiori rispetto al codice del 1930, che prevedeva un’attività di istruzione e gli atti di questa fase potevano essere usati in dibattimento. Al testimone si chiedeva se confermava quanto precedentemente dichiarato e quindi c’era un contraddittorio più apparente che reale.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: Il meccanismo dialettico del contraddittorio è visto come il miglior metodo per l’accertamento dei fatti. L'assunzione della prova in contraddittorio è una procedura che richiede tempi e dispendio di energie notevoli e maggiori rispetto al codice del 1930, che prevedeva un’attività di istruzione e gli atti di questa fase potevano essere usati in dibattimento. Al testimone si chiedeva se confermava quanto precedentemente dichiarato e quindi c’era un contraddittorio più apparente che reale. Oggi il modello di processo fornisce notevoli garanzie, però ha costi e tempi notevoli che hanno fatto riflettere sul fatto che un modello così può funzionare bene solo se viene usato con parsimonia, in numero limitato di casi. Nel nostro sistema il PM non può fare la selezione dei procedimenti da portare avanti, solo all’esito delle indagini si decide e quindi l’unico modo è di prevedere riti semplificati e diversi modelli processuali e prevedere procedimenti speciali per garantire un buon funzionamento del procedimento ordinario. Questi avvengono tutti con l’esercizio dell’azione penale e si concludono con la decisione. Il termine “speciali” indica non l'eccezionalità, ma la semplificazione perché viene a mancare una fase rispetto al procedimento ordinario.
    Si distingue da un lato il giudizio abbreviato e il patteggiamento che omettono il dibattimento, dall’altro il decreto penale di condanna che omette sia l'udienza sia il dibattimento; il giudizio direttissimo e immediato che saltano l’udienza.
    Giudizio abbreviato e patteggiamento consentono di deflazionare il dibattimento ed hanno un carattere premiale perché presuppongono il consenso dell’imputato e per incentivarlo a rinunciare alla sentenza in dibattimento ci sono dei meccanismi premiali, tipo la riduzione della pena di 1/3 nel giudizio abbreviato e fino a 1/3 nel patteggiamento; anche quando il PM ha scelto uno degli altri riti l’imputato può chiedere l’abbreviato o il patteggiamento perché c’è il favore del codice per questi due.
    Nel testo originario del codice avevano anche natura negoziale perché si potevano instaurare con l’accordo delle parti. Rispetto al testo originario del codice, il giudizio abbreviato ha subito modifiche ad opera della legge Carotti: prima ci voleva la richiesta dell’imputato, il consenso del PM e valutazione del giudice. La Carotti invece ha previsto che il giudizio abbreviato si collochi nell’udienza preliminare. L'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere il giudizio abbreviato fino alla precisazione delle conclusioni dell’udienza; non occorre più il consenso del PM, che prima poteva porre il veto con motivazione. Quindi è sufficiente la richiesta dell’imputato o del difensore e si parla non più di diritto negoziale, ma di anticipazione della decisione su richiesta dell’imputato. Poi si risolveva il problema della impossibilità per l’imputato di portare elementi probatori ad integrazione degli atti e questo rendeva poco appetibile il giudizio abbreviato, preferendo il dibattimento. La Corte Costituzionale ha cercato di sollecitare il legislatore per modificare la disciplina e prevedere meccanismi di integrazione probatoria. Oggi in base all’art.438 l’imputato può essere giudicato sulla base degli atti esistenti e in questa ipotesi il giudizio abbreviato è un vero e proprio diritto dell’imputato; può accadere che lo stato degli atti sia tale da non consentire al giudice di decidere, quindi in base all’art.441 - V comma,  può assumere d’ufficio gli elementi necessari per la decisione. Altrimenti prima il giudice era costretto ad assolvere per mancanza di prove. Il giudice deve decidere su un materiale ponderato che gli consenta la decisione e il giudizio abbreviato si può fare per ogni tipo di reato. Oppure l’imputato (art.438 V comma) può fare richiesta di integrazione probatoria; può subordinare la richiesta ad un’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; il giudice deve valutare se l’integrazione è necessaria ed è compatibile con le finalità di economia del procedimento. Sono due requisiti da valutare e sono stati oggetto di pronunce giurisprudenziali.
    Necessità ai fini della decisione: le Sezioni Unite del 2004 chiariscono che l’integrazione probatoria è necessaria quando le prove sono diverse rispetto a quanto si trova già agli atti, mentre non possono essere sostitutive, devono prevedere un qualcosa di nuovo. Se l’imputato vuole assumere la testimonianza di una persona che ha già reso dichiarazioni, non può fare integrazione probatoria; riguardo invece ad ulteriori elementi può farla. Qui nel giudizio abbreviato si possono usare atti di indagine ai fini della decisione con consenso dell’imputato (art.111 Costituzione V comma).
    Compatibilità: la Corte Costituzionale 115/2001 prevede che la valutazione dell’economia processuale vada fatta in riferimento ai tempi del procedimento ordinario; anche nell’ipotesi di integrazione probatoria il giudizio abbreviato svolge funzione di economia processuale rispetto all’ordinario e quindi per la Corte il problema non esiste, perché una economia si realizza comunque.
    Il consenso dell’imputato rende utilizzabili gli atti di indagine che non lo sarebbero perché non sono formati in contraddittorio (inutilizzabilità fisiologica); ma il consenso dell’imputato non può invece rendere utilizzabili le prove assunte in violazione della legge (inutilizzabilità patologica). Questa ultima ipotesi non viene sanata con il consenso (ES. intercettazione telefonica illegittima).
    Rigetto di richiesta condizionata: la Corte Costituzionale 169/2003 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 438 nella parte in cui non prevedeva che in caso di rigetto, l’imputato potesse rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento. E nel caso in cui il giudice rigetti di nuovo, quando si arriverà al dibattimento si dovrà valutare se quella prova era effettivamente necessaria per la decisione, e se lo era, in caso di condanna, si deve disporre la riduzione della pena. Questa può essere fatta valere anche in appello.
    Qualunque reato può essere giudicato con rito abbreviato e si rinuncia alla garanzia della collegialità del giudice, perché per il giudizio abbreviato è previsto un giudice monocratico.
    Un problema posto è quello dell’incertezza della riduzione della pena, perché la certezza c’è solo per i delitti di ergastolo, per cui si riduce a 30 anni; ma per gli altri non si sa la pena base sulla quale ridurre di 1/3 e quindi c’è rischio di avere una condanna con la stessa pena che si avrebbe avuto in dibattimento. C’è rischio di aver rinunciato alle garanzie del dibattimento per una riduzione illusoria della pena. Questo ha posto riflessioni confrontando il giudizio abbreviato con il patteggiamento, che ha un ambito di applicazione più ristretto, ma ha un aspetto di certezza perché qui l’imputato sa prima la pena che verrà applicata visto che c’è accordo tra imputato e PM sulla pena da applicare. Il legislatore allora ha ampliato con legge del 2003 l’ambito di applicazione del patteggiamento. L’imputato chiede che gli sia applicata una pena; non è una confessione o ammissione di responsabilità; non si indaga sui motivi per cui l’indagato sceglie questa soluzione. Ciò che interessa sono i presupposti per l’applicazione di questo istituto. Ci sono due ipotesi di patteggiamento:
    - patteggiamento tradizionale, si applica fino a 2 anni di reclusione, solo o congiunto con pena pecuniaria;
    - patteggiamento allargato, fino a 5 anni di reclusione, con o senza pena pecuniaria.
    Il primo patteggiamento non prevede esclusioni né per tipologie di reati, né di imputati; il secondo invece ha come esclusioni i delitti di criminalità mafiosa, o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e altri delitti e poi non si può in caso di recidiva reiterata, o di delinquente professionale, abituale o per tendenza, che può fare però il patteggiamento tradizionale.
    Disciplina del patteggiamento: le parti propongono al giudice un accordo su richiesta congiunta, oppure c’è la richiesta da parte del PM e il consenso dell’imputato, o viceversa. Il giudice opera un controllo, in base all'art.444 . II comma, circa la cornice giuridica, accordo cioè se sia corretta la qualificazione giuridica del fatto storico, ad esempio la rapina non va qualificata come furto; poi se è corretta l’applicazione e la comparazione delle circostanze effettuata dalle parti, cioè se nel fare il calcolo della pena, le parti hanno applicato correttamente le circostanze aggravanti e attenuanti; poi deve controllare se è congrua la pena indicata, cioè che non sia una pena troppo esigua per il fatto oggetto di imputazione. Sulla pena congrua individuata si può fare una riduzione fino a 1/3, su cui devono concordare le parti ed anche in questo caso la riduzione deve essere valutata il giudice. Il giudice deve anche verificare che non debba cessare la pronunciata sentenza di proscioglimento; in caso per esempio di reato estinto per prescrizione deve dichiarare l’estinzione del reato e non applicare la pena. Il giudice non deve per forza accogliere l’accordo delle parti, può respingerlo, ma se lo accoglie non può modificarlo, lo deve accettare in quel modo. Oppure può pronunciare sentenza di proscioglimento.
    Anche per il patteggiamento occorre un accordo tra le parti; l’imputato ottiene un beneficio in termini di pena e il PM deve spiegare i motivi per cui rifiuta l’accordo se avviene su richiesta dell’imputato. Assicurare all’imputato il beneficio premiale connesso al rito è una forma di esercizio del diritto di difesa. Il patteggiamento tradizionale prevede poi come benefici che l’imputato può avere la sospensione condizionale della pena, che appunto può avvenire solo fino a 2 anni di reclusione, o non si pagano le spese del procedimento, o non si applicano le pene accessorie, o non si applicano le misure di sicurezza, salvo la confisca, o il reato è estinto se entro 5 anni l’imputato non commette reato o contravvenzione della stessa indole.
    In entrambi i patteggiamenti la sentenza non ha efficacia nei confronti dei giudizi civili o amministrativi; si evita una domanda di risarcimento fatta dalla parte civile e non è una sentenza che può essere usata in un successivo giudizio civile. L'Art.445 prevede che la sentenza ha efficacia nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità. Ci si chiede spesso se sia o no una vera e propria sentenza di condanna.
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