Il Giudizio Immediato E Il Giudizio Direttissimo - Podcast gratis Studenti.it
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Il giudizio immediato e il giudizio direttissimo

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  • Descrizione: Il giudizio immediato e il giudizio direttissimo sono due riti speciali che omettono l’udienza preliminare. Viene meno il controllo giurisdizionale in contraddittorio sulla richiesta di rinvio a giudizio; c’è richiesta di giudizio immediato o presentazione dell’imputato direttamente in dibattimento (questo nel giudizio direttissimo). In questi due procedimenti si toglie all’imputato la garanzia del controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio; per questo motivo vengono definiti due riti ispirati ad una logica inquisitoria.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: Il giudizio immediato e il giudizio direttissimo sono due riti speciali che omettono l’udienza preliminare. Viene meno il controllo giurisdizionale in contraddittorio sulla richiesta di rinvio a giudizio; c’è richiesta di giudizio immediato o presentazione dell’imputato direttamente in dibattimento (questo nel giudizio direttissimo). In questi due procedimenti si toglie all’imputato la garanzia del controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio; per questo motivo vengono definiti due riti ispirati ad una logica inquisitoria.
    Nel giudizio immediato sono presenti 2 istituti, a seconda che la richiesta provenga dall’imputato o dal PM. Quando il giudizio immediato è su richiesta dell’imputato, è un diritto rinunciabile; si tratta cioè della rinuncia dell’imputato all’udienza preliminare. L'Art.419 - V comma, prevede che l’imputato può rinunciare all’udienza e chiedere il giudizio immediato. Qui l’imputato, che ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini e la notifica dell’udienza preliminare; con richiesta presentata almeno 3 giorni prima dell’udienza, può decidere di andare direttamente al dibattimento. È in questo caso una dichiarazione insindacabile. Questa scelta comporta la rinuncia di poter definire il processo con i riti semplificati che si collocano nell’udienza preliminare, cioè il giudizio abbreviato e il patteggiamento. Il giudizio immediato ha un’applicazione estremamente ridotta, perché si abbreviano i tempi del processo ma non è previsto alcun premio come invece avviene nell’abbreviato o nel patteggiamento; si rinuncia all’udienza in cambio di nulla, per cui i motivi per cui l’imputato lo potrebbe richiedere è che è sicuro della propria innocenza e la sentenza qui è definitiva dal punto di vista del giudicato, mentre la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata se emergono successivi elementi. Di fronte all’opinione pubblica poi, essere stato rinviato a giudizio appare pregiudizievole, quindi con il giudizio immediato si vuole evitare questa pronuncia e si preferisce scegliere di andare subito al dibattimento per dimostrare la propria innocenza e questo fatto ha un impatto migliore sull’opinione pubblica. Ad ogni modo c’è da dire che se anche il giudizio immediato toglie un passaggio, tuttavia nella prassi i tempi non si abbreviano di molto, perché anche qui il giudice per le indagini deve chiedere a quello per il dibattimento la data disponibile per l’udienza dibattimentale. Un sistema del genere è ispirato al principio accusatorio, perché è l’imputato a decidere se chiedere o meno il giudizio immediato.
    Quando invece il giudizio immediato è su richiesta del PM, anche in questo caso non si fa l’udienza preliminare ma per motivi del tutto diversi: l’iniziativa parte dal PM, l’imputato non partecipa in alcun modo alla decisione perché il GIP decide sulla richiesta fatta dal PM senza sentire l’imputato; poi qui non si prevede che la richiesta debba essere fatta dopo l’avviso di conclusione delle indagini e quindi l’imputato non conosce tutti gli atti compiuti dal PM. Viene a conoscenza a cose fatte, quando riceve la notifica del decreto del giudice che ha disposto il giudizio immediato.
    I presupposti di questo giudizio sono stati modificati dal decreto sicurezza 92/2008. Prima il PM poteva procedere in ogni caso a giudizio immediato e quindi aveva una sua discrezionalità; oggi invece il PM deve procedere a giudizio immediato salvo che ciò non pregiudichi le indagini.
    I presupposti per farlo sono:
    - che la prova appaia evidente
    - che ci sia stato l'interrogatorio dell’indagato o l'invito a presentarsi e questo non si sia presentato. Dall'iscrizione della notizia del reato nel registro non devono essere trascorsi più di 90 giorni. Sono state poste alcune questioni su questi presupposti: il secondo è di facile verifica, perché si deve vedere se dagli atti risulta la prova dell’interrogatorio o dell’invito; anche il termine dei 90 giorni è agevole da controllare e poi la giurisprudenza ha detto che il ritardo è irrilevante, perché il termine dei 90 giorni è fissato per il completamento delle indagini ma la richiesta può avvenire anche in un momento successivo; il primo requisito invece è più difficile da verificare in quanto l’evidenza è un qualcosa di soggettivo e da alcuni è ricollegata alla prognosi di condanna, mentre la giurisprudenza dice che la prova deve essere tale da rendere superfluo un confronto in contraddittorio in udienza, in altre parole da rendere certo il rinvio a giudizio.
    Il decreto sicurezza 92/2008 prevede quindi che il rito non deve essere fatto se pregiudica le indagini; in realtà alla fine si lascia libertà al PM perché è proprio lui a stabilire se c’è o meno pregiudizio per le indagini ed anche la valutazione dell’evidenza o meno della prova è rimessa a lui, rimanendo la discrezionalità.
    Il decreto sicurezza ha introdotto anche una seconda ipotesi di giudizio immediato: per l'art.453 comma I bis, deve avvenire entro 180 giorni per il reato in relazione al quale l’indagato sia sottoposto a custodia cautelare, salvo che anche qui non ci sia pregiudizio per le indagini. Occorre quindi che vi sia una misura cautelare e che non sia fatto riesame, o se fatto, venga confermata la misura. Se poi si annulla la misura durante la decisione del giudice, questo deve annullare anche la richiesta di giudizio immediato. I 180 giorni si computano dall’esecuzione della misura cautelare.
    Quindi in conclusione il decreto sicurezza ha potenziato il giudizio immediato rendendolo obbligatorio, quando non ci sia pregiudizio per le indagini, e aumentando le ipotesi di poterlo fare.
    Il giudizio direttissimo: è quello più diffuso. I presupposti sono:
    - se c’è un arresto in flagranza convalidato
    - se c’è una confessione dell’imputato.
    Anche su questo giudizio è intervenuto il decreto sicurezza (art.449), per cui si prevede un’ipotesi obbligatoria per il PM, salvo nel caso in cui l’arrestato in flagranza è messo a disposizione del PM, che può decidere di convalidare prima la richiesta sull’arresto e poi disporre giudizio direttissimo, oppure andare subito al dibattimento. Oggi se c’è arresto in flagranza convalidato, il PM procede a giudizio direttissimo salvo che non si pregiudichino le indagini, presentando entro 30 giorni l’imputato in udienza. Quindi il giudice non solo deve aver convalidato l’arresto, ma anche applicato una misura cautelare. Nel caso di confessione il giudizio direttissimo va fatto entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato.
    Anche in questo giudizio l’imputato si trova provato dell’udienza senza avervi rinunciato. Un ulteriore garanzia che viene meno è quella dell’avviso di conclusione delle indagini, ma anche del contraddittorio nella formazione dei fascicoli. Anche qui c’è possibilità di chiedere il rito alternativo del giudizio abbreviato o del patteggiamento.
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