Descrizione:Gli esercenti una professione sanitaria hanno l'obbligo di refertare. Il referto deve pervenire entro 48 ore o immediatamente se sussiste pericolo nel ritardo. C'è contrasto tra le esigenze della giustizia, per cui si vuole che il medico referti e segnali, e il diritto alla salute della persona che ha esigenza di farsi curare.
Tipologia:Università
Testo completo:Gli esercenti una professione sanitaria hanno l'obbligo di refertare. Il referto deve pervenire entro 48 ore o immediatamente se sussiste pericolo nel ritardo. C'è contrasto tra le esigenze della giustizia, per cui si vuole che il medico referti e segnali, e il diritto alla salute della persona che ha esigenza di farsi curare. Per questo il medico non ha obbligo di referto quando potrebbe esporre a procedimento penale la persona assistita. Nella giurisprudenza però questa regola vale fino a che il medico è un privato, perché se si tratta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio allora scatterà un obbligo che non è quello di referto, ma di denuncia e quindi nel caso in cui si trovi ad assistere un colpevole sarà tenuto a denunciarlo.
La querela non è collocata nella disciplina codicistica della notizia di reato, ma nel titolo III come condizione di procedibilità, cioè atti ai quali la legge subordina l'esercizio dell'azione penale. Di regola, nell'esercizio dell'azione penale si procede d'ufficio, salvo i casi in cui si chiede la querela della persona offesa, che sarà solo lei a decidere se procedere o meno per l'esercizio dell'azione penale.
I casi procedibili a querela sono:
- casi in cui c'è offesa tenue che non impone la difesa d'ufficio, ad esempio ingiuria o diffamazione; percosse o minaccia, per cui si lascia ad una valutazione della persona offesa;
- casi in cui sono stati commessi reati che offendono un interesse patrimoniale disponibile e quindi anche qui il titolare del bene valuterà se procedere o meno;
- casi in cui c'è l'esigenza di tutela della riservatezza della persona offesa, come nel caso della violenza sessuale, per cui anche se sono reati gravi tuttavia non si vuole necessariamente imporre all'offeso una celebrazione del processo penale. C'è un termine previsto entro il quale l'offeso deve decidere: si parla di 3 mesi come querela tempestiva, oltre i quali si estingue il diritto, mentre per i reati sessuali il termine previsto è di 6 mesi. Inoltre la querela è revocabile, in quanto prevale l'interesse della persona offesa che si può accordare con l'imputato; ma nei reati sessuali non si ha possibilità di revoca, perché si teme che questa possa essere istigata da minacce o estorta;
- altri reati procedibili a querela sono per esigenza di deflazione processuale, per ridurre cioè il carico dei procedimenti, nel caso delle lesioni personali colpose tenui, oppure di quelle gravi o gravissime che non dipendano da infortuni sul lavoro o malattie professionali. Scelta questa molto criticata dagli autori in quanto si tratta di fatti gravi in cui la querela è legittimata solo per ridurre il numero dei processi.
Secondo l'Art.336, la querela viene proposta mediante dichiarazione in cui si manifesta la volontà che si proceda per un fatto previsto dalla legge come reato. La volontà deve essere chiara e manifesta; si presuppone che si forniscano dati ed elementi per capire il fatto. Quindi la querela si compone di una PARTE ESPOSITIVA, come la notizia di reato, e di una MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'.
Si parla di fatto di reato e non di autore che non necessariamente deve essere indicato visto che:
- la querela può essere proposta anche contro ignoti;
- si chiede che si proceda per un fatto e non per gli autori di un reato.
Quando più persone sono titolari di un medesimo diritto di querela, basta che una sola la proponga perché si possa procedere, per questo si parla del principio di indivisibilità della querela.
Il Principio della estensione prevede che, se più persone commettono un medesimo reato in concorso, la persona offesa non può chiedere di procedere contro una determinata persona, perché si chiede di punire un fatto di reato e quindi la querela si estende a tutti gli autori del fatto di reato. Non si può scegliere di punire uno ed escludere gli altri.
Durante il termine di 3 o 6 mesi è possibile che intervenga la rinuncia al diritto di querela, che deve essere fatta con una dichiarazione scritta o orale. Anche per la rinuncia vale il principio di indivisibilità e non può essere parziale, per cui se si rinuncia, si deve rinunciare a punire tutti gli autori del reato. La rinuncia si ha prima di presentare la querela, altrimenti opera la remissione.
La remissione, a differenza della rinuncia, è causa di estinzione del reato e quindi il PM può chiedere l'archiviazione se siamo nella fase delle indagini preliminari, o la sentenza di non luogo a procedere nel caso dell'udienza preliminare; vale anche qui il principio di estensione per cui la querela è rimessa nei confronti di tutti gli imputati e non solo di alcuni, a meno che non rifiutino di accettare la remissione. Quindi la remissione richiede anche che la persona accusata:
- abbia la volontà di accettare la remissione;
- non manifesti volontà contraria.
Quando ci sono ipotesi di più persone che presentano querela, occorre che la remissione venga fatta da parte di tutti altrimenti non vale.
La presentazione di una querela comporta che:
- la polizia giudiziaria deve riferire al PM;
- il PM la deve iscrivere nel registro delle notizie di reato.
Il termine di 3 mesi per la presentazione comporta dei problemi, perché manca la condizione di procedibilità finché non interviene e ha conseguenze sulle indagini che si possono svolgere. Secondo l'art.346, in mancanza di condizione di procedibilità si possono compiere gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova; c'è quindi un limite: si tratta di poter compiere solo gli atti finalizzati a non disperdere gli elementi di prova, ad esempio nel caso di un incidente stradale si possono fare i primi rilievi. Non c'è quindi una pienezza di poteri; la giurisprudenza ritiene che tra questi atti vi possa rientrare anche un sequestro probatorio.