Descrizione:Viene giudicata da un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata. Le parti possono ottenere una soluzione diversa. E' un rimedio che la parte può esperire per rimuovere un provvedimento giurisdizionale e ottenerne uno diverso; per fare questo si rivolge ad un altro giudice.
Tipologia:Università
Testo completo:Viene giudicata da un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata. Le parti possono ottenere una soluzione diversa. E' un rimedio che la parte può esperire per rimuovere un provvedimento giurisdizionale e ottenerne uno diverso; per fare questo si rivolge ad un altro giudice. Ci sono dei termini per impugnare la sentenza e si distingue tra:
- impugnazioni ordinarie, appello e ricorso per Cassazione, da proporre entro un termine perentorio oppure la sentenza passa in giudicato e non è più impugnabile;
- impugnazioni straordinarie: si propongono contro sentenze già divenute irrevocabili.
La materia delle impugnazioni è regolata dal principio di tassatività (art.568) che opera sia dal punto di vista oggettivo (I comma) per cui la legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice è impugnabile e determina il mezzo con cui possono essere impugnati; sia dal punto di vista soggettivo (III comma).
Alcune sentenze sono inappellabili, ma solo ricorribili per Cassazione, perché il mezzo per l’impugnazione è solo quello individuato dalla legge. Sotto il profilo soggettivo, durante il processo ci possono essere anche le parti eventuali e si prevede che il diritto all’impugnazione spetta soltanto alle parti a cui la legge lo riconosce; se la legge non lo specifica, il diritto spetta a tutte le parti. Quindi la legge oltre ad individuare i casi e il mezzo di impugnazione, individua anche i soggetti legittimati ad impugnare.
Secondo l'Art.568 - IV comma, per proporre impugnazione, è necessario avervi interesse: è un requisito per l’impugnazione. La giurisprudenza ha chiarito che l’interesse non consiste in una pretesa che la decisione sia esatta dal punto di vista teorico, ma alla utilità pratica che ne deriva alla parte da quel provvedimento. Ad esempio se il giudice, sbagliando, ha assolto con formula assolutoria, non corretta, che “il fatto non è stato commesso”, quando invece la formula corretta è “quando il fatto non sussiste”; qui l’imputato non ha interesse ad impugnare perché ha comunque un’assoluzione e non otterrebbe niente di più favorevole con la formula corretta; la sua impugnazione sarà inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare.
Nel caso in cui c'è una ordinanza che applica una misura cautelare e si propone l'impugnazione, nelle more dell’impugnazione la misura viene revocata. Si può chiedere se permane ancora l’interesse dell’indagato ad impugnare un provvedimento cautelare ormai revocato oppure no. La Corte ha dichiarato che quando si tratta di misura cautelare l’interesse rimane perché, se in sede di impugnazione si vede che la misura era stata applicata non correttamente, si può avere il risarcimento/riparazione per ingiusta detenzione.
Forma dell’impugnazione: secondo l'Art.581 l'impugnazione si propone con atto scritto, dopo il deposito della motivazione della sentenza e si dovrà indicare:
- il provvedimento impugnato;
- i capi o punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione;
- le richieste che si formulano;
- i motivi per cui si fa l’impugnazione.
Occorre enunciare i capi e i punti della decisione perché a differenza del riesame, che ha effetto totalmente devolutivo, qui invece c’è devoluzione al giudice diverso, che può essere totale se si impugnano tutti i capi della decisione, o meno e serve per individuare l’ambito di cognizione del giudice. Si devolve quello che si è indicato nell’atto di impugnazione e il giudice si pronuncerà solo su quello. Ogni processo può essere su un solo capo di imputazione o su più capi di imputazione.
Se ci sono più reati distinti contestati al medesimo imputato e l’impugnazione ne richiama solo alcuni, il giudice non può decidere sugli altri.
Il punto della decisione riguarda i vari elementi della decisione. Ogni pronuncia è limitata ai punti della decisione che vengono impugnati. Quindi si guardano prima di tutto i capi della decisione e riguardo a questi poi si valuteranno solo i punti impugnati.
Il giudicato però si forma solo riguardo ai capi non impugnati e non riguardo ai punti. Se matura il termine di prescrizione, il giudice dichiarerà l’intervenuta prescrizione; se si propone impugnazione estesa a tutti i punti, e nel frattempo è maturata prescrizione relativa a tutti i capi, il giudice lo potrà dichiarare. L'effetto devolutivo è legato all’ambito di impugnazione.
In caso di effetto sospensivo, che non avviene per le misure cautelari personali, la sentenza di condanna è eseguita solo quando sono decorsi i termini per impugnare o in caso di impugnazione si conferma la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti, ad esempio in caso di sentenza di proscioglimento.
L'effetto estensivo si verifica solo a favore dell’imputato per cui l’impugnazione proposta su un imputato giova anche agli altri imputati che hanno concorso nei reato. Deve essere esito favorevole e l’impugnazione non deve essere fondata su un motivo esclusivamente personale.
Se non vengono rispettati i presupposti visti in precedenza, l’impugnazione è inammissibile, cioè il giudice non può prenderla in esame. Per l'Art.591, l’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse, cioè quando l’impugnazione mira non a far sì che la sentenza sia esatta, ma ad ottenere un risultato più favorevole per l’imputato; pertanto quello che conta della sentenza per la valutazione ad impugnare è il dispositivo e non invece il correggere la motivazione. L’impugnazione è inammissibile anche quando il provvedimento non è impugnabile, ad esempio nel caso della sentenza di patteggiamento, dove non è possibile ricorrere in appello; però c’è una possibilità perché se si sbaglia il mezzo di impugnazione, si può convertire in un altro mezzo di impugnazione corretto, ad esempio se per il patteggiamento si chiede l’appello, si può convertire in ricorso per Cassazione che è il mezzo corretto. L’impugnazione è inammissibile anche quando non si osservano le disposizioni sul motivo, sulla forma o sui termini.
Le parti private possono rinunciare all'impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Ad esempio nel caso di riesame in materia di misure cautelari, o nel ricorso per Cassazione accadeva che nelle more del procedimento si modificasse la misura cautelare e l’interesse ad impugnare poteva decadere, per cui interveniva la rinuncia all’impugnazione.