Descrizione:Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta, se non la esegue esattamente o se la esegue in modo parziale. All’inadempimento consegue la responsabilità del debitore: egli deve risarcire il danno (che deve comprendere il danno emergente, cioè la perdita subita e il lucro cessante, il mancato guadagno) che il suo adempimento abbia cagionato al creditore.
Tipologia:Università
Testo completo:Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta, se non la esegue esattamente o se la esegue in modo parziale.
All’inadempimento consegue la responsabilità del debitore: egli deve risarcire il danno (che deve comprendere il danno emergente, cioè la perdita subita e il lucro cessante, il mancato guadagno) che il suo adempimento abbia cagionato al creditore; a meno che non dimostri che l’inadempimento o il ritardo sia causato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile (cioè qualsiasi evento che non fosse a lui prevedibile ed evitabile, detto caso fortuito o forza maggiore).