Descrizione:Il contatto con il possibile testimone non prevede formalità precise; per il contatto invece con un soggetto che ha una posizione di coimputato o di coindagato si prevede il contatto con il difensore. Le dichiarazioni si assumono in 3 modi: - con il colloquio non documentato, previsto all'art.391 bis, I comma, che può essere fatto anche dagli altri soggetti dell'attività difensiva; questo modo informale serve a capire che tipo di informazioni si possono acquisire dalla persona, perché ci possono anche essere casi in cui la persona non ha da riferire poco o nulla.
Tipologia:Università
Testo completo:Il contatto con il possibile testimone non prevede formalità precise; per il contatto invece con un soggetto che ha una posizione di coimputato o di coindagato si prevede il contatto con il difensore. Le dichiarazioni si assumono in 3 modi:
- con il colloquio non documentato, previsto all'art.391 bis, I comma, che può essere fatto anche dagli altri soggetti dell'attività difensiva; questo modo informale serve a capire che tipo di informazioni si possono acquisire dalla persona, perché ci possono anche essere casi in cui la persona non ha da riferire poco o nulla. Se non ci sono elementi utili ci si ferma al colloquio e non si fa nessun verbale. Ma c'è anche un altro motivo per cui ci si può fermare solo al colloquio: chi sente la persona spera che questa fornisca elementi utili alla difesa dell'assistito, ma se invece la dichiarazione va contro l'assistito e lo potrebbe colpevolizzare, allora si evita di redigerne il verbale tanto il difensore non è tenuto a raccogliere dichiarazioni a danno del suo assistito. E' vero che se anche le dichiarazioni a danno verbalizzate possono non essere fatte vedere, ma ad ogni modo ci si può fermare subito senza verbalizzazione. Quando il colloquio risulta utile ci sono due modalità per raccogliere le dichiarazioni;
- informazioni orali da verbalizzare;
- dichiarazioni scritte, che vengono presentate.
La scelta tra i due modi è rimessa al difensore; la persona sentita non può essere obbligata a rispondere, tanto che l'art.391 bis, III comma, prevede che la persona sia avvertita:
- della propria qualità e dello scopo del colloquio: il difensore deve manifestare chi è e a che serve la dichiarazione che cerca;
- se si intende solo conferire, o ricevere informazioni, o assumere dichiarazioni;
- se le persone sentite sono sottoposte ad indagini lo devono dire;
- la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
- la persona intervistata non può rivelare le domande fatte in precedenza e il PM non può chiedergli quelle cose. Qui c'è divieto posto al difensore di chiedere sull'attività di indagine fatta dal PM e viceversa;
- le responsabilità penali conseguenti alla falsa informazione.
L'Art.391 bis, comma VI, sanziona la mancanza di uno degli avvertimenti predetti ponendo come nulla la dichiarazione assunta che non può essere utilizzata. Questi avvertimenti pertanto devono essere specificamente verbalizzati.
La persona intervistata può decidere se rispondere o no. Se si utilizza il metodo dell'informazione orale, come stabilito dall'art.391 ter, comma III, occorre redigere un verbale; il difensore soltanto o il suo sostituto verbalizzano domande e risposte. Il problema che si è posto in dottrina riguarda la natura dell'atto, se il difensore sia tenuto ad una verbalizzazione integrale o possa scegliere le parti da verbalizzare e se, nel caso in cui opti per la selezione, si risponda di falsità ideologica in atto pubblico:
- qualcuno potrebbe dire che se il difensore ricerca gli elementi di prova a favore del suo assistito, potrebbe verbalizzare solo questi e quindi scegliere cosa verbalizzare e cosa no; le Camere penali invece ritengono che la verbalizzazione debba essere integrale, mentre quando è prevista anche la registrazione integrale del colloquio allora la verbalizzazione può essere riassuntiva; la stessa cosa è prevista anche dall'art.152 del codice deontologico forense per cui si deve registrare tutto salvo in caso di registrazione fonografica;
- se il difensore verbalizza in parte e cioè solamente le dichiarazioni a favore, in dottrina si sostiene che si configuri un reato di falsità in certificazioni perché, non essendo il difensore un pubblico ufficiale, non si può configurare la fattispecie di falso ideologico; c'è poi l'art.334 bis che non prevede obbligo di denuncia per i difensori neppure per i reati dei quali abbia avuto notizia nelle attività svolte e quindi si ribadisce la sua qualità non di pubblico ufficiale. La giurisprudenza invece la vede in un altro modo e cioè che il difensore sia un pubblico ufficiale e che proprio per questo venga esonerato con l'art.334. Oggi la giurisprudenza ritiene che in generale quando si verbalizza si compie un'attività tipica del pubblico ufficiale e pertanto se il difensore lo fa solo in parte, si commette reato di falso ideologico; con sentenza delle Sezioni Unite si conferma questo orientamento e quindi si configura falsità ideologica in atto pubblico.
Se invece la persona non risponde o non si presenta? Qui di per sé l'indagine difensiva sarebbe bloccata; il codice però ha previsto dei rimedi con strumenti di audizione coatta:
1)davanti al PM su richiesta del difensore: se si dichiara il falso qui scatterebbe la falsa testimonianza al PM; in questo caso il soggetto è ancora un possibile testimone
2)chiede audizione della persona come testimone in incidente probatorio; è testimonianza vera e propria con reato di falsa testimonianza
3)il difensore può anche decidere di non insistere
Si deve valutare bene l'uso di questi strumenti, perché se le dichiarazioni rese al PM sono non favorevoli alla difesa, poi quel verbale va prodotto e non può non essere fatto vedere, visto che c'è la presenza del PM.