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Istruzione dibattimentale: la fase centrale

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  • Descrizione: Una volta ammesse le prove, viene definito tendenzialmente stabile l’oggetto della prova e si entra nella fase centrale dell’istruzione dibattimentale, suddivisa in porzioni o casi. L'Art.496 propone un ordine di assunzione delle prove richieste dal PM e poi dalle altri parti civili, fino all’imputato. Il PM deve dimostrare la colpevolezza dell’imputato, poi la difesa porterà dei mezzi di prova per superare gli elementi forniti dal PM.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: Una volta ammesse le prove, viene definito tendenzialmente stabile l’oggetto della prova e si entra nella fase centrale dell’istruzione dibattimentale, suddivisa in porzioni o casi.
    L'Art.496 propone un ordine di assunzione delle prove richieste dal PM e poi dalle altri parti civili, fino all’imputato. Il PM deve dimostrare la colpevolezza dell’imputato, poi la difesa porterà dei mezzi di prova per superare gli elementi forniti dal PM.
    Per il Comma II, le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove. Questo accordo è legato a situazioni di opportunità, ad esempio i testimoni della difesa vengono da lontano e manca un testimone del PM; allora si rinvia l’udienza per sentire quello che manca, oppure si possono sentire in quello stesso giorno i testimoni del difensore. Di solito i motivi sono pratici, mentre in altre situazioni non è consigliabile cambiare l’ordine, quando per esempio un testimone deve essere sentito per forza prima di un altro, altrimenti per il giudice sarebbe incomprensibile. Ad esempio c’è un testimone che riferisce un fatto e un altro che riferisce una critica di quel fatto, il giudice deve sentire prima il fatto e poi la critica altrimenti non avrebbe senso il contrario. Sta alle parti presentare le prove richieste per l’ammissione, nell’ordine che ritengono più opportuno al fine di convincere il giudice.
    Come si sentono i testimoni? Prima il Presidente ricorda l’obbligo di dire la verità ed è invitato a leggere il giuramento, o meglio un impegno formale di dire la verità; poi c’è l’esame incrociato, tecnica adottata anche per il perito, il consulente di parte o l'imputato. Con la differenza che rispetto al testimone: l’imputato non dovrà impegnarsi a dire la verità; il perito ha l’obbligo di verità, ma diverso rispetto a quello del testimone perché deve fare delle valutazioni che hanno in sé una possibilità di errore, quindi si impegnerà  a fare il possibile per accertare la verità, e non sarà punibile se sbaglia per colpa, ma solo in caso di falsa perizia; per il consulente tecnico di parte poi non è previsto un reato di falsità e non è incaricato dal giudice, ma dalle parti, quindi non ha di per sé un obbligo di verità, tuttavia ci sono vari giudici che scindono l’attività dei consulenti di parte in dichiarazioni di scienza, che devono essere vere, dalle valutazioni che non prevedono un obbligo di verità. L’esame incrociato è previsto dagli art. 498 - 499 con le fasi e le varie regole previste per le domande e con poteri di intervento da parte del giudice. L’esame incrociato è giudicato come il mezzo migliore per verificare la verità sull’accertamento dei fatti e la credibilità e attendibilità del teste ed è uno strumento dialettico. Però ci sono poteri di intervento del giudice per impedire intimidazioni o violazioni della dignità del teste. Si deve quindi riconoscere il diritto alle parti di porre domande, però con la presenza di un giudice che tutela il testimone.
    L'istruzione dibattimentale si suddivide in 3 parti:
    - Caso per l’accusa: esame delle parti private che ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato. Si è voluto evitare che l’imputato rendesse le proprie dichiarazioni dopo aver sentito le prove a suo carico e quindi adattare le sue dichiarazioni a quelle dei testimoni. Si vuole invece vedere se le conferma;
    - Caso per la difesa: la suddivisione in fasi dell’esame incrociato prevede anche: Esame diretto, si formulano le domande al teste da parte di chi lo ha chiesto; se è introdotto dal PM, anche la parte civile può procedere all’esame diretto; Controesame, momento eventuale condotto dalla parte contraria, sia con domande sui fatti, sia sulla credibilità del teste; serve a minare o la credibilità del teste o l’attendibilità delle sue dichiarazioni, insinuando il dubbio che non sia sicuro dei fatti che ha riferito; Riesame, momento eventuale in cui la parte che ha introdotto il teste formula ulteriori domande per recuperare la credibilità del teste, quando il controesame ha minato la credibilità o l’attendibilità.
    Questo meccanismo si può prestare ad abusi perché ci possono essere atteggiamenti aggressivi o poco rispettosi della persona per cui l'art.499 - IV comma stabilisce il potere di intervento del giudice, che evita che le modalità di conduzione dell’esame siano tali da ledere il rispetto della persona. Per il VI comma, durante l’esame, il Presidente, anche d’ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame. Il giudice agisce anche d’ufficio e non su esplicita richiesta delle parti. Le domande vietate sono:
    - su fatti non specifici, ovvero si devono chiedere fatti e non valutazioni;
    - divieto generale di domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte, ad esempio sono domande nocive quelle poste in modo intimidatorio o suadente; non devono indurre il teste a dire il falso per timore, a mettergli ansia o preoccupazione; non gli si può ricordare l’obbligo di verità o la minaccia di sanzioni;
    - divieto che vale solo per la parte che ha introdotto il teste e per quella che ha interesse comune, di porre domande che suggeriscono le risposte, come le domande suggestive, cioè quelle chiuse a cui si risponde con un no o con un si, ma giuridicamente il divieto è per quelle domande che interferiscono sulla rievocazione del fatto nella memoria del teste. Ad esempio la domanda “di che colore era la pistola?” può essere suggestiva o no; se l’imputato nel corso dell’esame ha già parlato di una pistola, la domanda è lecita. Ma se non ne ha mai parlato, allora gli si dà un imput, gli si suggerisce la presenza di un qualcosa, si introduce un elemento di conoscenza e quindi diventa  suggestiva. Ci sono poi domande spesso usate e ritenute ammissibili che di per sé da un punto di vista formale sono suggestive, ma non lo sono funzionalmente, come le domande riepilogative. Ad esempio se il teste ha riferito su una serie di circostanze e si pone una domanda del tipo: “dunque è corretto affermare che lei ha visto questo?” qui c’è un suggerimento, ma si tratta di cose che la persona ha già riferito e quindi la domanda è ammessa. Queste domande hanno la funzionalità di stabilire un punto fermo e di fare una sintesi che servirà al giudice sulla testimonianza assunta.
    Il divieto di domande suggestive vale solo per l’esame e non invece nel corso del controesame, dove si possono fare domande che suggeriscono le risposte, per indurre in contraddizione il teste e saggiare la sua credibilità. Le domande allora devono essere su fatti specifici, per evitare che il teste racconti un qualcosa di imparato a memoria.
    Un problema che si pone è quello del contrasto tra ciò che il testimone riferisce nel corso del dibattimento e quello che ha reso in precedenza. Ci sono state molte modifiche in materia e si arriva all’art.111 della Costituzione che prevede regole ben precise, con eccezioni al V comma. Il codice prevede come regola generale l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza (art.526); tuttavia l’art.514 prevede che le letture sono vietate a meno che non si rientri nelle ipotesi indicate specificamente in caso di contestazioni probatorie o di letture.
    Solo quando il codice consente queste due, allora si può usare la precedente dichiarazione. Quando il teste nel corso dell’esame rende dichiarazioni difformi dalle precedenti, (art.500) le parti possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese e contestarle al teste quindi occorre:
    - che sia già avvenuto l’esame
    - che il teste abbia fatto una dichiarazione precedente
    - che ci sia difformità tra le due dichiarazioni.
    Le contestazioni (art.500 II comma) possono essere valutate ai fini della credibilità del teste; quindi si può ritenere che oggi il teste non sia credibile, però non si può ritenere con certezza che quanto dichiarato in precedenza non sia vero. La contestazione può creare una difficoltà al teste, e può sollecitare la sua memoria; il teste può confermare dopo la contestazione quanto detto in dibattimento e lo si potrà allora ritenere poco credibile, ma può anche correggersi e quindi non si conferma la dichiarazione resa precedentemente e si utilizzerà la dichiarazione resa in dibattimento, oppure il teste può dire che se in precedenza al PM ha detto una cosa, allora la verità sarà quella, ma al momento non ricorda. IN quest'ultimo caso si valuterà solo ai fini della credibilità. Non è utilizzabile come prova del fatto ciò che viene dichiarato nella precedente dichiarazione e si potrà solo dichiarare il teste non credibile. Le contestazioni possono essere formulate da qualunque parte, dando lettura della precedente dichiarazione difforme. Lo scopo delle contestazioni probatorie è di mettere in discussione la credibilità del testimone, ma anche di indurre il testimone a rettificare quello che ha appena detto. La contestazione qui serve in negativo per escludere l’attendibilità della testimonianza.
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