Descrizione:La denuncia può provenire da un pubblico ufficiale o da un privato. Nel caso in cui riguardi un privato si tratta di un atto facoltativo ed è rimesso al senso civico della persona. Sussiste però l'obbligo di denuncia se un cittadino italiano viene a conoscenza di un delitto contro la personalità dello Stato o di un sequestro di persona a fini di estorsione.
Tipologia:Università
Testo completo:La denuncia può provenire da un pubblico ufficiale o da un privato. Nel caso in cui riguardi un privato si tratta di un atto facoltativo ed è rimesso al senso civico della persona. Sussiste però l'obbligo di denuncia se un cittadino italiano viene a conoscenza di un delitto contro la personalità dello Stato o di un sequestro di persona a fini di estorsione.
Per quanto riguarda invece il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, l'obbligo di denuncia sussiste quando c'è relazione tra la funzione pubblica da lui svolta e il venire a conoscenza della notizia di reato; ad esempio se ne viene a conoscenza durante l'orario di lavoro; se invece accade fuori dell'orario di lavoro l'art.331 impone la denuncia anche a causa di funzione e servizio. Ad esempio un assistente sociale che apprende di un reato commesso da una persona da lui assistita, è comunque tenuto a riferire la notizia di reato anche se la riceve al di fuori dell'orario di lavoro. Se invece il pubblico ufficiale, fuori dell'orario di lavoro vede un furto, non è tenuto a denunciare perché è come se avesse in quel momento la qualità di soggetto privato, per cui la denuncia rimane atto facoltativo.
Per quanto riguarda gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno sempre obbligo di denuncia, anche se agiscono al di fuori dell'orario di lavoro e al di fuori della ragione del loro ufficio o servizio.
Per il pubblico ufficiale la denuncia deve essere sempre scritta e deve contenere:
- elementi essenziali del fatto;
- il giorno dell'acquisizione della notizia di reato;
- le fonti di prova già note;
- le generalità dell'imputato se viene individuato, della persona offesa e di chi sia in grado di riferire su circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto di reato.
Per il privato invece la denuncia può essere in forma orale o in forma scritta. L'Art.333 comma III, prevede che delle denunce anonime non si può fare alcun uso; esiste un apposito registro per le denunce anonime che vengono distrutte dopo 5 anni. La denuncia anonima quindi non può essere considerata una notizia di reato, cioè non si possono fondare provvedimenti, come ad esempio quelli coercitivi delle perquisizioni, su una denuncia anonima; la giurisprudenza prevede che tale denuncia può essere solo la base per attività conoscitive finalizzate ad individuare una vera notizia di reato, può essere cioè usata solo come informazione. Una denuncia falsa può essere usata come prova del reato di calunnia, una volta che si è riusciti ad individuare chi l'ha scritta.