Descrizione:La costituzione, all'art 41, afferma il principio della libertà di iniziativa economica privata a cui è strettamente collegato il principio della libertà di concorrenza, la quale contribuisce ad elevare il livello qualitativo dei prodotti, costituendo nello stesso tempo un efficace strumento di autoregolamentazione dei prezzi e dei profitti dell’impresa.
Nel C.c.: CAPO I Della disciplina della concorrenza. SEZIONE I Disposizioni generali
Tipologia:Università
Testo completo:La costituzione, all'art 41, afferma il principio della libertà di iniziativa economica privata a cui è strettamente collegato il principio della libertà di concorrenza, la quale contribuisce ad elevare il livello qualitativo dei prodotti, costituendo nello stesso tempo un efficace strumento di autoregolamentazione dei prezzi e dei profitti dell’impresa.
Nel C.c.:
CAPO I
Della disciplina della concorrenza
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2595 Limiti legali della concorrenza
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative).
La norma sulla libertà di concorrenza precisa che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e autorizza la legge a introdurre particolari limiti a tale libertà in considerazione dell'utilità sociale
Art. 2596 Limiti contrattuali della concorrenza
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto (2725). Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni (c.c.2125, 2557).
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio (disp.di att. al c.c. 222).
Tra le limitazioni convenzionali ricordiamo i patti di non concorrenza e i consorzi.
I patti di non concorrenza sono accordi limitativi della concorrenza con i quali gli imprenditori si impegnano a non farsi concorrenza in determinati settori o zone di vendita o a osservare determinate regole comuni.
Il consorzio è un contratto col quale più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi dell'attività economica. Il contratto consorzile comporta l'obbligo di collaborazione per gli imprenditori, va redatto per iscritto e ha una durata di dieci anni.
Si distingue tra consorzi interni in cui l'attività si svolge tra i consorziati, e consorzi esterni in cui vengono svolte determinate fasi delle imprese consorziate e si compiono delle attività nei confronti di terzi.
Art. 2597 Obbligo di contrattare nel caso di monopolio
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale (c.c.1679) ha l'obbligo di contrattare (c.c.2932) con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.