Descrizione:Quando la sentenza è di non luogo a procedere non si pone il problema della formazione dei fascicoli. La legge Carotti ha valorizzato questo adempimento. Gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento sono conosciuti dal giudice e usati ai fini del dibattimento, ai fini cioè della decisione. Secondo l'Art.431, si dà alle parti la possibilità di fissare una nuova udienza per la formazione del fascicolo. Il criterio per inserire l’atto prevede indicazioni precise previste nell’art.431.
Tipologia:Università
Testo completo:Quando la sentenza è di non luogo a procedere non si pone il problema della formazione dei fascicoli. La legge Carotti ha valorizzato questo adempimento. Gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento sono conosciuti dal giudice e usati ai fini del dibattimento, ai fini cioè della decisione.
Secondo l'Art.431, si dà alle parti la possibilità di fissare una nuova udienza per la formazione del fascicolo. Il criterio per inserire l’atto prevede indicazioni precise previste nell’art.431. L’inserimento degli atti è deciso caso per caso, ma risponde anche a criteri di legge tassativi: sono indicati gli atti da inserire e poi l’art.433 prevede che nel fascicolo del PM vadano gli atti non indicati all’art.431. Gli atti del fascicolo per il dibattimento sono atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile. Si richiede che il reato sia procedibile a querela o altra condizione, quindi ad esempio andrà inserita la querela, non va inserita se invece il reato è procedibile d’ufficio; la querela consente di verificare che effettivamente si possa procedere, mentre il suo contenuto non sarà usato per fini probatori. In merito all’azione civile, questi atti vanno inseriti perché il giudice deve sapere quali sono le parti del processo.
I fascicolo contengono anche i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia o dal PM e dai difensori. Per quelli compiuti dalla polizia alcuni problemi: il codice non contiene la definizione di “non ripetibilità”, quindi c’è chi la considera nel senso di intercettazioni, sequestri o perquisizioni che sono intrinsecamente irripetibili, e c’è invece chi la considera nel contenuto dell’atto stesso e non nella sua natura, per cui si intendono anche operazioni della polizia come i pedinamenti. Sulla questione ci sono state due pronunce delle Sezioni Unite che hanno aderito ad un orientamento ampio della irripetibilità: nel 1988 si considerano atti irripetibili i verbali di sopralluogo e osservazione, quando riguardano situazioni soggette a mutamento; secondo la questione pronunciata nel 2006, quando ci si limita alla constatazione di un comportamento e la relazione di servizio della polizia si limita a dichiarare questo, allora non si è in presenza di un atto irripetibile. Il riferire di questa attività, cioè il racconto, è ripetibile in dibattimento, mentre l’attività di documentazione con fotografie non lo è. Dunque se si documentano situazioni soggette a mutazione c’è un atto irripetibile, mentre quando c’è una relazione di servizio che racconta un comportamento, non lo è perché può essere ripetuta in dibattimento. Inserire un atto di indagine nel fascicolo del dibattimento significa derogare al principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Verbali di atti assunti in incidente probatorio, che è una prova assunta in contraddittorio tra le parti, rappresentano un pezzo di dibattimento spostato alle indagini.
Il certificato generale del casellario giudiziario, da cui risultano condanne definitive a carico della persona, è importante per la valutazione della recidiva o dell’eventuale riconoscimento di attenuanti. Quando è possibile inserirle nel fascicolo, si possono trovare anche corpo del reato e cose pertinenti al reato.
Tutto il resto va nel fascicolo del PM, per assicurare la separazione delle fasi processuali. Il fascicolo è conosciuto dalle parti, ma non dal giudice. Di regola non può essere letto, se non per determinate condizioni. La funzione del doppio fascicolo è di selezionare gli atti da far conoscere al giudice e quelli che solo le parti conoscono. La Carotti ha previsto, per valorizzare il ruolo delle parti e il principio dispositivo, l'acquisizione concordata di atti. Le parti hanno vari diritti: l'imputato può rinunciare all’udienza e andare al dibattimento; poi c’è il diritto di partecipare al fascicolo del dibattimento e il diritto per far sì che la prova si formi effettivamente nel contraddittorio in dibattimento. Secondo l'Art.431 - II comma, se c'è l'accordo tra le parti si può concordare l’acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del PM al fascicolo per il dibattimento.
Se il giudice pronuncia la sentenza di non luogo a procedere non c’è bisogno di formare i fascicoli. Il processo finisce lì allo stato degli atti e la sentenza può essere sempre revocata, da parte dello stesso giudice che l’ha emessa, su richiesta del PM.
In base all'Art.434, si può revocare se sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che da sole o unite alle altre possono determinare il rinvio a giudizio. Questo avviene solo se c’è la prospettiva di una decisione diversa o fonti di prova suscettibili di fornire elementi decisivi per il rinvio a giudizio. La richiesta proviene dal PM e la decisione è adottata in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti. Il giudice a questo punto può:
- dichiarare inammissibile la richiesta
- rigettarla
- revocare la sentenza e andare al rinvio a giudizio o alla riapertura delle indagini se ci sono da acquisire ulteriori elementi.
Il non luogo a procedere è un provvedimento favorevole all’imputato, ma non è definitivo perché può essere revocato. La revoca può accadere anche quando c’è archiviazione. Mentre non può mai accadere con sentenza di proscioglimento in dibattimento, al limite solo in caso di “favor rei”, cioè se c’è stata una condanna ingiusta, si può modificare.