Descrizione:Prima di parlare della fase dibattimentale in senso stretto, bisogna esaminare un mezzo di prova che è la testimonianza assistita. Il codice dà importanza alla prova dichiarativa, cioè all'inserimento di nomi di testimoni, consulenti tecnici, imputati connessi o collegati. C'è una disciplina differenziata a seconda della posizione del dichiarante: - quando si tratta del testimone si deve presentare, deve rispondere e ha l’obbligo di dire la verità, pena il reato di falsa testimonianza; - quando si tratta dell’imputato, il codice non ha previsto la possibilità che l’imputato sia testimone; può scegliere se rendere o meno le dichiarazioni.
Tipologia:Università
Testo completo:Prima di parlare della fase dibattimentale in senso stretto, bisogna esaminare un mezzo di prova che è la testimonianza assistita. Il codice dà importanza alla prova dichiarativa, cioè all'inserimento di nomi di testimoni, consulenti tecnici, imputati connessi o collegati. C'è una disciplina differenziata a seconda della posizione del dichiarante:
- quando si tratta del testimone si deve presentare, deve rispondere e ha l’obbligo di dire la verità, pena il reato di falsa testimonianza;
- quando si tratta dell’imputato, il codice non ha previsto la possibilità che l’imputato sia testimone; può scegliere se rendere o meno le dichiarazioni. L'art.208 prevede la facoltà di presentarsi o meno, si assume l’esame dell’imputato se lui stesso lo chiede o se acconsente ad una richiesta di parte. L'imputato può non rispondere anche a tutte le domande, ma in base all'art.209 nel verbale è fatta menzione che non ha risposto. Se l’imputato dice il falso non è punibile perché non è un testimone, però ci può essere calunnia o simulazione di reato.
Ci sono poi altre figure a metà tra testimone e imputato: queste figure sono incompatibili con la testimonianza, salvo a determinate condizioni. C'è l'imputato in procedimento collegato o connesso, salvo nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
C’è un problema di imputati in procedimenti connessi o collegati, o di imputati concorrenti, e la legge 63/2001 prevede che possono essere sentiti con modalità diverse a seconda del tipo di connessione o collegamento con l’imputato, e se nei loro confronti è stata pronunciata o meno sentenza irrevocabile.
La prima distinzione è con ipotesi di imputato per concorso nel medesimo reato, o cooperazione colposa o unico evento con condotte di più persone. L'Art.210 prevede che l’imputato deve presentarsi pena l’accompagnamento coattivo. Obbligo identico a quello del testimone. Però il giudice prima dell’esame lo avverte che ha la facoltà di non rispondere; questo come per l’imputato, e poi è assistito da un proprio difensore di fiducia o d’ufficio che ha diritto di partecipare all’esame e fare domande all’assistito. Se dice il falso non risponde di nessun reato, salvo di calunnia o simulazione di reato se ne ricorrono i presupposti. Questo può avvenire ad esempio se uno degli imputati opta per il giudizio abbreviato e quindi c’è una separazione dei procedimenti fra i vari imputati. Con il procedimento pendente il PM può chiedere di sentire questo come imputato nel procedimento connesso.
Se non è con processo pendente, ma con sentenza irrevocabile, si applica la disciplina prevista per la testimonianza assistita. Quindi la sua posizione cambia a seconda della fase del processo in cui siamo (connessione forte).
In base all'art.12 - comma II - lettera c, ci può essere connessione teleologica, per esempio nel caso in cui il reato è commesso per farne altri. Stessa disciplina anche in caso di collegamento secondo l'art.371 - comma II - lettera b. In questi casi se c’è sentenza irrevocabile vale la disciplina della testimonianza assistita, mentre se c’è processo pendente si distingue se ha reso o meno dichiarazioni concernenti fatti altrui.
Se non le ha rese, si applicano le stesse modalità dell’art.210, con obbligo di presentarsi: può non rispondere e qui in più c’è avvertimento che se rende dichiarazioni su altri assumerà la veste di testimone e non è punibile se dichiara il falso.
Ci sono problemi legati all’esigenza di avere il contributo di questi personaggi e poi di assicurare il diritto di difesa e il contraddittorio; il codice ha fatto una scelta che è stata bocciata dalla Corte Costituzionale, in quanto si prevedeva l’impossibilità di usare precedenti dichiarazioni di questi soggetti quando si erano avvalsi della facoltà di non rispondere; la Corte Costituzionale invece le aveva rese utilizzabili. Poi l’art.111 ha sancito il diritto a confrontarsi con l’accusatore e il principio del contraddittorio. Infine è intervenuta la legge 63/2001 che cerca di garantire la difesa di questi imputati e al tempo stesso il diritto a confrontarsi con il proprio accusatore. Quindi da un lato figura come testimone assistito, ma dall’altro ha un privilegio contro l’auto-incriminazione.
Il testimone assistito è un imputato concorrente, connesso o collegato che ha reso dichiarazioni su fatti altrui o con sentenza irrevocabile.
Per l'Art.197 bis I comma, l’imputato può essere sempre sentito come testimone quando è pronunciata sentenza irrevocabile e la posizione dell’imputato è stata ormai definita, salvo che non si chiede revisione. Deve presentarsi, dire la verità e se depone il falso c’è reato; è un testimone assistito da un difensore che non po’ però fare domande al proprio assistito. Se ha negato la sua responsabilità o non ha reso dichiarazioni in precedenza, non gli si possono fare domande sulla sua responsabilità (è privilegio contro l’autoincriminazione). In base al Comma V, le dichiarazioni rese non possono essere usate contro di lui. Ha obbligo di rispondere su fatti sulla sua responsabilità solo se c’è stato un giudicato di condanna o di assoluzione.
Anche nel caso di chi ha reso dichiarazioni (imputato connesso o collegato) su fatti altrui con procedimento pendente e connessione debole, c'è testimonianza assistita; c’è obbligo di presentarsi e di dire la verità sui fatti altrui che ha precedentemente dichiarato; in questo caso non può essere obbligato a dare dichiarazioni su fatti concernenti la propria responsabilità, perché il processo è ancora pendente e quindi è interessato a non auto incriminarsi.
La disciplina della testimonianza assistita è molto complessa. Il legislatore di questi imputati si fida il giusto e il comma VI prevede che le loro dichiarazioni sono valutate in ordine agli altri elementi di prova che ne valutano la credibilità e l’attendibilità. Quindi la sola dichiarazione di un testimone assistito non è sufficiente per provare un fatto, ma occorrono altri elementi e riscontri. La difficoltà oggettiva quando si deve sentire un imputato di questa disciplina è che il giudice e le parti devono verificare se esiste una connessione o un collegamento tra i procedimenti e questo non è sempre facile da valutare. Poi si deve capire che tipo di connessione c’è, se è forte o debole perché la disciplina cambia. Si deve verificar se si fanno domande concernenti la responsabilità altrui o quella propria del dichiarante e spesso queste situazioni non sono scindibili perché riguardano le medesime cose. La persona ha l’obbligo di rispondere su certe circostanze e non su altre, assume la veste di testimone su alcune circostanze e non su altre. Questa è una situazione che rende difficoltosa l’assunzione della prova e il giudice ha il problema di non conoscere molto bene tutti gli atti del procedimento; la difficoltà nel valutare le domande ammissibili si riflette sul problema dell’attendibilità o meno di queste dichiarazioni. Quindi la disciplina introdotta dalla legge 63/2001 da un lato ha aspetti positivi, dall’altro ha assicurato anche dei problemi. È stata molto criticata ed è testimonianza coattiva o meno a seconda che sia stata o no presentata una sentenza irrevocabile.