Descrizione:La persona sentita fornisce informazioni utili per ricostruire il fatto storico. Nel codice si parla di: - testimonianza, che è quella resa in dibattimento; - sommarie informazioni o informazioni, quando l'atto è compiuto in segreto dal PM durante le indagini.
Tipologia:Università
Testo completo:La persona sentita fornisce informazioni utili per ricostruire il fatto storico. Nel codice si parla di:
- testimonianza, che è quella resa in dibattimento;
- sommarie informazioni o informazioni, quando l'atto è compiuto in segreto dal PM durante le indagini.
Anche per i mezzi di prova si parla di:
- individuazione di persone o cose, che rappresenta l'attività del PM durante le indagini;
- perizia, cioè la richiesta in dibattimento, l'accertamento tecnico fatto dal PM durante le indagini, o le operazioni tecniche della polizia giudiziaria.
Si chiamano con nomi diversi a seconda che l'attività sia fatta durante le indagini o in dibattimento. Il codice suddivide il procedimento in fasi: indagini e fase dibattimentale in cui si ha l'assunzione delle prove. La testimonianza può essere usata ai fini della decisione se è assunta in dibattimento, le sommarie informazioni invece non sono utilizzabili ai fini della decisione, ma solo per verificare la credibilità o l'attendibilità della testimonianza resa in dibattimento. Sono poi utilizzabili in dibattimento gli "atti irripetibili" svolti durante le indagini; si tratta ad esempio di perquisizioni o intercettazioni telefoniche che vengono realizzati solo una volta, non si può farli di nuovo; sono anche definiti atti a sorpresa, perché proprio per essere più efficaci hanno senso solo se vengono compiuti quando l'indagato non ne è a conoscenza. Per questi atti a sorpresa non c'è obbligo di preventivo avviso del difensore dell'indagato; questo può assistere se si trova in presenza al momento dell'atto, ma non c'è nessun obbligo di preavviso.