Descrizione:Lo scopo delle indagini preliminari è previsto all'art.326, che prevede la partecipazione anche dei soggetti PM e polizia giudiziaria. Lo scopo principale è di mettere il PM in condizioni di valutare se la notizia di reato è fondata e quindi richiedere l'esercizio dell'azione penale, o infondata e quindi effettuare la richiesta di archiviazione.
Tipologia:Università
Testo completo:Lo
scopo delle indagini preliminari è previsto all'art.326, che
prevede la partecipazione anche dei soggetti PM e polizia
giudiziaria. Lo scopo principale è di mettere il PM in
condizioni di valutare se la notizia di reato è fondata e
quindi richiedere l'esercizio dell'azione penale, o infondata e
quindi effettuare la richiesta di archiviazione. Tra i soggetti sono
presenti anche il giudice per le indagini preliminari e le
investigazioni del difensore.
PM
e polizia giudiziaria svolgono attività nell'ambito delle
rispettive attribuzioni; non c'è divisione netta tra la fase
del PM e quella della polizia giudiziaria perché si tratta di
un'attività unica diretta da entrambi, con attività
specifiche per ognuno.
L'Art.358
definisce l'attività del PM, che svolge accertamenti su fatti
e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. In
precedenza si credeva che questa norma escludesse l'attività
del difensore, visto che il PM lo faceva già da sé; con
la legge 397 del 2000 questa interpretazione non c'è più
e si dice che l'articolo esprime solo un principio e non un obbligo a
carico del PM, che quindi non è tenuto a raccogliere prove. Se
PM e polizia svolgono le indagini, è implicito che se trovano
elementi a favore dell'imputato dovranno fare accertamenti su questo
perché si potrebbe evitare l'esercizio inutile dell'azione
penale, se la prova a favore risulta fondata, o rafforzare la tesi
dell'accusa, se la prova a favore risulta infondata. Secondo
l'Art.327 il PM dirige le indagini e dispone della polizia che
continua ad esercitare le indagini di propria iniziativa.
La
Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale della normativa dell'archiviazione, ha ritenuto che
non vi fosse contrasto con il principio di obbligatorietà
dell'azione penale sulla base del principio di completezza. Quindi se
le prove sono complete, sono cioè state tutte raccolte, si può
fare richiesta di archiviazione.
La
polizia è il primo motore delle indagini: prima c'era tendenza
a trasmettere la notizia di reato al PM e poi fermarsi ad aspettare;
oggi invece con l'art.327 la polizia non ferma più l'attività
investigativa dopo aver trasmesso la notizia; vengono infatti svolte
delle attività preliminari di verifica e accertamento, come
identificare l'imputato, l'offeso e chi è in grado di riferire
su circostanze del fatto. Ci sono poi le attività previste
all'art.348 di raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del
fatto e all'individuazione del colpevole. Il PM che riceve la
notizia, può assumere subito la direzione delle indagini, o
attendere e non dare subito direttive alla polizia, ma l'attività
non si ferma perché la polizia continua da sola, per il
principio di continuità dell'attività di indagine.
Nel
II comma si indicano alcune attività tipiche
dell'assicurazione di fonti di prova. Secondo il III comma anche dopo
l'intervento del PM, che quindi dà direttive, alla polizia
rimane un'attività di iniziativa che viene denominata attività
successiva.
Il
PM può presentare la richiesta di indicazione su un obiettivo
di indagine alla polizia: ad esempio può chiedere di
verificare se una persona era presente il tal giorno in un tal luogo.
La polizia, nell'ambito di questa attività guidata, ha una
discrezionalità tecnica su come compiere il fine indicato. La
polizia può anche svolgere attività parallela al di
fuori delle direttive del PM e anche attività integrativa
(art.348 III comma) espressa come attività richiesta da
elementi successivamente emersi, ad esempio un testimone che fornisce
ulteriori nominativi di altri possibili testimoni. L'attività
parallela e integrativa però possono avere due limiti:
-
obbligo di informare prontamente il PM, perché spetta a lui la
direzione delle indagini e quindi deve essere informato di tutto;
-
non devono essere posti in essere atti in contrasto con le direttive
del PM; l'atto compiuto contro le direttive non è corretto nel
rapporto tra PM e polizia giudiziaria, ma è comunque valido
dal punto di vista processuale e può essere usato come
elemento di prova.
Secondo
l'Art.370
il PM svolge personalmente l'attività. Nella pratica però
difficilmente la compie da solo e quindi delega la polizia. Può
inoltre delegare interrogatori di indagati o confronti con testimoni,
ma il limite è che la persona si trovi in stato di libertà,
altrimenti la delega non si può fare.
In
caso di delega, l'atto segue le regole dettate dal PM, come se lo
avesse fatto lui; se all'interrogatorio procede il PM, il difensore
può essere avvisato ma la sua presenza non è
necessaria; se invece l'interrogatorio è delegato alla
polizia, qui la presenza del difensore è necessaria.
Possono
coesistere direttive e deleghe: il PM può fissare un obiettivo
di indagine e lasciare la discrezionalità alla polizia, ma può
al tempo stesso delegare atti alla stessa polizia. Queste sono
attività che possono coesistere all'interno della stessa
indagine. Una volta però che il PM ha assunto la direzione
delle indagini, dovrà essere sempre informato dalla polizia
che fa attività integrativa o parallela.
Nel
caso in cui ci sia un fatto di reato, la qualificazione giuridica e
l'attribuibilità del fatto ad una persona determinata, si può
richiedere il rinvio a giudizio; se manca uno dei 3 elementi si deve
richiedere per forza l'archiviazione.