Le Indagini Preliminari - Podcast gratis Studenti.it
Controllo utente in corso...

Scheda Appunto MP3

Le indagini preliminari

Appunto Audio

Share 6 min 13 sec
  • Descrizione: Lo scopo delle indagini preliminari è previsto all'art.326, che prevede la partecipazione anche dei soggetti PM e polizia giudiziaria. Lo scopo principale è di mettere il PM in condizioni di valutare se la notizia di reato è fondata e quindi richiedere l'esercizio dell'azione penale, o infondata e quindi effettuare la richiesta di archiviazione.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: Lo scopo delle indagini preliminari è previsto all'art.326, che prevede la partecipazione anche dei soggetti PM e polizia giudiziaria. Lo scopo principale è di mettere il PM in condizioni di valutare se la notizia di reato è fondata e quindi richiedere l'esercizio dell'azione penale, o infondata e quindi effettuare la richiesta di archiviazione. Tra i soggetti sono presenti anche il giudice per le indagini preliminari e le investigazioni del difensore. PM e polizia giudiziaria svolgono attività nell'ambito delle rispettive attribuzioni; non c'è divisione netta tra la fase del PM e quella della polizia giudiziaria perché si tratta di un'attività unica diretta da entrambi, con attività specifiche per ognuno. L'Art.358 definisce l'attività del PM, che svolge accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. In precedenza si credeva che questa norma escludesse l'attività del difensore, visto che il PM lo faceva già da sé; con la legge 397 del 2000 questa interpretazione non c'è più e si dice che l'articolo esprime solo un principio e non un obbligo a carico del PM, che quindi non è tenuto a raccogliere prove. Se PM e polizia svolgono le indagini, è implicito che se trovano elementi a favore dell'imputato dovranno fare accertamenti su questo perché si potrebbe evitare l'esercizio inutile dell'azione penale, se la prova a favore risulta fondata, o rafforzare la tesi dell'accusa, se la prova a favore risulta infondata. Secondo l'Art.327 il PM dirige le indagini e dispone della polizia che continua ad esercitare le indagini di propria iniziativa. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della normativa dell'archiviazione, ha ritenuto che non vi fosse contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sulla base del principio di completezza. Quindi se le prove sono complete, sono cioè state tutte raccolte, si può fare richiesta di archiviazione. La polizia è il primo motore delle indagini: prima c'era tendenza a trasmettere la notizia di reato al PM e poi fermarsi ad aspettare; oggi invece con l'art.327 la polizia non ferma più l'attività investigativa dopo aver trasmesso la notizia; vengono infatti svolte delle attività preliminari di verifica e accertamento, come identificare l'imputato, l'offeso e chi è in grado di riferire su circostanze del fatto. Ci sono poi le attività previste all'art.348 di raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole. Il PM che riceve la notizia, può assumere subito la direzione delle indagini, o attendere e non dare subito direttive alla polizia, ma l'attività non si ferma perché la polizia continua da sola, per il principio di continuità dell'attività di indagine. Nel II comma si indicano alcune attività tipiche dell'assicurazione di fonti di prova. Secondo il III comma anche dopo l'intervento del PM, che quindi dà direttive, alla polizia rimane un'attività di iniziativa che viene denominata attività successiva. Il PM può presentare la richiesta di indicazione su un obiettivo di indagine alla polizia: ad esempio può chiedere di verificare se una persona era presente il tal giorno in un tal luogo. La polizia, nell'ambito di questa attività guidata, ha una discrezionalità tecnica su come compiere il fine indicato. La polizia può anche svolgere attività parallela al di fuori delle direttive del PM e anche attività integrativa (art.348 III comma) espressa come attività richiesta da elementi successivamente emersi, ad esempio un testimone che fornisce ulteriori nominativi di altri possibili testimoni. L'attività parallela e integrativa però possono avere due limiti:
    - obbligo di informare prontamente il PM, perché spetta a lui la direzione delle indagini e quindi deve essere informato di tutto;
    - non devono essere posti in essere atti in contrasto con le direttive del PM; l'atto compiuto contro le direttive non è corretto nel rapporto tra PM e polizia giudiziaria, ma è comunque valido dal punto di vista processuale e può essere usato come elemento di prova. Secondo l'Art.370 il PM svolge personalmente l'attività. Nella pratica però difficilmente la compie da solo e quindi delega la polizia. Può inoltre delegare interrogatori di indagati o confronti con testimoni, ma il limite è che la persona si trovi in stato di libertà, altrimenti la delega non si può fare. In caso di delega, l'atto segue le regole dettate dal PM, come se lo avesse fatto lui; se all'interrogatorio procede il PM, il difensore può essere avvisato ma la sua presenza non è necessaria; se invece l'interrogatorio è delegato alla polizia, qui la presenza del difensore è necessaria. Possono coesistere direttive e deleghe: il PM può fissare un obiettivo di indagine e lasciare la discrezionalità alla polizia, ma può al tempo stesso delegare atti alla stessa polizia. Queste sono attività che possono coesistere all'interno della stessa indagine. Una volta però che il PM ha assunto la direzione delle indagini, dovrà essere sempre informato dalla polizia che fa attività integrativa o parallela. Nel caso in cui ci sia un fatto di reato, la qualificazione giuridica e l'attribuibilità del fatto ad una persona determinata, si può richiedere il rinvio a giudizio; se manca uno dei 3 elementi si deve richiedere per forza l'archiviazione.
Carica un appunto Home Appunti
Pagina eseguita in 0.00764298439026 secondi