Descrizione:È l'attività con cui si capta il contenuto di una comunicazione o conversazione segreta, purchè sia fatta da un soggetto che è nascosto e che non partecipa alla conversazione. Secondo l'Art.266 e seguenti, le intercettazioni sono estese a tutte le comunicazioni telefoniche o tecnologiche di vario genere del flusso di comunicazione tra sistemi informatici.
Tipologia:Università
Testo completo:È l'attività con cui si capta il contenuto di una comunicazione o conversazione segreta, purchè sia fatta da un soggetto che è nascosto e che non partecipa alla conversazione. Secondo l'Art.266 e seguenti, le intercettazioni sono estese a tutte le comunicazioni telefoniche o tecnologiche di vario genere del flusso di comunicazione tra sistemi informatici. I requisiti delle intercettazioni sono 3:
- segretezza della conversazione, i soggetti che comunicano parlano tra loro con l'intento di escludere altri da questa comunicazione, ad esempio chi parla al telefono; non invece chi parla in un luogo pubblico a voce alta perché qui chi ascolta potrebbe essere testimone;
- si può captare la comunicazione usando degli strumenti tecnici e non il proprio udito, ad esempio usare un registratore messo in una stanza;
- clandestinità di chi intercetta, deve essere un soggetto che non partecipa alla conversazione e deve celare la sua persona.
Nel caso in cui la conversazione sia registrata da uno dei soggetti che partecipano alla conversazione, non c'è intercettazione perché il soggetto può documentare la cosa che ha registrato e a cui era presente; in questo caso la registrazione funge da prova documentale. In molti casi la giurisprudenza si è trovata a decidere se si fosse di fronte ad un'intercettazione o ad un documento. Le Sezioni Unite del 2003 dicono che la registrazione fonografica realizzata, senza che l'interlocutore lo sappia, da un soggetto che assiste alla conversazione, costituisce prova documentale utilizzabile nelle indagini e in dibattimento. La sentenza dell'agosto 2008 n. 33298 prevede che l'ufficiale di polizia giudiziaria che risponde ad una chiamata che arriva ad un telefono posto sotto sequestro, non determina un'intercettazione in quanto si presuppone che ci si inserisca in una conversazione tra soggetti diversi, mentre nel caso di specie l'ufficiale di polizia fa parte della conversazione.
Le conseguenze che derivano dal fatto di essere in presenza di un'intercettazione o di una prova documentale sono nel primo caso il rispetto degli art.266 e seguenti, mentre nel secondo caso siamo di fronte ad un documento che può essere acquisito o siamo di fronte alla possibilità di riferire con testimonianza il contenuto di un'acquisizione.
In materia di libertà e segretezza delle comunicazioni c'è tutela fornita dall'art.15 della Costituzione come garanzia di inviolabilità; la violazione di tale dritto può avvenire solo con atto motivato della polizia e convalidato dal giudice nei casi previsti dalla legge. Mentre nell'art.13 della Costituzione sulla tutela della libertà personale si prevede per motivi eccezionali, qui invece non è possibile che sia la polizia a limitare di propria iniziativa questo diritto, perché occorre sempre la autorizzazione del giudice (c'è riserva di giurisdizione assoluta). Ma questa non è l'unica cautela: ci sono dei limiti di ammissibilità; l'art.266 individua i casi in cui è consentita l'intercettazione in quanto al di fuori di queste circostanze. L'intercettazione non è utilizzabile in dibattimento, né in udienza preliminare, né nei giudizi abbreviati e nemmeno ai fini di emissione di misure cautelari. I casi consentiti dalla legge sono:
- delitti non colposi;
- delitti contro la pubblica amministrazione;
- delitti di stupefacenti;
- delitti concernenti sostanze esplosive;
- delitti di molestia o disturbo per mezzo del telefono, che pur non essendo delle fattispecie di grave entità possono essere accertate solo con un'intercettazione telefonica.
Se la conversazione avviene nei luoghi del domicilio, l'intercettazione è ammessa solo se c'è ragionevole motivo di temere che nel domicilio si svolga l'attività criminosa.
L'Art.267 prevede quali sono i presupposti per l'intercettazione:
- quando vi sono gravi indizi di reato;
- quando l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini di prosecuzione delle indagini; è un mezzo da utilizzare con molta cautela in quanto si lede la libertà di segretezza e ha costi molto elevati.
L'iniziativa di intercettazione spetta al PM che chiede al giudice e questo autorizza con decreto motivato; la durata delle operazioni è di 15 giorni, prorogabile ad altri 15. Nel caso di criminalità organizzata o minaccia telefonica si prevede una deroga; l'art.13 della legge 203/1991 deroga all'art.267 prevedendo che:
- l'intercettazione sia necessaria ai fini delle indagini, quindi viene meno l'assoluta indispensabilità;
- quando ci sono sufficienti indizi di reato, non occorrono gravi indizi;
- le intercettazioni presso il domicilio non necessitano che ci sia attività criminosa: di regola le intercettazioni nel domicilio prevedono fondato motivo che nel luogo si stia svolgendo attività criminosa;
- la durata delle operazioni è di 20 giorni, prorogabile fino a 40.
La ratio di queste deroghe è dovuta al fatto che nei delitti di criminalità organizzata le intercettazioni telefoniche vengono usate molto di più.