Descrizione:Sono collocate nel libro IV del codice; si possono trovare in qualunque fase del procedimento penale, ma di solito avviene più spesso durante la fase delle indagini preliminari; possono comunque avvenire anche durante il dibattimento o l’appello. Il problema dell’applicazione delle misure cautelari si pone perché c’è limitazione della libertà personale prima della sentenza definitiva e questo si pone in contrasto con l’art.13 della Costituzione per cui “la libertà personale è inviolabile salvo nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Tipologia:Università
Testo completo:Sono collocate nel libro IV del codice; si possono trovare in qualunque fase del procedimento penale, ma di solito avviene più spesso durante la fase delle indagini preliminari; possono comunque avvenire anche durante il dibattimento o l’appello. Il problema dell’applicazione delle misure cautelari si pone perché c’è limitazione della libertà personale prima della sentenza definitiva e questo si pone in contrasto con l’art.13 della Costituzione per cui “la libertà personale è inviolabile salvo nei soli casi e modi previsti dalla legge”. L’art.13 pone una riserva di legge assoluta e una riserva di giurisdizione perché occorre un atto motivato dell’autorità giudiziaria. L’articolo in questione però non indica i motivi per cui si possa limitare la libertà personale, quando e perché consentire che venga limitata la libertà personale; per questo in dottrina si parla di “norma vuota di fini” e quindi se si andasse a leggere il solo art.13, una condanna di primo grado potrebbe essere motivo fondante per la limitazione della libertà personale. Dunque non ci possiamo limitare alla sola lettura dell’art.13, ma anche dell’art.27 della Costituzione, II comma, per cui “nessuno è colpevole fino a condanna definitiva”; si tratta di presunzione di non colpevolezza e di innocenza che detta due regole ben precise. L'ultimo comma dell'art.13, stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
L’art.27 determina che se l’imputato non è considerato colpevole, c’è divieto di trattarlo come tale fino a sentenza definitiva e quindi si pone un divieto di anticipazione della pena; l’esecuzione della pena si ha solo a seguito di condanna definitiva; prima di allora le uniche limitazioni possibili della libertà personale, sono l’applicazione di misure cautelari. Quindi non è sufficiente un accertamento della responsabilità dell’imputato per applicare la misura cautelare perché queste hanno la finalità di tutela del processo.
Le misure cautelari sono un provvedimento provvisorio ma immediatamente esecutivo con finalità di evitare che il decorso del tempo possa comportare:
- pericolo di inquinamento delle prove per l’accertamento del reato;
- pericolo per l’esecuzione della sentenza, cioè pericolo di fuga;
- pericolo che l’indagato aggravi le conseguenze del reato e che avvenga la commissione di gravi delitti di sangue o comunque ulteriori reati (pericolosità sociale).