Mezzi Di Ricerca Della Prova - Podcast gratis Studenti.it
Controllo utente in corso...

Scheda Appunto MP3

Mezzi di ricerca della prova

Appunto Audio

Share 9 min 57 sec
  • Descrizione: Sono applicabili anche a fasi diverse dalle indagini preliminari. Testimonianza, confronto e perizia sono assunti in dibattimento; il mezzo di ricerca della prova invece non mira a formare l'elemento di prova, ma a cercare un elemento di prova che preesiste e, se si trova, si procede al sequestro dell'elemento. La collocazione prevalente è nella fase delle indagini e sono svolti per lo più a sorpresa perché più efficaci per acquisire l'elemento di prova. Il difensore quindi non è avvisato prima del compimento dell'atto.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: Sono applicabili anche a fasi diverse dalle indagini preliminari. Testimonianza, confronto e perizia sono assunti in dibattimento; il mezzo di ricerca della prova invece non mira a formare l'elemento di prova, ma  a cercare un elemento di prova che preesiste e, se si trova, si procede al sequestro dell'elemento. La collocazione prevalente è nella fase delle indagini e sono svolti per lo più a sorpresa perché più efficaci per acquisire l'elemento di prova. Il difensore quindi non è avvisato prima del compimento dell'atto.
    Ispezione : attività di osservazione e descrizione di persone, luoghi, cose, con finalità di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (art.244 I comma); ma non è l'unica finalità perché se non ci sono tracce si descrive lo stato attuale e si cerca di ricostruire lo stato preesistente, disponendo varie operazioni tecniche e rilievi segnaletici e fotografici. Le valutazioni poi saranno successive e occorrerà una perizia; qui c'è solo una descrizione che viene fatta dal PM o dalla polizia giudiziaria. Quali sono le garanzie previste per l'ispezione? Ci possono essere poteri coercitivi per compierle, stabiliti con l'art.13-14 della Costituzione con riserva di legge e di giurisdizione, per cui occorre un atto motivato dell'autorità giudiziaria (giudice o PM). Secondo l'art.364 il difensore ha diritto di assistere e di essere avvisato 24 ore prima del compimento dell'atto; c'è eccezione in casi di assoluta urgenza per cui l'avviso deve essere dato senza ritardo e tempestivamente; poi l'avviso può essere omesso quando c'è pericolo di inquinamento delle prove, alterazione o dispersione delle tracce. In base all'art.354 c'è possibilità che vengano compiute per iniziativa della polizia giudiziaria; se c'è pericolo di alterazione o dispersione delle tracce e il PM non può intervenire tempestivamente: allora la polizia compie i necessari accertamenti e rilievi dello stato dei luoghi, delle cose, delle persone. Anche questa è attività descrittiva. La polizia non può invece fare ispezione personale sulle persone.
    Cosa deve contenere la motivazione di un decreto di ispezione?
    - il riferimento ai fatti per cui si procede, ai luoghi e alla data (a volte sono sostituiti dagli articoli con le fattispecie di reato); non è un riferimento ampio perché ancora siamo nella fase delle indagini e il fatto completo non è stato ancora ricostruito;
    - indicazione della necessità di procedere ad effettuare le ispezioni;
    - indicazione delle attività specifiche da svolgere, indicandone anche le modalità e le operazioni tecniche da svolgere (tutte attività osservative e descrittive); si va sul posto, si vede qual è lo stato attuale e lo si documenta su un verbale;
    - la copia del decreto deve essere consegnata all'indagato con l'avviso di farsi assistere da un suo difensore purché prontamente reperibile.
    Perquisizione: ha lo scopo di osservare un luogo o una persona per cercare un bene materiale da assicurare al procedimento o una persona da arrestare. In base all'art.247 la perquisizione è personale se c'è motivo di ritenere che taluno occulti il corpo del reato; è invece locale se il corpo del reato si trova in qualche luogo e si ricerca una persona da arrestare. La ricerca delle cose può essere mirata, cioè si sa già cosa si cerca e dove si va a cercare; spesso si va a cercare qualcosa di preciso e in questi casi prima di fare la perquisizione si chiede alla persona di consegnare spontaneamente quello che si cerca (art.248); qui il decreto di perquisizione contiene già in se il provvedimento di sequestro.
    Se le cose che si cercano non sono invece ben individuate, occorre comunque che si abbia un'idea di cosa si va a cercare, si fa riferimento ad una situazione in cui vi siano già degli indizi e non il mero sospetto. Il problema si pone per le perquisizioni disposte sulla base di una denuncia anonima o di notizia confidenziale; si dice che delle denunce anonime non si possa fare alcun uso o possano essere impiegate solo come spunto per le indagini, mentre non si possono disporre atti di natura coercitiva sulla base di queste perché altrimenti si tratterebbe di perquisizione illegittima. Se la perquisizione illegittima non porta a nulla, non ci sono problemi; se invece consente di arrivare ad un risultato si pone il problema di che cosa accade di questo sequestro.
    Se la perquisizione ha esito positivo si dispone il sequestro; la perquisizione di per sé non è impugnabile; quando però la perquisizione porta ad un sequestro, questo può essere impugnato e quindi i vizi e le illegittimità della perquisizione hanno rilevanza sul sequestro. Prima si affermava che l'illegittimità della perquisizione non si trasferisse al sequestro, in quanto la perquisizione qui è intesa come antecedente cronologico, mentre secondo un altro orientamento è vista come trasmissione del vizio, in quanto la perquisizione è intesa come un antecedente nomologico. E quest'ultima è la soluzione accolta nel 1996 dalle Sezioni Unite: c'è nesso strumentale perché la perquisizione permette il sequestro e quindi gli trasferisce l'illegittimità. Il caso in questione (imputato Sala) prevedeva il sequestro di armi da guerra che comunque veniva mantenuto nella pratica.  Una volta dichiarata l'illegittimità della perquisizione e la nullità del sequestro, c'è comunque la possibilità per il PM di adottare un successivo decreto di sequestro e quindi di superare il problema legato all'illegittimità della perquisizione.
    Esempio del contenuto del decreto di perquisizione:
    - titolo della perquisizione, locale o personale;
    - disposto sulla base di un'informazione confidenziale;
    - il punto fondamentale riguardava una motivazione carente;
    - la norma di legge violata è l'art.648, ma non si danno altre indicazioni; si dice che c'è motivo di ritenere che si possono individuare altri corpi di reato.
    È quindi una motivazione scarna che non fornisce alcun elemento di fatto e in più da un'indicazione non confermata dalle indagini. Viene impugnato questo sequestro chiedendo il riesame del decreto di perquisizione, evidenziando la carenza assoluta di motivazione: non si comprendeva il fatto per cui si procedeva e i motivi. Il Tribunale della libertà qui premette che la richiesta di riesame è ammissibile non riguardo al decreto di perquisizione in sé e per sé, ma solo quando è in relazione al sequestro. Ritiene la nullità del provvedimento per carenza di motivazione, mancando anche delle indicazioni minime e assunte sulla base di un'informazione anonima. Si rileva come l'illegittimità della perquisizione comporti il trasferimento del vizio al sequestro che pertanto è nullo e si ordina la restituzione dei beni alla persona che li deteneva. Si applica allora il principio per cui c'è trasferimento visto il nesso tra perquisizione e sequestro.
    Cosa può accadere su una situazione di questo tipo? Le Sezioni Unite del 1996 fanno salva la possibilità del PM di disporre un nuovo sequestro sulla base di elementi ulteriori. Vediamo il caso in esame dell'imputato Sala: il PM emette un decreto di sequestro, anche senza perquisizione perché si sa già dove sono gli oggetti; il sequestro, qui probatorio, è un provvedimento in cui si pone un vincolo di indisponibilità su un bene, per finalità di prova. Qui il PM ha posto un vincolo su 3 beni già sequestrati, con un provvedimento ben motivato: c'è reato, in base all'art.648, con descrizione degli oggetti da sequestrare, si fa riferimento ad un luogo e ad una data di accertamento e poi si fa riferimento a degli elementi ulteriori che sono le denunce di furto e il riconoscimento di beni da parte di chi aveva fatto la denuncia di furto. Ci sono questi 2 nuovi elementi sulla base dei quali viene predisposto un nuovo provvedimento di sequestro su oggetti che il Tribunale aveva ordinato di restituire a chi li deteneva.
    Quindi l'illegittimità della perquisizione determina la nullità del sequestro, ma con elementi nuovi che legittimano una disposizione diversa, è consentito adottare un nuovo provvedimento di sequestro.
    Attività della polizia giudiziaria: può procedere anche a perquisizioni o sequestri di propria iniziativa:
    - in base all'art.354, se interviene prima del PM può procedere ad un sequestro con efficacia temporanea perché poi nelle 48 ore il PM dovrà convalidare il sequestro fatto dalla polizia;
    - in base all'art.352, le perquisizioni possono essere fatte di propria iniziativa se c'è evasione o flagranza di reato e anche qui entro 48 ore si deve trasmettere il verbale delle operazioni compiute al PM del luogo dove si è effettuata la perquisizione o il sequestro per la convalida dell'atto.
    Sono situazioni particolari caratterizzate da urgenza in cui occorre un intervento pronto e immediato della polizia. Il PM può convalidare il sequestro e c'è possibilità di riesame.
Carica un appunto Home Appunti
Pagina eseguita in 0.00812196731567 secondi