Descrizione:La legislazione penale individua fatti penalmente illeciti per i quali prescrive sanzioni applicate con il metodo giurisdizionale: la pena cioè viene applicata solo all'esito di un giudizio sull'accertamento del fatto commesso. Lo scopo del processo penale è di applicare il diritto penale al caso concreto, ad un fatto di reato commesso; compito del PM è di accertare se: 1) un fatto è avvenuto; 2) se l'imputato lo ha commesso; 3) determinare la pena da applicare.
Tipologia:Università
Testo completo:La legislazione penale individua fatti penalmente illeciti per i quali prescrive sanzioni applicate con il metodo giurisdizionale: la pena cioè viene applicata solo all'esito di un giudizio sull'accertamento del fatto commesso. Lo scopo del processo penale è di applicare il diritto penale al caso concreto, ad un fatto di reato commesso; compito del PM è di accertare se:
1)un fatto è avvenuto
2)se l'imputato lo ha commesso
3)determinare la pena da applicare.
Dal momento che lo scopo del processo penale è quello di accertare un fatto, per questo motivo il giudice non può sospendere il giudizio, ma può al limite non decidere e ordinare un integrazione probatoria. Una volta esercitata un'azione penale, la richiesta al giudice di pronunciarsi si dovrà concludere con una sentenza.
Si fa distinzione tra procedimento e processo penale: l'uno è una serie cronologicamente ordinata di atti, ciascuno dei quali pone in essere l'obbligo di porre in essere quello successivo; è tutto l'arco regolamentato dal codice e va dalla notizia di reato fino all'esecuzione della pena; l'altro invece considera una porzione che va dopo l'esercizio dell'azione penale. Anche i soggetti sono diversi, perché le parti civili si possono costituire solo dopo l'esercizio dell'azione penale.
E' un procedimento articolato in fasi distinte e risponde a vari principi come quello della separazione delle fasi processuali e ripartizione del procedimento in fasi distinte: indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento. Nel 1988 si è deciso di separare le funzioni del PM da quelle del giudice: prima c'era un sistema che prevedeva il cumulo di funzioni, ad esempio pretore era il giudice che faceva le indagini, decideva e poi celebrava il processo e condannava; il procedimento ordinario prevedeva due possibilità di istruzione: formale, del PM, e sommaria da parte del giudice istruttore che assumeva le prove e decideva se rinviare o meno a giudizio. Nel nuovo modello invece c'è la fase delle indagini preliminari che sono dirette dal PM e vi opera anche la polizia giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari interviene con decisioni solo nei casi previsti dalla legge e su richiesta di parte, quando cioè sono prese decisioni per limitare la libertà della persona, o la libertà economica, o per disporre intercettazioni telefoniche, o se si vuole assumere una prova da usare in dibattimento, o quando alla fine delle indagini preliminari si deve decidere se archiviare o meno il procedimento. Ad ogni modo il giudice non ha potere di direzione delle indagini. Il PM al contrario, non ha poteri decisori ma solo investigativi e non può assumere prove, salvo ricorrere ad incidente probatorio.
La ripartizione del processo in fasi è fatta per tutelare alcuni principi tipici del sistema accusatorio: separando la fase delle indagini dal dibattimento, si vuole indicare che la prova si deve formare nel contraddittorio delle parti e quindi gli atti di indagine non sono utilizzabili in dibattimento. Inoltre si garantisce all'accusato una valutazione giurisdizionale circa la fondatezza o meno dell'accusa, evitando un giudizio inutile dell'imputato.
Il procedimento penale offre buone garanzie alla persona accusata; se infatti il PM chiede archiviazione non ci sono problemi, ma se si va per il rinvio a giudizio ci dovrà essere prima l'avviso di conclusione delle indagini. Questo procedimento è considerato non applicabile per tutti i procedimenti in quanto si pone un problema organizzativo a cui si è ovviato con la semplificazione del procedimento. Esistono varie forme in cui è possibile attuare il procedimento:
- per alcuni reati si prevede un procedimento senza udienza preliminare, si passa dalle indagini al dibattimento con un decreto di rinvio a giudizio in cui il PM decide se rinviare o meno senza il filtro giurisdizionale dell'udienza;
- giudizio abbreviato;
- patteggiamento; questo insieme al giudizio abbreviato rientra nella categoria dei procedimenti speciali; la ratio è quella di ridurre le fasi omettendone una e cioè quella del dibattimento, e il processo viene definito con una sentenza in udienza preliminare. Si può omettere però solo con il consenso delle parti, si tratta di "giudizi di tipo premiale" che per incentivare l'imputato a sveltire, compensano con sconti di pena;
- giudizio immediato e per direttissima in cui si omette l'udienza preliminare.