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Prevenzione secondaria dei rischi negli ambienti di lavoro

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  • Descrizione: La prevenzione secondaria dei rischi lavorativi raggruppa due categorie d’intervento: la sorveglianza sui rischi e sulle condizioni lavorative e la dotazione di sistemi atti a contenere la potenzialità dei rischi di determinare danni ai lavoratori. La Sorveglianza sui rischi lavorativi, da alcuni anni denominata con l’anglismo “Survay”, consiste nella serie di procedure atte ad esercitare un controllo costante della presenza, della natura e dell’intensità dei rischi connessi con l’ambiente di lavoro e con le caratteristiche delle differenti attività.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: La prevenzione secondaria dei rischi lavorativi raggruppa due categorie d’intervento: la sorveglianza sui rischi e sulle condizioni lavorative e la dotazione di sistemi atti a contenere la potenzialità dei rischi di determinare danni ai lavoratori.
    La Sorveglianza sui rischi lavorativi, da alcuni anni denominata con l’anglismo “Survay”, consiste nella serie di procedure atte ad esercitare un controllo costante della presenza, della natura e dell’intensità dei rischi connessi con l’ambiente di lavoro e con le caratteristiche delle differenti attività.
    Il primo momento operativo del processo di Survay è costituito dalla Valutazione dei rischi (V.R.).
    L’opportunità di avere una stima dei rischi insiti nelle attività lavorative era stata già presente nel D.P.R. 303 del 1956. A tutti gli effetti, il D.P.R. 303 ed il precedente D.P.R. 547 del 1955 possono essere considerati i capisaldi del sistema di prevenzione dei rischi lavorativi: per molti anni, entrambi i Decreti hanno collocato l’Italia in una posizione culturalmente e normativamente molto avanzata rispetto all’esigenza di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
    Nonostante la riferita ampiezza culturale, i decreti sopra citati sono stati caratterizzati dalla presenza di incompletezze sul versante applicativo, che ne hanno certamente limitato l’efficacia ai fini preventivi. In tal senso sono da considerare:
    - la limitazione concettuale delle valutazioni dei rischi a procedimenti per lo più enunciativi. Va, tuttavia, considerato che i decreti sono stati prodotti in epoche, nelle quali le disponibilità di metodologie d’analisi e di risorse umane ed economiche erano ridotte;
    - la mancanza di un obbligo oggettivo delle valutazione, se non altro per una non precisa definizione dei procedimenti sanzionatori;
    - il mantenimento della discrezionalità delle Strutture lavorative rispetto all’istituzione di organismi intraziendali, deputati all’esercizio della prevenzione. Si pensi al fatto che solo le Grandi Fabbriche istituirono le figure dei Responsabili della Sicurezza e che più frequentemente le competenze e le azioni relative alla prevenzione ambientale furono considerate corollari delle prestazioni assistenziali sanitarie, organizzate nei Servizi di Medicina aziendale;
    - la frammentazione delle funzioni della Vigilanza pubblica sulla sicurezza negli ambienti di lavoro tra Enti con differenti competenze. Come l'ENPI, l'Ispettorato del Lavoro e l'INAIL, cui ha corrisposto per anni una scarsa omogeneizzazione delle procedure di controllo.
    Il primo passaggio al sistema dell’obbligo valutativo di tipo ponderato, in altro modo ad una valutazione del rischio che possiamo definire di tipo “numerico”, è stato rappresentato dal D.P.R. 277 del 1991. Sebbene nella prima emanazione il Decreto fosse limitato a due solo agenti chimici, il piombo e l’amianto, ed ad una sola energia, il rumore, furono introdotti due aspetti essenziali ai fini della prevenzione dei rischi lavorativi:
    - i rischi devono essere misurati e riferiti a standard d’accettabilità
    - le misurazioni non devono costituire un procedimento “una tantum”, giacché esse devono essere aggiornate in rapporto con le modifiche dei cicli lavorativi e con ogni altro elemento di variazione, ma anche per tenere sotto controllo e prevenire i fenomeni d’usura delle strutture e dei macchinari di lavoro.   
    Con il D.P.R. 277/91 è definito per la prima volta un obbligo di sorveglianza sui rischi, necessaria alla messa in atto dei provvedimenti preventivi ed all’ottimizzazione dei programmi di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori esposti. Si pensi, per esempio, al fatto che l’obbligo del controllo audiometrico dei lavoratori esposti a rumore e la frequenza di esso sono fatti scaturire dai livelli di dose di rumore assorbito, ricavabili evidentemente solo dalla misurazione diretta.
    La sistematizzazione dell’attività di Survey è stata conseguente all’emanazione del Decreto legislativo 626 del 1994, di recepimento di numerose Direttive Europee, dalla 391/89 alla 679/90.  Il Decreto 626 ha sancito:
    - l’obbligo d’istituzione di un Servizio di Prevenzione, in ottemperanza alla Direttiva 391/89
    - l’obbligo di organizzazione delle valutazioni del rischio nel Documento della Sicurezza
    - l’obbligo d’elaborazione di un Piano della Sicurezza, nel quale sono individuate le strategie correttive delle insufficienze e delle criticità riscontrate, prestabilendo di esse i contenuti e le temporizzazioni.
    All’attività di Survey partecipano le figure professionali della prevenzione, con le proprie specifiche competenze. Fatte salve situazioni particolari e parcellizzate, si può identificare nel Servizio di Prevenzione e Protezione, S.P.P., l’organismo competente per la gestione delle attività e la sede di coordinamento delle differenti figure impegnate.   
    Una schematizzazione a fini didattici delle competenze di differenti figure professionali nell’attuazione dei programmi di Survey è riportata di seguito, sebbene sia necessario precisare che la compartimentazione dei ruoli non è rigida, perché frequentemente sono richieste interazioni tra più settori di competenza e di attività.
    - Tecnici delle strutture e degli impianti: sorveglianza sui rischi strutturali degli impianti e delle forniture, sui rischi delle apparecchiature e dei macchinari, collaudi, manutenzioni, riparazioni, dotazioni tecnico-esplicative aggiornate e puntuali;
    - Igienisti del Lavoro: elaborazione dei programmi di controllo (contenuti, tecniche e calendarizzazioni) dei rischi chimici, fisici ed igienico ambientali. È opportuno ricordare che il controllo del rischio da radiazioni ionizzanti compete ad una figura professionale specifica, laureata in Fisica e denominata “Esperto qualificato;
    - Ergonomi: elaborazione ed attuazione dei programmi di sorveglianza sui rischi ergonomici ed organizzativi del lavoro, i cosiddetti “rischi trasversali”;
    - Tecnici della Prevenzione ambientale: esecuzione dei programmi di controllo dei rischi e partecipazione alla programmazione degli interventi analitici e correttivi;
    - Medici Competenti: partecipazione all’elaborazione dei programmi di sorveglianza sui rischi, validazione dei documenti di V.R. e dei Piani della sicurezza, organizzazione e modulazione contenutistica della Sorveglianza Sanitaria in funzione delle emergenze dai processi di valutazione e sorveglianza sui rischi (ovviamente nel rispetto delle indicazioni e degli obblighi normativi nei temi dei contenuti e dei periodismi.
    Nelle procedure di Sorveglianza sui rischi, è utile riportare schematicamente quali sono le competenze delle figure professionali esterne agli ambienti di lavoro, che sono chiamate ad esercitare su essi funzioni di Vigilanza. Esse possono essere schematizzate in:
    - Funzioni di verifica burocratica-normativa: sussistenza e aggiornamento periodico dei documenti di V.R. e dei piani della sicurezza
    - Funzioni di verifica contenutistica: rispondenza delle V.R. alle situazioni oggettivamente presenti, alle modifiche eventualmente introdotte
    - Funzioni impositive: aggiornamenti delle V.R. e dei piani di sicurezza, arricchimenti di contenuti, attuazione di correttivi
    - Funzioni di controllo sull’attività dei Medici Competenti: regolarità della Sorveglianza Sanitaria, periodica e di contenuto in funzione della natura dei rischi, rispetto delle norme in tema di sopralluoghi negli ambienti di lavoro, di partecipazione alle riunioni per la sicurezza, di stesura delle relazioni epicritiche dell’attività di S.S.  
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