Descrizione:Procedimento dell'intercettazione: il PM chiede al giudice l'autorizzazione, che consente con decreto motivato. Nei casi di urgenza (art.267), quando c'è motivo di ritenere che dal ritardo si possano pregiudicare le indagini, il PM dispone le intercettazioni con decreto motivato che dovrà pervenire entro 24 ore al giudice e che lo dovrà convalidare entro 48 ore dalla disposizione del decreto. Quindi in tutto sono 48 ore.
Tipologia:Università
Testo completo:Procedimento dell'intercettazione: il PM chiede al giudice l'autorizzazione, che consente con decreto motivato. Nei casi di urgenza (art.267), quando c'è motivo di ritenere che dal ritardo si possano pregiudicare le indagini, il PM dispone le intercettazioni con decreto motivato che dovrà pervenire entro 24 ore al giudice e che lo dovrà convalidare entro 48 ore dalla disposizione del decreto. Quindi in tutto sono 48 ore. Altrimenti l'intercettazione non può essere proseguita e non è utilizzabile. L'inosservanza di uno solo di questi requisiti determina l'inutilizzabilità dell'intercettazione (art.271).
Secondo l'Art.268 operazioni di intercettazione sono la captazione, la registrazione, l'ascolto e la verbalizzazione.
In base al I comma, le comunicazione sono registrate e viene redatto il verbale: trascrizione sommaria del contenuto delle intercettazioni.
In base al III comma, le operazioni possono essere compiute solo con gli impianti installati presso la Procura della repubblica.
Questi due commi sono stati fatti oggetto di numerose sentenze; le Sezioni Unite si sono espresse in merito alla questione specifica dei luoghi in cui si devono eseguire le intercettazioni, con sentenza del settembre 2008 n. 36359 (imputato Carli) affrontando nel merito la richiesta di revoca degli arresti domiciliari; si parla di utilizzabilità delle intercettazioni suddividendo in fasi questa operazione:
- captazione: è intercettazione in senso stretto con cui viene captata la comunicazione e avviene necessariamente presso l'operatore telefonico e quindi fuori dei locali della Procura;
- registrazione, nel 1988 con l'entrata in vigore del codice, ascolto e registrazione erano un tutt'uno venivano fatti cioè in contemporanea; oggi invece con l'evoluzione tecnica si può scindere la registrazione, che è emissione di dati nei server della Procura che consentono di remotizzare l'ascolto e quindi trasferirlo anche presso gli uffici di polizia, dall'ascolto. Quindi la registrazione viene fatta necessariamente in procura; i dati della registrazione possono essere trasferiti in supporti informatici per la loro conservazione;
- ascolto, grazie alla possibilità di remotizzare può svolgersi al di fuori dei locali della procura, presso gli uffici di polizia;
- verbalizzazione, non necessariamente avviene nei locali della Procura, e vizi del verbale non comportano l'inutilizzabilità.
Quindi la sentenza in questione individua come fase che deve svolgersi nei locali della Procura solo quella della registrazione, escludendo le altre che potranno avvenire anche al di fuori senza che questo comprometta l'utilizzabilità delle intercettazioni.
Altro problema è quello della intercettazione di telefonate all'estero in partenza da una base italiana; la Cassazione dice che non si pone un problema di giurisdizione straniera quando si procede con la tecnica di isolamento per cui le telefonate si convogliano sul nodo operativo italiano e quindi si rimane nel territorio nazionale.
Cosa avviene dopo la verbalizzazione? L'Art 268 prevede che il verbale è trasmesso al PM e poi viene depositato. Secondo il Comma VII, c'è trascrizione integrale della registrazione osservando le forme e i modi previsti per le perizie e poi la trascrizione sarà convogliata nel fascicolo del dibattimento e potrà essere utilizzata ai fini della decisione dibattimentale. Prima della trascrizione i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili? Nel dibattimento no; la trascrizione si ha di regola contestualmente all'udienza preliminare, per averla così a disposizione al termine di questa; durante le indagini si opera con i brogliacci e con i supporti in cui è contenuta la registrazione che è l'elemento di prova vero e proprio, mentre non lo è invece la trascrizione, e quindi può essere usato anche prima. Questo problema si pone soprattutto in materia cautelare: la sentenza della Corte costituzionale n.336 del 2008 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.268 nella parte in cui non prevede che il difensore possa ottenere la trasposizione su mastro magnetico delle registrazioni; prima della sentenza infatti si consentiva al PM di chiedere l'emissione della misura cautelare depositando il verbale della registrazione, ma non necessariamente il supporto su cui era contenuta; la difesa non poteva avere una copia del supporto con conseguente violazione dell'art.24 della Costituzione. La difesa contestava che i brogliacci della polizia erano inaffidabili perché c'erano delle omissioni e non si capiva bene l'effettiva conversazione avvenuta; nel caso di specie la Corte costituzionale prevede che c'è alterazione del diritto di difesa in quanto l'ascolto diretto delle registrazioni non può essere surrogato dai brogliacci visto che ci possono essere delle omissioni; in assenza di trascrizione effettuata dal perito si deve quindi consentire l'accesso diretto della registrazione alla difesa per controllare che non ci siano omissioni, quindi non c'è obbligo di deposito a carico del PM della registrazione diretta, cioè del supporto, ma se il difensore ha bisogno di verificare la corrispondenza del brogliaccio con la registrazione, deve avere la possibilità di accedere al supporto informatico che contiene la registrazione. Ecco che quindi la registrazione è il vero elemento di prova.
C'è poi una procedura particolare per le operazioni di stralcio, cioè attività con cui si eliminano le conversazioni che non hanno rilevanza; è procedura fatta dal giudice con diritto del PM e del difensore di parteciparvi. Si prevede la distruzione dell'elemento inutile.