Descrizione:Il giudice di appello ha cognizione limitata a quello che viene devoluto in impugnazione; però nell’ambito dei capi e dei punti può toccare sia il merito che la legittimità. Questo non vale per la Cassazione dove il ricorso è ammesso solo per motivi di legittimità e in particolare solo per i motivi elencati all’art.606 a pena di inammissibilità.
Tipologia:Università
Testo completo:Il giudice di appello ha cognizione limitata a quello che viene devoluto in impugnazione; però nell’ambito dei capi e dei punti può toccare sia il merito che la legittimità. Questo non vale per la Cassazione dove il ricorso è ammesso solo per motivi di legittimità e in particolare solo per i motivi elencati all’art.606 a pena di inammissibilità:
- esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi, ad esempio una condanna di persona immune;
- inosservanza o irronea applicazione della legge penale, ad esempio si dichiara il furto, mentre si tratta di rapina, o della norma processuale stabilita a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
- mancata assunzione di prova decisiva contraria quando la parte ne ha fatto richiesta;
- mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ad esempio in caso di motivazione assolutamente mancante, mentre nel caso di contraddittorietà o di manifesta illogicità si deve trattare di situazioni palesi ed evidenti.