Descrizione:L’espropriazione è la privazione forzata del diritto di proprietà o di altro diritto reale, fatta per motivi di pubblico e generale interesse. La proprietà è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei limiti previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
Tipologia:Superiori
Testo completo:L’espropriazione è la privazione forzata del diritto di proprietà o di altro diritto reale, fatta per motivi di pubblico e generale interesse. La proprietà è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei limiti previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarato, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
La dichiarazione di pubblica utilità è pronunciata per legge, per decreto del presidente della Repubblica, per decreto ministeriale o per decreto prefettizio. L’espropriante è lo stesso esecutore dell’opera: può essere lo Stato, un ente pubblico o un privato. L’espropriato è il più delle volte un privato, ma può anche essere un ente pubblico o lo stato. Oggetto di espropriazione può essere qualsiasi bene, immobile o mobile, materiale o immateriale, che risulti indispensabile alla realizzazione dell’opera di pubblica utilità. Le indennità possono essere per:
- espropriazione totale;
- espropriazione parziale;
- occupazione temporanea;
- imposizione di servitù permanente.
L'Espropriazione totale si ha quando un proprietario viene privato integralmente di un suo fondo. L’indennità è pari al giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita. Per giusto prezzo deve intendersi il valore di mercato del bene secondo i prezzi correnti al momento dell’espropriazione. Se il proprietario espropriato è coltivatore del fondo, l’indennità deve comprendere il valore dei frutti pendenti o delle anticipazioni colturali presenti al momento dell’occupazione.
Nel caso dell'Espropriazione parziale, l’indennità consiste nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’intero immobile prima dell’occupazione e il giusto prezzo che potrà avere la sua parte rimanente dopo l’occupazione. Tale criterio determina il valore complementare. Mentre l’espropriazione parziale arreca sempre un pregiudizio al fondo, la realizzazione di un’opera di pubblica utilità può arrecare un vantaggio alla parte residua del fondo. Secondo l’art. 41, se dall’esecuzione dell’opera pubblica deriva un vantaggio specifico e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio va stimato e detratto dall’indennità determinata a norma dell’Art. 40.
Per l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità possono essere occupati temporaneamente terreni per ogni uso necessario alla realizzazione dell’opera. L’occupazione temporanea non può avvenire per i terreni fabbricati né per quelli recintati da muri. Essa non comporta il trasferimento di proprietà all’ente esecutore dell’opera, ma fa nascere a favore di questo un diritto reale di godimento, per il quale deve essere corrisposta un’indennità, determinata tendendo conto:
- della perdita dei frutti pendenti e dell’eventuale soprassuolo arboreo;
- dei mancati redditi durante il periodo di occupazione;
- delle spese necessarie a ripristinare le condizioni primitive del fondo al termine dell’occupazione;
- del danno conseguente ad una diminuzione transitoria o permanente di reddito, se il ripristino della situazione primitiva richiede tempi lunghi o non è possibile.
L’indennità deve essere pagata prima dell’occupazione. Al fine di consentire all’espropriante di iniziare le opere prima che sia ultimata la pratica d’esproprio, può essere decretata l’occupazione d’urgenza dei terreni, che non può protrarsi oltre i due anni, prorogabili di altri due.