Descrizione:La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro appartenente a diverso proprietario. Il fondo sopra il quale è imposto il peso è detto fondo servente; quello che trae utilità dall’imposizione del peso è detto fondo dominante. Con la costituzione della servitù il proprietario del fondo dominante diviene titolare di un diritto reale di godimento sul fondo servente. Le servitù si distinguono nelle seguenti specie: apparenti e non apparenti, continue e discontinue, affermative e negative.
Tipologia:Superiori
Testo completo:La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro appartenente a diverso proprietario. Il fondo sopra il quale è imposto il peso è detto fondo servente; quello che trae utilità dall’imposizione del peso è detto fondo dominante. Con la costituzione della servitù il proprietario del fondo dominante diviene titolare di un diritto reale di godimento sul fondo servente. Le servitù si distinguono nelle seguenti specie: apparenti e non apparenti, continue e discontinue, affermative e negative.
Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con l’esistenza di opere visibili e permanenti necessarie al loro esercizio;
le servitù non apparenti sono quelle che non si manifestano con opere visibili ma consistono in un divieto;
- le servitù continue sono quelle che si esercitano senza che intervenga il fatto dell’uomo;
- le servitù discontinue sono quelle il cui esercizio richiede il fatto dell’uomo;
- le servitù affermative sono quelle che consentono al proprietario del fondo dominante di aver qualcosa sul fondo servente;
- le servitù negative sono quelle che consistono in un divieto imposto al proprietario del fondo servente di fare determinate opere nel proprio fondo.
Le servitù prediali possono essere costituite volontariamente o coattivamente; possono inoltre costituirsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
Le servitù prediali sono tendenzialmente perpetue, cioè durano finché persistono i presupposti che le hanno originate. La legge prevede tuttavia in certi casi la costituzione di servitù temporanee, di durata non maggiore di nove anni. Le servitù perpetue si possono invece estinguere per i seguenti motivi:
- per confusione, quando il fondo dominante e il fondo servente si riuniscono sotto la stessa proprietà;
- per prescrizione, quando non se ne usa per vent’anni; per le servitù continue e per quelle negative il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio senza che il titolare abbia reagito;
- per estinzione d’enfiteusi, limitatamente alle servitù passive costituite dall’enfiteusi sul fondo.
L’indennità da corrispondere al proprietario del fondo servente deve comprendere:
- il valore dei terreni da occupare senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo;
- i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti o da un altro deterioramento del fondo da intersecare;
- il valore dei frutti pendenti o delle anticipazioni colturali.
Il valore dei terreni da occupare è da intendersi come il valore di mercato ai prezzi correnti al momento dell’occupazione.
La servitù di acquedotto può essere richiesta per dare passaggio alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali. Si ha servitù di scarico quando il passaggio delle acque è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti, che il vicino non consente di ricevere sul suo fondo. Lo scarico può anche essere domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia. L’indennità comprenderà:
- il valore, al lordo delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, dei terreni occupati dall’acquedotto;
- la metà del valore, al lordo delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, dei terreni occupati dallo spurgo;
- i danni;
- i frutti pendenti.
Servitù di elettrodotto coattivo: ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia. Fondo dominante (utente) è l’ente proprietario degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, cioè l’ENEL. Fondo servente è un qualsiasi immobile rustico o urbano sul quale possono installarsi gli impianti necessari all’elettrodotto. Al proprietario del fondo servente è dovuta un’indennità pari alla diminuzione di valore che subiscono il suolo e il fabbricato in tutto o in parte. L’aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto.
Il valore dell’immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso si trova all’atto dell’occupazione e senza detrazione di qualsiasi carico che lo colpisca.
Per l’area su cui si proiettano i conduttori e per la parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture viene corrisposto un quarto del valore dei terreni; per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.
Al proprietario devono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.
Allo stesso modo devono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura.
Ad esempio per un elettrodotto aereo l’indennità dovrà comprendere:
- il valore, al lordo delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, delle aree occupate dai basamenti dei sostegni dei conduttori aerei e delle cabine, maggiorate di una zona di rispetto;
- un quarto del valore della striscia di terreno situata entro la proiezione dei cavi lungo l’asse della linea elettrica, strettamente sufficiente al passaggio degli addetti alla sorveglianza e alla manutenzione;
- i danni di ogni specie che l’intero fondo subisce per l’imposizione della servitù;
- i frutti pendenti.
Servitù coattiva di metanodotto e di acquedotto: il fondo dominante è l’ente autorizzato alla ricerca degli idrocarburi e alla loro conduzione e distribuzione. Il fondo servente può essere qualsiasi terreno rustico o urbano. L’ente concessionario ha la facoltà di:
- installare tubature, centraline di controllo, tubi di sfiato e pozzi di ispezione;
- far transitare lungo la condotta gli addetti alla sorveglianza e alla manutenzione;
- imporre divieto di piantagione di alberi d’alto fusto e di edificazione entro una distanza dall’asse della condotta.
Le servitù di metanodotto possono essere di tre specie: non modificabile, modificabile e limitativa. Si ha la servitù non modificabile quando le condutture non potranno essere spostate e i vincoli non potranno venir meno. Si ha la servitù modificabile quando il proprietario del fondo servente conserva il diritto di chiedere all’ente concessionario lo spostamento della condotta al fine di costruire nuovi fabbricati entro la fascia di rispetto. Si ha la servitù limitativa del diritto d’uso del suolo quando un fondo limitrofo a quelli attraversati dal metanodotto viene gravato da un vincolo di non edificazione o di non piantagione.
Per la servitù non modificabile si determina l’indennità come la somma dei seguenti componenti:
- il valore del terreno sovrastante la tubatura (1,5 - 2 m);
- la metà del valore dei terreni di una fascia esterna alla precedente, entro la quale non è consentita la piantagione di alberi d’alto fusto;
- un quarto del valore dei terreni di una fascia esterna alle precedenti, entro la quale non è consentito edificare;
- i danni;
- i frutti pendenti.
Per la servitù modificabile l’indennità dovrà tener conto di tutte le componenti del caso precedente, esclusa la perdita di valore per inedificabilità, poiché questo vincolo non viene imposto. Per la servitù limitativa del diritto d’uso del suolo l’indennità consisterà nel danno che i limiti imposti comporteranno.