Descrizione:Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Come già visto l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, comporta l’estinzione del rapporto obbligatorio e libera il debitore da ogni responsabilità. Riguardo ai contratti con prestazioni corrispettive, tale situazione comporta la risoluzione del contratto (che opera di diritto) e anche l’estinzione dell’obbligazione dell’altra parte; quindi, la parte liberata dall’obbligazione non può chiedere la controprestazione e se già l’ha ricevuta deve restituirla.
Tipologia:Università
Testo completo:Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Come già visto l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, comporta l’estinzione del rapporto obbligatorio e libera il debitore da ogni responsabilità.
Riguardo ai contratti con prestazioni corrispettive, tale situazione comporta la risoluzione del contratto (che opera di diritto) e anche l’estinzione dell’obbligazione dell’altra parte; quindi, la parte liberata dall’obbligazione non può chiedere la controprestazione e se già l’ha ricevuta deve restituirla.
Nel caso di impossibilità solo parziale, il contratto non si risolve, mal’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione dovuta e potrà anche recedere dal contratto (ipotesi di recesso per giusta causa) nel caso in cui non abbia interesse all’adempimento parziale.
Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. Riguarda i contratti la cui esecuzione è destinata a protrarsi nel tempo (contratti a esecuzione differita, continuata o periodica), in quanto può accadere che, nel tempo intercorrente fra il momento della conclusione del contratto e quello della esecuzione di una delle prestazioni, sopraggiungano avvenimenti straordinari e imprevedibili (come un tasso d’inflazione eccezionale) , per effetto dei quali la prestazione di una delle parti diventi eccessivamente onerosa rispetto al valore della prestazione dell’altra. In questo caso, la parte la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa può domandare la risoluzione giudiziale del contratto. Mentre l’altra parte, se vuole evitare la risoluzione, può offrire di modificare equamente le condizioni contrattuali, adeguata al nuovo valore della prestazione divenuta eccessivamente onerosa (ridurre l’ammontare della prestazione diventata eccessivamente onerosa o aumentare l’ammontare della propria prestazione).
L’onerosità sopravvenuta deve essere però eccessiva: deve, cioè, consistere in un forte squilibrio tra il valore economico delle due prestazioni, che abbia reso il contratto iniquo per una delle parti.
Infine, non possono essere risolti i contratti che siano già stati eseguiti quando sopraggiunge l’evento straordinario e imprevedibile; e i contratti aleatori, quelli nei quali un contraente si obbliga ad una prestazione ma è incerto, al momento della conclusione del contratto, se gli sarà dovuta la controprestazione (es. il contratto di assicurazione, la vendita di cosa futura..).