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Tipi di sentenze

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  • Descrizione: Le sentenze possono essere di proscioglimento o di condanna. In base agli art.529-530-531, ci sono varie tipologie. Esistono anche sentenze di non dover procedere, che non contengono un accertamento del fatto storico, ma individuano un motivo che impedisce la sentenza di condanna: - per l'art.529, se l’azione penale non doveva essere iniziata (ES. manca la querela) o non doveva essere proseguita.
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: Le sentenze possono essere di proscioglimento o di condanna. In base agli art.529-530-531, ci sono  varie tipologie. Esistono anche sentenze di non dover procedere, che non contengono un accertamento del fatto storico, ma individuano un motivo che impedisce la sentenza di condanna:
    - per l'art.529, se l’azione penale non doveva essere iniziata (ES. manca la querela) o non doveva essere proseguita;
    - per l'art.531, quando è dichiarata l’estinzione del reato; per il II comma, anche quando il motivo per il quale si pronuncia di non dover procedere è dubbio, se c’è incertezza o contraddittorietà della prova;
    - per l'art.530, sentenze di assoluzione che contengono l’accertamento del fatto storico: il fatto non sussiste o c'è mancanza dell’elemento oggettivo del reato, in questo caso la formula è pienamente liberatoria; quando l’imputato non ha commesso il fatto, nel caso in cui il reato esiste, ma la persona accusata non lo ha commesso, la formula è pienamente liberatoria ed efficace anche nei giudizi civili o amministrativi;
    - quando il fatto non costituisce reato, ovvero c’è un fatto storico accertato nella sua esistenza, ma non costituisce reato o perché vi è una causa di giustificazione, ad esempio legittima difesa, o perché manca l’elemento soggettivo, ad esempio i delitti di regola devono essere commessi con dolo, quando questo non c’è o c’è solo la colpa in caso di delitto che deve essere punito solo in presenza di dolo, non c’è più reato. La formula lascia aperta la possibilità di risarcimento civile, quindi non libera in maniera piena perché non viene accertata né l’insussistenza del reato, né la mancata commissione;
    - quando il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero è un fatto accertato nei suoi elementi oggettivi o soggettivi, ma magari non è reato perché è un illecito amministrativo. La formula è meno liberatoria, perché apre un procedimento amministrativo;
    - quando la persona non è imputabile, perché minore o incapace di intendere e di volere, o non punibile per altra ragione, come nel caso in cui sia un pubblico ufficiale o per altri motivi; qui il fatto è accertato e il soggetto lo ha commesso, ma c’è una particolare condizione dell’autore del reato o del suo rapporto con la persona offesa. La formula è meno favorevole per l’imputato.
    Il giudice pronuncia l’assoluzione indicando la causa nel dispositivo (art.530). Deve spiegare in modo logico perché è arrivato a quella decisione.
    Per l'Art.530 - II comma, la motivazione serve anche quando manca la prova o le prove fornite sono insufficienti o contraddittorie, non idonee a vincere la presunzione di innocenza; in questo caso il giudice pronuncia sempre sentenza di assoluzione. Si applica il principio dell’in dubio pro reo, anche quando c’è incertezza in una causa di giustificazione.
    Questa regola comporta che la motivazione serve anche a capire se l’assoluzione è stata determinata da una prova piena e certa sulla responsabilità dell’imputato o se è stata determinata da una prova incerta o contraddittoria; l’esigenza di una colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio è a favore dell’art.533 quando si deve pronunciare sentenza di condanna. La legge Pecorella ha introdotto questo principio all’art.533 modificandolo (legge 46/2006), per cui la condanna si può pronunciare solo quando la colpevolezza viene accertata al di là di ogni ragionevole dubbio.
    Il giudice deve essere effettivamente convinto della responsabilità dell’imputato.
    La sentenza di condanna impone al giudice di decidere anche sulla domanda formulata dalla parte civile se si costituisce: potrà accoglierla, o riformularla, o respingerla; se la accoglie potrà provvedere anche alla liquidazione del danno o alla condanna generica con rinvio per la liquidazione del danno al giudice civile quando il giudice non è in grado di dare una quantificazione esatta del danno; può inoltre condannare al pagamento di una provvisionale quando il danno, pur difficile da quantificare, ha comunque un’entità minima e intanto la parte civile ottiene quello, poi per la liquidazione totale del danno si dovrà rivolgere al giudice civile.
    La valutazione che fa il PM di non essere riuscito a superare la presunzione di innocenza non vincola il giudice che può comunque condannare o condannare ad una pena più grave richiesta dal PM.
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