Descrizione:Il sequestro conservativo e preventivo riguardano le misure cautelari su beni mobili o immobili. Il sequestro probatorio invece è un mezzo di ricerca della prova per acquisire in procedimento elementi utili per l’accertamento dei fatti; anche qui si pone un vincolo di indisponibilità. Dal punto di vista giuridico anche il sequestro conservativo e preventivo prevedono il vincolo di indisponibilità posto sul bene; quello che differenzia è la finalità che è cautelare, cioè di evitare pericoli nel sequestro conservativo e preventivo.
Tipologia:Università
Testo completo:Il sequestro conservativo e preventivo riguardano le misure cautelari su beni mobili o immobili. Il sequestro probatorio invece è un mezzo di ricerca della prova per acquisire in procedimento elementi utili per l’accertamento dei fatti; anche qui si pone un vincolo di indisponibilità. Dal punto di vista giuridico anche il sequestro conservativo e preventivo prevedono il vincolo di indisponibilità posto sul bene; quello che differenzia è la finalità che è cautelare, cioè di evitare pericoli nel sequestro conservativo e preventivo. I soggetti legittimati a chiedere il provvedimento o i beni che possono essere assoggettati a sequestro nei due casi sono diversi.
Il sequestro conservativo può essere chiesto solo dopo l’esercizio dell’azione penale e ha finalità di evitare che vengano a mancare o si disperdano garanzie patrimoniali (art.316 I comma); è disposto solo dal giudice quando c’è motivo di ritenere che la dispersione delle garanzie patrimoniali per il pagamento della pena pecuniaria, in questo caso è il PM che lo chiede; o per il pagamento di obbligazioni civili, in questo caso è la parte civile che lo chiede.
Quando è il PM ad agire, si ha sequestro sui beni mobili o immobili dell’imputato anche se non hanno a che vedere con il procedimento penale in corso. Si deve garantire che alla fine del processo l’imputato effettivamente paghi quello che c’è da pagare.
Quando invece è la parte civile ad attivarsi, il sequestro può estendersi anche ai beni del responsabile civile. Il provvedimento è sempre del giudice che procede. Si richiede che ci si trovi già durante l’azione penale.
Cosa può fare l’imputato per evitare il sequestro? Il sequestro blocca i beni e può causare vincoli pesanti per l’esercizio dell’attività economica. Secondo l'Art.319, se il responsabile civile o l’imputato offrono una cauzione idonea non si fa sequestro: devono offrire garanzie diverse dal sequestro, ma tali da consentire comunque lo stesso lo scopo che si voleva raggiungere con il sequestro. Ma l’imputato e il responsabile civile possono anche ritenere ingiustificato il provvedimento di sequestro e quindi possono proporre richiesta di riesame che si distingue dalle misure cautelari personali perché qui il giudice è il Tribunale che ha sede nel capoluogo di provincia dove ha sede il giudice.
Il sequestro preventivo è applicabile in ogni fase del procedimento, anche nelle indagini preliminari; la finalità è di prevenire pericoli derivanti dalla libera disponibilità del bene possa aggravare le conseguenze del reato (art.321). Quindi si vuole evitare un aggravamento del reato, si blocca il reato nel suo iter, oppure si vuole evitare che la libera disponibilità del bene agevoli la commissione di altri reati, oppure bloccare le cose che comunque sono sottoposte a confisca perché è consentita. Tutte situazioni in cui la libera disponibilità della cosa diventa un pericolo. Può essere richiesto dal PM ed è disposto dal giudice; però ci sono eccezioni legate alle indagini preliminari per cui se in corso di queste non è possibile aspettare il disposto del giudice, in casi di urgenza il sequestro può essere disposto dal PM o se nemmeno quest'ultimo può, allora può essere disposto dalla polizia giudiziaria (fermo reale), che successivamente nelle 48 ore dovrà disporre il verbale al PM, che potrà decidere se sciogliere il sequestro o chiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari. Se le 48 ore non sono rispettate o non arriva la convalida, c’è la perdita di efficacia del sequestro. Si può impugnare il provvedimento di sequestro e lo possono fare sia l’imputato che il difensore con il riesame.
Secondo l'Art.309, i termini sono perentori, per cui scatta la perdita di efficacia della misura. Il giudice del riesame può anche qui rinviare la dichiarazione al giudice civile, permanendo il sequestro. Questo quando vi è contestazione circa la proprietà dell’oggetto, cioè si discute chi ne sia il proprietario (art.324).
C’è possibilità anche in questo caso di ricorso in Cassazione immediato, o dopo aver fatto riesame. C’è poi la possibilità che il giudice stesso possa disporre la conversione del sequestro in un altro tipo di sequestro. Ad esempio se viene meno la finalità preventiva, ma permane quella probatoria, il sequestro potrebbe essere convertito da preventivo a probatorio.