Descrizione:Possono essere personali, quando incidono sulla persona, o reali, quando incidono su cose come beni mobili o immobili. C’è qui un vincolo di indisponibilità posto su un bene, ma mentre il sequestro probatorio ha lo scopo di accertare i fatti, il sequestro preventivo e conservativo, che non rientrano nelle misure cautelari, mirano ad evitare dei pericoli. Non si limita quindi la libertà personale, ma la libertà economica.
Tipologia:Università
Testo completo:Possono essere personali, quando incidono sulla persona, o reali, quando incidono su cose come beni mobili o immobili. C’è qui un vincolo di indisponibilità posto su un bene, ma mentre il sequestro probatorio ha lo scopo di accertare i fatti, il sequestro preventivo e conservativo, che non rientrano nelle misure cautelari, mirano ad evitare dei pericoli. Non si limita quindi la libertà personale, ma la libertà economica. Le misure cautelari personali a loro volta possono essere coercitive, interdittive e misure di sicurezza. All’interno di queste categorie ci sono altre distinzioni: da quelle meno afflittive, che pongono obblighi o divieti, a quelle custodiali, che prevedono la detenzione o una misura assimilabile alla detenzione.
La ratio di questa molteplicità di misure avviene per rendere possibile di individuare la misura più adatta ed evitare il pericolo che incombe sul procedimento. La misura che si applica deve essere adeguata, cioè idonea ed adatta ad evitare il pericolo. Inoltre c’è il principio per cui la custodia in carcere è un’extrema ratio, cioè eccezionale e non regolare; deve essere riservata ai casi in cui è estremamente indispensabile e di grave pericolo per il procedimento.
Arresti domiciliari: la persona non può allontanarsi dal luogo, ma lo può fare solo per esigenze di lavoro.
Custodia in carcere o in luogo di cura se la persona è afflitta da malattia mentale. Queste due sono le misure più gravi e hanno due caratteristiche: la prima è che l’indagato che si trova agli arresti domiciliari e si allontana e arriva il controllo della polizia che non lo trova, è responsabile di delitto di evasione come se si fosse allontanato dal carcere, questa è una disposizione contro il reo; la seconda è che il periodo che la persona passa in carcere, quando la sentenza di condanna diventa definitiva, viene scomputato dalla pena, cioè si sottrae all’ammontare degli anni che deve ancora fare, questa è disposizione a favore del reo.
Le misure interdittive hanno sempre un fine cautelare per scongiurare il pericolo di fuga o la commissione di reati più gravi.
Altre misure cautelari sono: sospensione della potestà genitoriale; sospensione dall’ufficio o servizio; divieto di esercitare attività professionale o imprenditoriale. Ci deve però essere un legame tra il reato per cui si procede e l’attività svolta dal soggetto; ad esempio un geometra che ha corrotto un responsabile dell’ufficio tecnico, o un avvocato che si appropria indebitamente dei soldi di un cliente, o un genitore che abusa del figlio.
Casi e modi che consentono di applicare una misura cautelare personale:
- gravità del delitto per cui si procede: l'art. 280 e 287 si riferiscono ai soli delitti e quindi le misure non possono essere applicate nei casi di contravvenzioni. L'Art.280 prevede che le misure cautelari possono essere applicate solo quando la legge prevede la pena dell’ergastolo o superiore a 3 anni di reclusione; quindi fino a 3 anni di reclusione non si possono applicare misure coercitive; la custodia in carcere si può applicare solo per i delitti che prevedono detenzione da 4 anni in su.
L'Art. 273 richiede la punibilità in concreto, cioè se dall’esame degli atti emerge la presenza di una causa di giustificazione di non punibilità, allora visto che quel fatto non risulterebbe punibile o in casi di estinzione del reato, non si può applicare nessuna misura perché all’esito del procedimento non si giungerà mai ad una condanna.
In base al I comma, nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza; qui il termine “indizio” non è inteso come prova logica contrapposta a quella rappresentativa, ma genericamente come elemento di prova a carico del soggetto, una situazione probatoria estremamente pesante perché la misura cautelare non può essere predisposta con estrema facilità; nel codice del 1930 si parlava invece dell’esistenza di sufficienti indizi.
Il Comma I bis stabilisce le disposizioni in materia di prova. Ad alcuni è sembrato un richiamo improprio perché il libro delle prove si può applicare a tutte le fasi del procedimento e quindi le disposizioni erano già applicabili, non occorreva richiamarle espressamente; si dice al PM che chiede e al giudice che decide di individuare riscontri sulle dichiarazioni rese, altri elementi di attendibilità, altrimenti non si può parlare di gravi indizi di colpevolezza. Con questa disposizione si è voluto chiarire che in queste situazioni non ci sono indizi di colpevolezza; si è voluto rendere uniforme lo standard probatorio che serve per condannare in dibattimento, rispetto a quello che serve per applicare una misura cautelare.
L'Art.274 definisce le esigenze cautelari ed almeno una delle 3 deve sussistere perché si possa applicare una misura cautelare:
- pericolo di inquinamento prove, per l’acquisizione stessa della prova o per la genuina acquisizione della prova. Ci deve essere la motivazione dell’ordinanza del giudice che dispone la misura; sono specifiche ed inderogabili esigenze in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo di inquinamento prova che devono risultare dal provvedimento del giudice. Il legislatore del 1995 ha precisato dicendo che le situazioni di pericolo non riguardano chi si rifiuta di dare dichiarazioni; le misure cautelari non possono servire per ottenere collaborazione;
- pericolo di fuga, quando si è dato alla fuga; si dispone la misura se si ritiene che in concreto si possa irrogare una pena superiore a 2 anni di reclusione;
- pericolo della commissione di delitti: serve un pericolo concreto per specificare le modalità del fatto e la personalità dell’autore, che questo commetta gravi delitti, o di criminalità organizzata, o della stessa specie per cui si procede.
Si vuole evitare che ci siano applicazioni facili. Il ragionamento del giudice deve essere espresso nella motivazione; il codice richiede una motivazione particolarmente ampia e precisa, assimilabile in tutto ad una sentenza.