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Trasferimento di una azienda

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  • Descrizione: L’azienda può essere trasferita in proprietà con un contratto di cessione o concessa in godimento in forza di usufrutto o affitto. L’imprenditore può dunque essere il proprietario dell’azienda ma può anche non esserlo limitandosi a godere dell’azienda di altri. E se l’azienda appartiene ad una società, il suo trasferimento può anche avvenire tramite la cessione delle quote o delle azioni della società. Il trasferimento dell’azienda comporta la cessione dei contratti esistenti, in capo al nuovo acquirente; tale trasferimento avviene in automatico, senza il consenso dell’altro contraente (in deroga al regime generale della cessione dei contratti).
  • Tipologia: Università
  • Testo completo: L’azienda può essere trasferita in proprietà con un contratto di cessione o concessa in godimento in forza di usufrutto o affitto.                                         
    L’imprenditore può dunque essere il proprietario dell’azienda ma può anche non esserlo limitandosi a godere dell’azienda di altri. E se l’azienda appartiene ad una società, il suo trasferimento può anche avvenire tramite la cessione delle quote o delle azioni della società.
    Il trasferimento dell’azienda comporta la cessione dei contratti esistenti, in capo al nuovo acquirente; tale trasferimento avviene in automatico, senza il consenso dell’altro contraente (in deroga al regime generale della cessione dei contratti).                                                                                                    A tale subentro automatico, vi sono, però due limitazioni:                                         
    1.  la successione automatica non opera per quei contratti in cui è particolarmente rilevante la persona del cedente;
    2. l’altro contraente, al quale non è richiesto il consenso preventivo,può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell’azienda, se sussiste una giusta causa di recesso (potrà anche ottenere dal cedente il risarcimento del danno).
    Con il trasferimento dell’azienda si trasferiscono automaticamente anche i crediti ad essa relativi. La cessione dei crediti ha effetto nei confronti dei terzi dal momento in cui il trasferimento viene iscritto nel registro delle imprese (in deroga al principio generale, secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore quando questo l’ha accettata o gli è stata notificata).
    Riguardo ai debiti, colui che cede l’azienda non è liberato dai debiti anteriori alla cessione, a meno che non vi sia il consenso dei creditori (occorre che essi lo esonerino dal pagamento); continua a risponderne in solido con l’acquirente (purché tali debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie).    
    I segni distintivi dell’azienda: la ditta, l’insegna e il marchio.
    La ditta. Indica il nome dell’imprenditore. In particolare si parla di ditta riguardo all’imprenditore individuale, per le società di persone si parla di ragione sociale, per le società di capitali si parla di denominazione sociale.                                                                        
    Requisiti della ditta:                                                         
    1. verità: la ditta, anche se di fantasia, deve sempre contenere  almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore individuale;                                                                                 
    2. novità: la ditta non può essere uguale e nemmeno molto simile ad un’altra già esistente sul mercato. Deve essere originale, non deve creare confusione presso i consumatori.                              La ditta può essere:                                                                                      
    - originaria, quando viene usata per la prima volta. Il diritto alla ditta si acquista con l’uso di fatto di essa; tra più imprenditori che usino la stessa ditta, prevale chi l’abbia usata per primo (preuso); 
    - derivata, quando perviene all’imprenditore per atto di acquisto o per successione ereditaria. Il diritto si acquista in forza dell’atto di trasferimento.                                       
    Per evitare confusioni la legge stabilisce che la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda. Non occorre però che ogni trasferimento dell’azienda comporti anche l’automatico trasferimento della ditta, è necessario che quest’ultimo sia espressamente pattuito nell’atto di cessione dell’azienda.
    L’insegna. E’ il segno distintivo del locali dove si svolge l’attività economica dell’imprenditore. Per essa non opera il principio di verità (quindi non importa che contenga il nome o la sigla dell’imprenditore), ma opera, il requisito della novità. 
    La tutela dell’insegna varia a seconda del,la capacità distintiva della stessa; sono sprovviste di qualsiasi protezione le insegne generiche (“bar”, “pizzeria”..).
    Il marchio. E’ il segno distintivo del prodotto, indica, cioè, la sua provenienza.                                
    Il contenuto del marchio può coincidere con la ditta (es. pasta Barilla, vestiti Benetton); può essere un nome di fantasia (es. orologi Swatch); un nome geografico (es. acqua Fiuggi); può consistere in un numero (es. Fiat UNO) o può consistere in un immagine o in un disegno (marchio figurativo, es. il coccodrillo della Lacoste).                                                                                          
    Requisiti del marchio:                                                        
    - liceità: il marchio deve essere lecito, cioè non contrario a norme di ordine pubblico o al buon costume;     
    - specificità: il marchio deve essere specifico, deve distinguere il prodotto nell’ambito della categoria a cui appartiene (una bevanda non potrebbe chiamarsi “bibita”);  
    - verità: deve essere veritiero, cioè non deve far nascere nel consumatore errate opinioni sul tipo di prodotto e sulla sua qualità;
    - novità: deve essere nuovo, e non uguale o simile ad altri marchi.
    A seconda dell’intensità della loro protezione si distinguono:                                         
    i marchi forti, quei marchi di difficile contraffazione perché sprovvisti di stretto collegamento, linguistico o di concetto, con il tipo di prodotto che individuano (es. la bibita chiamata “Sprite”);
    i marchi deboli, quei marchi collegati o simili al nome comune o alle caratteristiche del prodotto che individuano (es. un detersivo chiamato “Bianco”). 
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