Descrizione:Il Pm chiede il rinvio a giudizio: la funzione è di effettuare un controllo di legittimità e di merito. Accanto a questa funzione e alla verifica di fondatezza dell’accusa, c’è quella di definire anticipatamente il processo con sentenza sul merito, ovvero giudizio abbreviato e patteggiamento, applicazione della pena su richiesta delle parti. Secondo l'Art.550, si arriva al dibattimento senza il passaggio all’udienza.
Tipologia:Università
Testo completo:Il Pm chiede il rinvio a giudizio: la funzione è di effettuare un controllo di legittimità e di merito. Accanto a questa funzione e alla verifica di fondatezza dell’accusa, c’è quella di definire anticipatamente il processo con sentenza sul merito, ovvero giudizio abbreviato e patteggiamento, applicazione della pena su richiesta delle parti.
Secondo l'Art.550, si arriva al dibattimento senza il passaggio all’udienza. L’udienza è stata potenziata nel 1999 con la legge Carotti, sia nella funzione secondaria, prevedendo che il patteggiamento si debba collocare in udienza; invece prima si poteva fare fino al dibattimento; sia in quello di controllo, cercando di evitare che un’imputazione infondata arrivi fino al dibattimento. Prima non c’era incompatibilità tra il GIP e il GUP che potevano occuparsi di entrambe le funzioni, mentre con la legge Carotti si prevede che il GUP deve essere imparziale e quindi il GIP che ha svolto le funzioni durante le indagini preliminari non può fare anche l’udienza; questa scelta nasce dal presupposto che un giudice che ha già svolto funzioni e si è già formato un suo convincimento, difficilmente poi cambierà opinione. Il problema si poneva perché questi giudici provenivano dal medesimo ufficio.
Come si arriva all’udienza: il PM formula l’imputazione e presenta al GUP richiesta di rinvio a giudizio ed entro 5 giorni il GUP deve fissare la data dell’udienza. Entro 30 giorni c’è il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, ma sono termini ordinatori. Un termine che va invece rispettato è l’avviso della data dell’udienza con avvertimento che l’imputato, non comparendo, verrà giudicato in contumacia. Questo avviso deve arrivare entro 10 giorni dall’udienza. L’inosservanza di questo termine dilatorio comporta una nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa; la Cassazione del 2003-2004, ha mutato orientamento circa la nullità in caso di omessa notifica dell’avviso di udienza preliminare, prima si credeva fosse nullità generale a regime intermedio; dopo le modifiche apportate dalla legge Carotti, le Sezioni Unite hanno ravvisato nell’udienza preliminare un momento fondamentale per l’esercizio del diritto di difesa parificando il ritardo nell’avviso all’omessa citazione in dibattimento, e quindi è nullità assoluta che si può far valere fino alla sentenza di primo grado.
La contumacia: fino alla legge Carotti era prevista per il dibattimento e non per l’udienza; ora si prevede una disciplina della contumacia, cioè un controllo circa i motivi della mancata comparizione dell’imputato. L’imputato ha diritto ad essere presente nel processo ed ha rilevanza costituzionale (art.24). Questo diritto, che è riconosciuto anche nelle Convenzioni Europee, non è però un obbligo e quindi se l’imputato non si presenta non si procede ad accompagnamento coattivo. Il giudice deve effettuare controlli, in base all'Art.420 - II comma, a tutela delle parti. Se le parti sono presenti il controllo è sommario; se invece non ci sono scattano i controlli previsti dagli art.420 bis-ter-quater-quinquies, per cui si dispone quando sia provato o sia probabile che l’imputato non abbia avuto conoscenza, di rinnovare la notifica dell’avviso. L'ufficiale giudiziario che non trova l’imputato perché la strada è errata, o l’imputato ha cambiato residenza; la mancata conoscenza può apparire anche solo probabile tipo mancanza nel fascicolo della ricevuta di ritorno dell’avviso. La prova è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di impugnazione; se il giudice però ritiene che l’imputato abbia avuto conoscenza, l’ordinanza di contumacia è impugnabile. Quindi il primo controllo è finalizzato ad assicurare che la mancata presenza non dipenda dalla mancata conoscenza certa o probabile e quindi non imputabile all’imputato. Nel secondo controllo, si deve vedere se vi sia un impedimento legittimo o per caso fortuito o per forza maggiore a comparire dell’imputato, ad esempio l’imputato è in carcere, se non viene trasmesso l’ordine di portare l’imputato in udienza questo non potrà comparire. Questo vale anche per il difensore che non compare per un legittimo impedimento, allora si dispone il rinvio dell’udienza, determinando una sospensione del periodo di prescrizione. Dopo aver fatto questi controlli il giudice è in condizioni di dichiarare la contumacia; non ci sono elementi per ritenere che la mancata comparizione dell’imputato non sia dovuta ad una sua scelta. Secondo l'Art.420 ter la contumacia con ordinanza è sempre revocabile se l’imputato arriva nel corso dell’udienza.
Assenza dell’imputato: è diversa dalla contumacia ma le conseguenze sono le stesse, perché l’imputato è rappresentato dal suo difensore. È una situazione per cui si libera il giudice dai controlli, perché l’imputato qui rinuncia al diritto a comparire e il processo può proseguire in sua assenza, mentre nella contumacia non ha fatto sapere niente; anche il detenuto può rinunciare ad assistere. L’imputato può anche comparire e successivamente allontanarsi volontariamente dall’udienza.
A partire dall'apertura udienza si svolgono diverse attività:
- ammissione di atti e documenti
- esame dei risultati delle indagini
- possibilità per l’imputato di essere interrogato
- conclusioni del PM e del difensore
- il giudice compie un controllo sulla richiesta di rinvio a giudizio e può farlo allo stato degli atti, oppure può ritenere che il materiale probatorio sia da ampliare e dunque ordina al PM di compiere ulteriori indagini. Quando si parla di contumacia, si tratta di un controllo che può essere fatto solo sull’imputato e non anche sul difensore, perché se l’udienza si può svolgere senza imputato, non lo si può senza difensore e quindi si nomina quello d’ufficio.
Il giudice è chiamato a decidere e se ritiene gli atti presentati sufficienti alla decisione, si arriva alla pronuncia; se invece ritiene che gli atti non siano sufficienti e occorre integrare il materiale probatorio, ordina al PM di farlo.
L'Art.421 bis, introdotto dalla legge Carotti, stabilisce l'ordinanza per l’integrazione delle indagini: se le indagini preliminari sono incomplete il giudice indica ulteriori indagini entro un termine e fissa la nuova data dell’udienza. Come deve essere l’indicazione di nuove indagini? Specifica o generica? Secondo alcuni magistrati prevale la seconda, per lasciare discrezionalità al PM; in dottrina invece si vuole che si specifichino le indagini. Il problema è cosa accade se il PM non provvede a quanto indicato dal giudice; il giudice non può costringere il PM a svolgere le indagini. In base all'art.421 bis - II e III comma, il Procuratore Generale della Corte di Appello può disporre l’avocazione delle indagini. L’avocazione è facoltativa, non obbligatoria; quindi se il PM non provvede può scattare l’avocazione. Questo articolo nella realtà ha un’applicazione estremamente limitata perché si deve trattare di una carenza di indagini palese e quindi si presenta solo in situazioni limite.
Secondo l'Art.422, il giudice può disporre d’ufficio l’assunzione delle prove di cui appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Se c’è la possibilità di acquisire elementi che in dibattimento comporterebbero l’assoluzione, tanto vale acquisirli subito in udienza, come ad esempio una prova d’alibi. Il criterio qui di ammissione della prova è rigoroso perché non si chiede che la prova sia solo non superflua o rilevante, ma che sia decisiva e risolutiva ai fini della decisione finale. Nelle due ipotesi degli art.421 e 422, c’è un rinvio dell’udienza (art.422 II comma) per assumere la prova ritenuta decisiva. All’esito dell’assunzione della prova o della integrazione delle indagini, si traggono le conclusioni con i nuovi atti a disposizione. Qui il giudice pronuncia decreto di rinvio a giudizio o sentenza di non luogo a procedere.
In base a quali criteri fa questa scelta?
L'Art.425 stabilisce i presupposti per l’emissione della sentenza di non luogo a procedere. Se sussiste una causa che estingue il reato o se l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, si pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Manca però il criterio di valutare quando sussistono queste condizioni. In dibattimento si dispone l’assoluzione con prova insufficiente, contraddittoria o mancante. Con la legge Carotti quando gli elementi acquisiti sono insufficienti, contraddittori o non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, si pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Nel testo del codice del 1988 si disponeva che solo quando risultava evidente l’innocenza dell’imputato, si pronunciava non luogo a procedere, mentre nei casi dubbi non era possibile e quindi molti passavano in dibattimento. Nel 1991 si prevedeva solo quando il fatto non sussiste. La legge Carotti è intervenuta su questa situazione introducendo il III comma e poi al II comma si prevede che il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. La loro presenza può incidere sul tempo della prescrizione, se risulta sussistente una causa che estingue il reato. Quando il dibattimento appare inutile perché si concluderebbe con una prescrizione, si pronuncia non luogo a procedere. Mantre la legge Carotti ha introdotto elementi insufficienti (che non bastano), non idonei e contraddittori (a carico e discarico), la giurisprudenza precisa che se anche le disposizioni sono molto simili al dibattimento, la differenza è che in udienza siamo in una fase suscettibile di sviluppi ed integrazioni, mentre il dibattimento è conclusivo. Poi il giudice dovrà valutare che questi elementi non saranno modificati neppure in dibattimento, a meno che si trovi di fronte ad elementi palesemente contraddittori. La superabilità della sufficienza, idoneità e contraddittorietà non può comportare la dichiarazione di non luogo a procedere. Il decreto che dispone il giudizio viene emesso quando vi sono elementi idonei a sostenere l’accusa o sufficienza e contraddittorietà sono superabili. Il decreto svolge funzione di citazione al giudizio e deve essere notificato. L’imputato contumace o non presente alla lettura del decreto, che dispone il giudizio, dovrà essere avvisato. Il decreto non deve essere motivato, la sentenza di non luogo a procedere invece si, pena la nullità. Si è voluto evitare che il decreto potesse con la sua motivazione, far formare un convincimento al giudice del dibattimento. Il giudice deve procedere in contraddittorio alla formazione dei fascicoli. Il GUP decide su tutti gli atti di indagine, mentre il giudice del dibattimento decide solo su una parte, cioè gli atti selezionati.