La donna lavoratrice ha gli stessi diritti, e a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino un a speciale adeguata protezione; questo viene citato nell’art. 37 della Costituzione che stabilisce il principio di parità tra lavoratori e lavoratrici e induce il principio della tutela della lavoratrice madre. La 1° legge emanata sulla parità tra uomo-donna risale al 9 gennaio 1963 con il quale sono stati introdotti alcuni principi fondamentali, tra cui ricordiamo: 1. il datore di lavoro non può rifiutarsi di assumere una donna adducendo come motivi la sua situazione di coniugata o il suo stato di gravidanza; 2. il datore di lavoro non può licenziare una donna per gravidanza o per matrimonio; 3. alla donna compete una retribuzione uguale a quella dell’uomo a pari di attività lavorativa... Continua »
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