Le società in nome collettivo

Descrizione delle società in nome collettivo (snc) dal punto di vista giuridico (3 pagine formato doc)

Appunto di sinumber9
1 LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (snc) La SnC è la più diffusa delle società di persone.
Tutti i soci qui rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali e 1'eventuale clausola del contratto sociale che limitasse la responsabilità di 1o o più soci non avrebbe comunque effetto (invece ciò è previsto nella società semplice).Se il contratto sociale non dispone diversamente, tutti i soci sono poi disgiuntamente amministratori (art.2257). AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Hanno prevalentemente una base familiare. È raro trovare snc che esercitino imprese industriali con più di trenta dipendenti.
La responsabilità limitata e solidale dei soci consente di ricorrere - nella misura dei loro patrimoni personali - al credito delle banche, necessario per scontare i crediti vantati dalla società verso i clienti; e la struttura chiusa della società permette di mantenere la gestione degli affari sociali nell'ambito della compagine originaria dei soci. Queste caratteristiche sono quelle che rendono inidonea la snc a gestire affari che richiedono capitali elevati (la struttura chiusa limita la cerchia dei soci). Per questo motivo, se l'impresa s'ingrandisce, è meglio trasformare la collettiva in società di capitali. L'OGGETTO DI UNA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO La SnC può avere per oggetto sia un'attività commerciale, sia un'attività non commerciale. Solo le società che esercitano un'attività commerciale e superano le dimensioni stabilite nell'art.1 della legge fallimentare sono assoggettate al fallimento e alle altre procedure concorsuali. In automatico si avrà dunque il fallimento dei soci, in quanto illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali. 1. LA DISCIPLINA DELLA SOCIETA' Le Snc sono disciplinate dalle norme comuni a tutte le società personali dettate dal codice x la società semplice (art. 2293), che riguardano i conferimenti, l'amministrazione e la rappresentanza, la ripartizione degli utili e delle perdite, lo scioglimento della società, la morte, il recesso e l'esclusione di un socio. Tuttavia certe discipline sono integrate da norme esclusivamente per la Snc. LA RAGIONE SOCIALE Ogni Snc è individuata da un nome o una ragione sociale, che deve essere formato (art.2292 c.1) dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (es. Bianchi&Tosi s.n.c.” o “Bianchi e Compagni” o “Bianchi e C.”. La ragione sociale deve essere un richiamo per la clientela, per questo il codice permette che nella ragione sociale venga conservato il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono. L'OBBLIGO DI NON CONCORRENZA Per evitare che i soci si avvalgano delle conoscenze acquisite all'interno della società per trarne un profitto personale, l'art. 2301 pone a loro carico un obbligo di non concorrenza: essi non possono esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né parteciparvi come