IL CONTRATTO D’OPERA: Art.2222 si ha contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Definizione di lavoratore autonomo. Il contratto d’opera è consensuale, a effetti obbligatori, a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso. Il prestatore d’opera si obbliga a un determinato risultato e l’opera deve essere eseguita dal prestatore d’opera a regola d’arte rispettando le condizioni stabilite dal contratto. L’opera può prestare difetti di varia natura:può risultare non conforme alle condizioni contrattuali (difformità) o prestare dei vizi, l’art. 2226 distingue due casi: quello in cui le difformità o i vizi dell’opera sono noti al committente o da lui facilmente riconoscibili; quello in cui le difformità o i vizi sono occulti. Il committente può recedere dal contratto anche dopo che è iniziata l’esecuzione dell’opera, me deve rimborsare al prestatore d’opera le spese sostenute pagargli il lavoro svolto e risarcirlo del mancato guadagno che avrebbe realizzato se si fosse dedicato a un altro lavoro (art. 2227). Continua »