Fonti del diritto - sicurezza sul lavoro

Relazione sulle fonti del sicurezza sul lavoro:codice civile, D.Lgs 626/94, Statuto Lavoratori, Art 2087 (2 pagine formato doc)

Appunto di bizzyna
Il datore di lavoro deve affermare l'esistenza di un dovere di sicurezza per tutelare la salute e, l'integrità fisica del lavoratore sul posto di lavoro Il datore di lavoro deve affermare l'esistenza di un dovere di sicurezza per tutelare la salute e, l'integrità fisica del lavoratore sul posto di lavoro.
Questo compito lo effettua con una serie di adempimenti finalizzati a garantire al lavoratore che, l'attività lavorativa, si svolga con un margine di sicurezza (margine perché il rischio non sarà mai totalmente eliminato). Nella Costituzione si trovano diversi articoli che trattano i principi della sicurezza sociale: Art 4, 32, 35, 38, 39, 41 e, addirittura l'articolo 1 cita il lavoro: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Articolo 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Articolo 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Articolo 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Articolo 39: L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Articolo 41: L'