Stima diritti d'usufrutto, d'uso e di abitazione

Note molto accurate di estimo legale su: Stima diritti d'usufrutto, d'uso e di abitazione. (5 pagine formato doc)

Appunto di mark9101
Le Stime relative ai diritti d'usufrutto, d'uso e di abitazione.

Il diritto d'usufrutto è regolato dagli artt.
Compresi fra il 978 e il 1020 del codice civile.

L'usufrutto è il diritto temporaneo di una persona di godere di una cosa altrui, rispettandone la destinazione d'uso e traendone l'utilità che essa può dare con la sua costituzione vengono a formarsi due diritti reali sullo stesso bene: quello dell'usufruttuario e quello del nudo proprietario.

L'usufruttuario è quella persona che ha il diritto a godere di una cosa altrui; invece il nudo proprietario è colui che conservando sempre la proprietà del bene è spogliato del diritto di godimento del suo bene.

L'usufrutto può essere totale, se riguarda un interno bene; oppure parziale se riguarda una parte del bene.

L'usufrutto, comunque esso nasca è sempre temporaneo (se è una persona fisica, la durata non può eccedere quella della vita del titolare, se è una persona giuridica, la sua durata non può eccedere di trenta anni).

L'usufrutto può estinguersi per confusione quando si riuniscono nella stessa persona l'usufruttuario e il nudo proprietario; per prescrizione quando non si fa l'uso continuo del bene per venti anni oppure per totale perimento della cosa (art.1014 c.c.).

Se il perimento è causato da un responsabile tenuto al risarcimento del danno, l'usufrutto si trasferisce sull'indennizzo pagato. Se il perimento è dovuto a sinistro, L'usufrutto si trasferisce sull'indennizzo solo nel caso che l'assicurazione si è stata fatta dall'usufruttuario.

L'usufrutto può costituirsi soltanto su beni durevoli, se il diritto si costituisce su un bene che comprende cose consumabili, questa nasce su diritto di quasi usufrutto che consente al titolare di servisene ma con l'obbligo, alla cessione del rapporto, di restituire il controvalore.

Fra i diritti dell'usufruttuario sono da rilevare:

-Diritto di godimento dei frutti naturali e civili dei beni in usufrutto, con il vincolo di rispettarne la destinazione economica.

-Facoltà di compiere miglioramenti che non alterino la destinazione economica; l'indennità è pari alla minor somma tra lo speso e il migliorato*.

-facoltà di affittare i beni in usufrutto.

-Facoltà di vendere e cedere il proprio diritto, se non è vietato dal titolo costituito, e di ipotecarlo.

Fra gli obblighi nascenti dell'usufrutto hanno rilevanza:

-al termine dell'usufrutto, l'usufruttuario deve restituire la cosa nel suo ordinario stato di conservazione.

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