Sintesi dettagliata per la determinazione dei valori condominiali: regolamento di condominio, tabelle millesimali, proprietà generale, spese diverse e ripartizione (7 pagine formato doc)
GENERALITÀ
Un condominio è un fabbricato comprendente più unità immobiliari appartenenti a 2 o più persone diverse.
Oltre ai normali condomini verticali (edifici di più piani con le unità immobiliari incolonnate lungo una o più scale) esistono anche condomini orizzontali (complessi di ville o villini). Ci sono infine i supercondomini , che riuniscono le caratteristiche dei due tipi precedenti.
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Per la necessità di far funzionare il condominio come ente di gestione, il codice civile stabilisce che:
- se i condomini sono più di 4, è obbligatoria la nomina di un amministratore;
- se i condomini sono più di 10, è obbligatoria la formazione di un regolamento di condominio.
Lo scopo del regolamento è quello di disciplinare l'uso delle cose comuni, di stabilire i criteri particolari per la ripartizione delle spese, di indicare le norme per la tutela del decoro dell'edificio e per l'amministrazione dello stabile. Un regolamento di condominio può essere
assembleare o
contrattuale : il primo è formato secondo la volontà dei condomini riuniti in assemblea, il secondo è formulato, invece, secondo la sua volontà, dal costruttore dell'immobile o dall'unico proprietario originario.
TABELLE MILLESIMALI Affinché il condominio possa ben operare come ente di gestione, occorre che si doti degli strumenti necessari al controllo della validità delle assemblee e relative delibere e alla ripartizione delle spese: questi strumenti sono le
tabelle millesimali .
Il regolamento di condominio deve precisare i
valori di ciascun piano o porzione di piano come quota millesimali del valore dell'intero edificio . Tali millesimi di proprietà generale vengono a quantificare le quote del
diritto di comproprietà dei vari condomini sulle parti comuni a tutti e le quote di partecipazione ai diritti e agli oneri che la vita del condomino comporta.
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