Introduzione Le vicende modificative della titolarità di un complesso aziendale coinvolgono non solo cedente e cessionario, ma anche tutti quei soggetti con cui siano in corso rapporti al momento della cessione; la materia del trasferimento d’azienda ha subito, soprattutto negli ultimi anni, continue modificazioni, infatti il mondo produttivo, industriale ed economico è così in movimento che determina continui mutamenti ed evoluzioni dei tradizionali scenari di riferimento. Più di altri questo settore del diritto è direttamente influenzato dal mutamento del quadro economico e di conseguenza anche dalle scelte politiche; influenza accentuata, poi, dalla necessità di coordinare la legislazione nazionale con quella della Comunità Europea secondo un processo di integrazione o globalizzazione che variamente ci condiziona. L’evoluzione normativa del trasferimento d’azienda, attuata da ultimo con il d.lgs n. 276/2003, ha finito per trasformare tale istituto da strumento per la tutela del complesso aziendale e di garanzia e conservazione del posto di lavoro a strumento per l’imprenditore per “snellire” la propria struttura organizzativa mediante dismissioni di attività o persone non più necessarie o non più rientranti nel core business dell’azienda. Non dobbiamo dimenticare che lo scopo della norma, nella sua iniziale formulazione, era quello di conservare l’azienda integra nel suo più importante elemento organizzativo costituito dal personale dipendente. Il legislatore, con la tutela apprestata dall’art. 2112 c.c., si era preoccupato di legare il lavoratore non tanto alle sorti dell’imprenditore, quanto dell’azienda stessa. Tale finalità (di salvaguardia del posto di lavoro) è stata confermata dal d.lgs. n. 18 del 2001 ma, decisamente, attenuata con il d.lgs. n. 276 del 2003, il quale ha finito per lasciare alla mera volontà delle parti la possibilità di confezionare, secondo le necessità, rami d’azienda, conducendo in pratica ad una “disapplicazione” della norma codicistica. Con il d.lgs. n. 276/2003 è stata dunque spazzata via quella parte di giurisprudenza di legittimità e di merito, ma anche comunitaria, che, sotto la vigenza dell’art. 2112 c.c. ante novellam, riteneva necessaria che l'entità economica fosse organizzata e che soprattutto preesistesse al trasferimento, non potendo il ramo d'azienda essere «creato artificiosamente all'imprenditore al fine di qualificare l'atto stesso come trasferimento d'azienda». Cap. 1 - Evoluzione legislativa dell’istituto del trasferimento di azienda Premessa Se si analizzano, da un lato, la dottrina sorta sulla disciplina italiana in materia di trasferimento d’azienda e, dall’altro, la giurisprudenza su di essa, appare impossibile circoscrivere gli innumerevoli interventi avutisi negli ultimi trent’anni. Il diritto del lavoro, non a caso, si è guadagnato l’appellativo di “zona sismica del diritto civile” in quanto deve necessariamente coordinare la legislazione nazionale con quella dell’Unione Europea e Continua »