Controllo utente in corso...

Tesi di laurea per la facoltà di economia (92 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da sarastor

Prima di ogni analisi è necessario stabilire cosa si intende per conflitto. Il conflitto è una controversia tra due autorità o soggetti, comunque dotati di poteri pubblici, che si dichiarano entrambi competenti o incompetenti rispetto al compimento di uno stesso atto. L’oggetto del conflitto è la competenza, cioè la quantità di potere spettante a ciascun organo costituzionale . Le definizioni sono, però, numerose: il Giannini, ad esempio, configura i conflitti di competenza come una specie dei conflitti di amministrazione, o meglio come situazioni di dissenso che possono sorgere tra vari centri di interesse, quando un soggetto pubblico adotta un atto pubblico invadendo in tutto o in parte l’attribuzione di un altro soggetto pubblico ; il Romano poi, fa riferimento ad ogni controversia che sorga tra due o più organi statuali che affermano (conflitto positivo) o negano (conflitto negativo) la loro competenza su un certo affare e, ancora, il De Valles definisce il conflitto come “un contrasto sull’interpretazione della legge, che determina la competenza dei singoli uffici per cui due organi si ritengono entrambi competenti o incompetenti sullo stesso punto” . Il conflitto si distingue, quindi, dalle altre controversie giuridiche per il fatto che sorge tra soggetti investiti di pubblici poteri e per l’oggetto che è la competenza. E’ opportuno riferirsi a “soggetti investiti di pubblici poteri” piuttosto che a “soggetti di diritto pubblico” perché può accadere che il conflitto sorga tra singoli individui i quali non hanno personalità di diritto pubblico né di diritto privato, ma esercitano funzioni pubbliche . §2. Riferimenti normativi L’articolo 134 della Costituzione affida alla Corte costituzionale la competenza ad esercitare il sindacato di costituzionalità delle leggi e a giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. Non è prevista alcuna riserva di legge al riguardo, perciò si rinvia alla legge ordinaria come previsto dall’articolo 137, comma 2, Cost.; in particolare la materia risulta disciplinata dalla legge n. 87 del 1953, il cui Capo III, sezione prima, attiene ai conflitti tra i poteri dello Stato e la sezione seconda ai conflitti tra Stato e Regioni e tra Regioni. Si possono aggiungere le poche disposizioni delle “Norme integrative” adottate nel 1956 dalla stessa Corte. Dopo questa breve elencazione è evidente che la disciplina a disposizione dell’interprete è lacunosa e, di fatto, risulta Continua »

vedi tutti gli appunti di economia »
Carica un appunto Home Appunti
Pagina eseguita in 0.227109193802 secondi