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Relazione finale del corso di laurea in Giurisprudenza (223 pagine formato )

VOTO: stellastellastellastellastella Appunto inviato da martaferrucci

1.ASPETTI NORMATIVI ESSENZIALI E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ANTERIORE AL 1978

1.1 L'ART 75 DELLA COSTITUZIONE E L'ATTRIBUZIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'.


L'articolo 75/1°comma della Costituzione prevede che 500.000 elettori o 5 consigli regionali possano richiedere l'indizione di un referendum per l'abrogazione , totale o parziale , di una legge o di un atto avente valore di legge. L'articolo 75 pone inoltre le regole base al riguardo: 1) la partecipazione al referendum e le modalità della sua approvazione; 2) l'ammissibilità della consultazione popolare .

Sotto il primo profilo, oltre ad attribuire l'iniziativa referendaria a un numero minimo determinato di elettori o di consigli regionali, il disposto costituzionale si limita a stabilire: A) che il diritto di partecipare al referendum spetta a tutti i cittadini con diritto elettorale attivo (Camera dei deputati); B) che la proposta soggetta referendum è approvata se partecipano alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se il quesito trova il consenso della maggioranza di coloro che hanno votato validamente (art.75, 3° e 4° co.) . Sotto il secondo profilo, l'articolo 75/2° co. esclude l'ammissibilità del referendum qualora abbia a oggetto leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. A questo proposito, si può ricordare che l'Assemblea costituente approvò, nella seduta del 16 ottobre del 1947, anche l'esclusione delle leggi elettorali, la quale cadde in sede di revisione finale del testo. Continua »

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