L’ articolo 62 del trattato che istituisce la Comunità europea dice che: “ Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’art 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta: 1) misure volte a garantire, in conformità dell’art 14, che non vi siano controlli sulle persone, sia cittadini dell’Unione sia cittadini di paesi terzi, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne; 2) misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne degli stati membri, che definiscono: a) norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l’effettuazione di controlli sulle persone alle suddette frontiere; b) regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi […] 3)misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all’interno del territorio degli stati membri per un periodo non superiore a tre mesi... Continua »
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