Nel procedimento in via incidentale, il giudice a quo, dopo aver accertato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione e dopo aver costatato l'impossibilità di effettuare un'interpretazione adeguatrice della disposizione, emette l'ordinanza di rimessione, l'atto che introduce il giudizio presso la Corte Costituzionale. L'ordinanza di remissione, pur essendo un unico atto, contiene due distinti provvedimenti: a) l'immediata trasmissione degli atti relativi alla questione di legittimità; b) la sospensione del giudizio in corso.