L’art. 29 della nostra Costituzione riconosce come forma esclusiva di convivenza tutelata dall’ordinamento la famiglia legittima, fondata sul matrimonio. Tuttavia, nonostante la forte impronta cattolica del nostro paese, la famiglia di fatto, ha conosciuto particolare diffusione. Per famiglia di fatto si intende la convivenza non formalizzata da vincolo matrimoniale fra due persone, basata su legami affettivi e sul reciproco rispetto dei doveri familiari, si è particolarmente diffusa, nonostante. Spesso tale scelta è motivata da fattori individuali, come l’insicurezza verso i propri sentimenti, l’insofferenza verso i legami giuridici o la presenza di impedimenti che rendano impossibile regolarizzare la propria unione. Tra conviventi non dovrebbero esistere in linea di massima né diritti né doveri, trattandosi di un’unione basata sulla libertà reciproca; tuttavia queste coppie, prefiggendosi una stabile comunione di vita, richiedono uno statuto minimo che disciplini il legame, ne stabilisca eventuali facoltà e obblighi. Continua »
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