Parte della dottrina sostiene con forza la necessità dell’abolizione totale dell’istituto richiamandosi al principio contenuto nell'art. 27 della Costituzione e osserva che la pena detentiva perpetua non può raggiungere, né conseguire il fine che il nostro legislatore, dopo la promulgazione della Costituzione, aveva assegnato alla pena, intesa non solo come mezzo per ristabilire l'ordine violato e come intimidazione nei confronti di futuri eventuali delinquenti, trattenuti dal violare la norma proprio per timore della sanzione, ma anche e soprattutto come mezzo per ottenere la rieducazione del reo. Questo ultimo fine, proprio del sistema punitivo, non può in pratica essere conseguito da una pena che, come l'ergastolo, presenta un carattere perpetuo e relativo . Per contro a queste posizioni veniva data etichetta di “esigenze sentimentali, prima che ragioni logiche e razionali, che hanno formato il lievito di tali presunti spiritualisti che si sono divertiti a demolire le basi razionali del diritto penale” Continua »