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Il mutuo fondiario. Tassi di interesse, garanzie, ipoteche. L'interesse dovuto. Le garanzie (8 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da federicoiasi

In diritto è il contratto con il quale una persona (mutuante) presta a un'altra (mutuatario) una somma di denaro che l'altra si obbliga a restituire, ma chi ha ricevuto in prestito una somma di denaro deve corrispondere degli interessi per questo diciamo che il mutuo è naturalmente a titolo oneroso. E’ un contratto reale che si perfeziona con la consegna dell'oggetto al mutuatario. E' inoltre un contratto tipico la cui nozione è accolta nel nostro ordinamento dall'art. 1813 del Codice civile e più precisamente il mutuo è: “ il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. La misura degli interessi è determinata dalle parti. Nell'ipotesi di interessi pattuiti in misura superiore a quella legale v'è l'obbligo della forma scritta. Inoltre, esiste il divieto assoluto di pattuire interessi usurari . Qualora le parti stabiliscano interessi in misura superiore a quella legale, essi saranno dovuti anche per il periodo di proroga del contratto stesso. Continua »

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