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Relazione sull'ordinamento della Repubblica: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Pubblica amministrazione e organi ausiliari. (12 pagine formato doc)

VOTO: stellastellastellastellastellastella Appunto inviato da vale339

L' ordinamento della Repubblica L' ordinamento della Repubblica La distribuzione dei poteri La Costituzione, nella sua seconda parte, prende in considerazione gli organi dello Stato e le loro funzioni (legislativa, amministrativa, giurisdizionale). Nei sei titoli in cui è suddivisa questa parte vengono trattati il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, le Regioni, le Province e i Comuni, le Garanzie costituzionali. Le funzioni fondamentali sono distribuite tra cinque organi costituzionali ( Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura, Corte costituzionale) che, pur avendo ciascuno competenze diverse, hanno il compito comune di salvaguardare i diritti e far rispettare i doveri, per garantire il funzionamento dello stato e assicurare una convivenza ordinata. Per favorire il decentramento, uno dei principi che stanno alla base dell'organizzazione dello stato, la Costituzione prevede anche enti a livello locale (regioni, province, comuni). Infine, per contribuire a determinare l'ordine democratico, i costituenti hanno previsto altri organi, denominati ausiliari: consiglio di stato, corte dei conti, consiglio superiore della magistratura. Il parlamento: la composizione e la struttura La nostra Repubblica ha una struttura “parlamentare”, in quanto l'organo di vertice dello stato è il parlamento, perché è espressione della volontà popolare e perché tutti gli altri organi di governo sono nominati o dipendono dal parlamento stesso. A esso compete in via prioritaria la funzione legislativa, funzione fondamentale dalla quale deriva l'ordinamento giuridico dello stato, che deve rispecchiare la volontà popolare. Il parlamento è un organo composto, formato da un insieme di altri organi: le due assemblee (camera dei deputati e senato della Repubblica); i presidenti delle due camere; le commissioni parlamentari; il singolo parlamentare. Entrambe le camere hanno le stesse funzioni e poteri e in genere svolgono la loro attività in maniera separata e indipendente, si dice che è un sistema bicamerale perfetto. In alcuni casi previsti dalla Costituzione, il parlamento si riunisce in seduta comune e le due camere agiscono come un unico organo collegiale, presieduto dal presidente della camera dei deputati. Le due camere presentano delle differenze strutturali. Sono elette entrambe a suffragio universale diretto e rimangono in carica per cinque anni, differiscono però per il numero di rappresentanti, che sono 630 per la camera dei deputati e 315 per il senato. E' diverso anche il corpo elettorale delle due camere che è così composto: per il senato è previsto il compimento del venticinquesimo anno di età per l'elettorato attivo e 40 anni per quello passivo. Per eleggere, invece, i rappresentanti alla camera occorre la maggiore età e per essere eletti 25 anni. Per quanto riguarda il sistema elettorale, la Costituzione non indica regole precise per l'elezione delle due camere e per più di quarant'anni è sta Continua »

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