RAPPORTO TRA LEGGE E CONTRATTO COLLETTIVO

Un tema sintetico per prova di diritto sindacale, sintetico ma completo: I movimenti sindacali, La contrattazione collettiva... (3 pagine formato doc)

Appunto di angelobegghu
RAPPORTO TRA LEGGE ECONTRATTO COLLETTIVO RAPPORTO TRA LEGGE ECONTRATTO COLLETTIVO I movimenti sindacali sin dalle sue origini ebbe tra i suoi fini principali,quello di ottenere un minimo di tutela economica e normativa della condizione di vita e di lavoro degli operai e degli altri lavoratori subordinati.
Queste finalità furono perseguite dalle associazioni sindacali sia mediante la contrattazione imprenditoriale, sia a mezzo di un azione politica. Vedremo come si passerà da una forma di determinazione unilaterale ad una contrattazione collettiva che acquisirà nuovi contenuti e nuove funzioni. La contrattazione collettiva rappresenta oggi giorno il principale strumento di regolazione industriale e, al tempo stesso,la massima espressione dell'autonomia sindacale che si esplica mediante la stipulazione di contratti collettivi in cui vengono determinate autonomamente le condizioni di lavoro.
Oggetto della disciplina del contratto collettivo sono, in via generale, i rapporti individuali di lavoro subordinato. L'articolo 39 della costituzione stabilisce uno specifico strumento per la stipulazione dei contrattti collettivi attraverso il quale viene ad essi attribuito efficacia di norma giuridica,valevole, in quanto tale, ergo omnes. Per raggiungere tale risultato le norma prevede che i sindacati registrati formino una rappresentanza unilaterale, nella quale ciascun sindacato abbia un numero di rappresentanti proporzionale al numero dei propri iscritti. La mancata attuazione dell'articolo 39 della costituzione e, soprattutto,l'esigenza di fornire a tutte le categorie di lavoro una piattaforma più aggiornata di trattazione minima rispetto a quella ormai superata,prevista dai contratti corporativi, portarono il legislatore ordinario, con la Legge 14/7/1959 n. 741 intitolata >a, conferire, in via indiretta efficacia ergo omnes ad alcuni contratti collettivi. L legge 741/59 conferiva delega al Governi ad emanare decreti legislativi, aventi come contenuto la determinazione di condizioni minime di lavoro per tutti gli appartenenti ad una determinata categoria di lavoratori. In pratica co tale legge le singole clausole contrattuali veniva avulse dal contratto ed acquistava efficacia ergo omnes non in quanto clausole contrattuale ma in quanto norme fatte proprio dal legislatore con i vari decreti; cioè >(giugni). Fin dalla sua promulgazione, la legge 741/59 fu tacciata di incostituzionalità da parte della dottrina e dalla giurisprudenza perché: in essa non erano rispettate le condizioni di cui l'articolo 76 della Costituzione, in quanto la funzione legislativa può essere delegata al governo solo per un tempo limitato e per oggetti definiti nonché con determinazione dei principi e dei criteri direttivi;la legge viola anche il principio dell'art 39 della costituzione che riconosce efficacia ergo omnas al soli contratti collettivi stipulasti dalle associazioni sindacali, riservando così solo ai sindacati tale funzione. La Corte Costituzionale investita dalla ques